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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 25 luglio 2025


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 15 luglio 2025

Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2025, a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani), dell'URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) e dell'ANPCI (Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia). Legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 e successive modificazioni.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri di ripartizione del contributo relativo all’anno 2025 a favore dell’ANCI Veneto, della Delegazione Regionale dell’UNCEM e dell’URPV.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 maggio 1980 n. 43, così come modificata dalla Legge regionale 14 novembre 2018, n. 41, intitolata “Contributi a favore delle Sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della Federazione Regionale dell’AICCE, della Delegazione Regionale dell’UNCEM e della Associazione regionale dell’ANPCI”, prevede che la Regione del Veneto, al fine di potenziare l’autonomia degli Enti Locali, conceda contributi annuali a detti organismi.

L’importanza ed il ruolo degli organismi di rappresentanza delle Autonomie locali sono stati ribaditi con l’approvazione della DGR n. 215/2019 “Ricognizione degli organismi di concertazione tra Regione e Enti rappresentativi delle Autonomie locali ed istituzione della Cabina di regia per le Autonomie locali del Veneto”, che ha ridefinito il quadro degli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione del Veneto ed Enti rappresentativi delle Autonomie locali, alla luce del percorso di autonomia differenziata ex art. 116 Cost. che l’Amministrazione regionale ha in essere con il Governo statale, del ridisegno delle funzioni delle Province e della riforma delle gestioni associate.

In continuità con le iniziative dell’esercizio precedente, si ritengono particolarmente significative le attività collegate alla presenza attiva delle Associazioni agli organismi e tavoli di concertazione e raccordo regionali, nonché alle attività di supporto ai Comuni, alle Province, alle Unioni Montane, nei processi di riordino territoriale e di rinnovo istituzionale, ambiti di azione ritenuti prioritari in attuazione del Piano di riordino territoriale previsto dall’art. 8 della L.R. n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. Con la DGR n. 17/2024 la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano di riordino territoriale (PRT) che mira a rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni, oltre a costituire punto di riferimento in materia di associazionismo intercomunale, fusione di comuni e riordino della governance delle Autonomie locali.

L’Amministrazione regionale ha da ultimo avviato un percorso di riordino istituzionale nel territorio montano, attraverso un processo di concertazione che coinvolge i Comuni montani e le loro forme associative, valorizzando il ruolo dei loro organismi di rappresentanza a livello regionale, con l’obiettivo di condividere le principali scelte strategiche per favorire la migliore qualità delle funzioni e dei servizi e lo sviluppo del territorio nel suo complesso.

Con la collaborazione degli Amministratori locali, gli organismi di rappresentanza portano avanti un’importante attività di formazione e informazione per promuovere i temi della semplificazione e dell’innovazione tecnologica, azioni di consulenza e assistenza a tutto campo, così che ognuno possa svolgere al meglio il proprio incarico. In questo contesto gli organismi di rappresentanza delle Autonomie locali costituiscono senz’altro un punto di riferimento per il rafforzamento e l’aggiornamento delle competenze degli amministratori locali, leve strategiche per l’efficientamento dell’azione amministrativa e di miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.

La L.R. n. 41/2018 estende le azioni previste dalla L.R. n. 43/1980 anche a favore dell’Associazione nazionale Piccoli Comuni d’Italia, ANPCI, quale organismo di rappresentanza degli interessi dei piccoli Comuni associati, per svolgere azioni di promozione e tutela delle autonomie rappresentate, consentendo alla stessa di beneficiare dei contributi già previsti a favore delle altre associazioni indicate nella norma. L’assegnazione del contributo annuale è subordinata alla presentazione della domanda e degli atti previsti dalla normativa regionale, nonché alla costituzione della delegazione regionale da parte dell’Associazione stessa. La struttura regionale competente per materia, con nota prot. n. 215736 del 29.04.2025, inviata ad ANPCI ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma regionale ai fini dell’accesso al contributo, ha informato ANPCI sugli adempimenti necessari per partecipare al riparto delle risorse regionali. Non essendo pervenuto riscontro alla suindicata comunicazione, né prodotta la documentazione richiesta nei termini previsti, non si procede, nell’anno in corso, all’assegnazione ed erogazione del beneficio regionale ad ANPCI.

Per il corrente esercizio le risorse finanziarie necessarie a sostenere le iniziative proposte dagli Organismi di rappresentanza degli Enti locali sono stanziate al capitolo di spesa n. 3010 avente ad oggetto “Contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla delegazione regionale dell’UNCEM e dell’Associazione Regionale dell’ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)” del bilancio di previsione 2025-2027, nella misura di Euro 150.000,00. L’assegnazione dei contributi viene demandata al direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi che provvederà con propri decreti.

A tal riguardo, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione ed in continuità con gli esercizi precedenti, si rende necessario stabilire i criteri e le modalità operative per il riparto e la liquidazione dei predetti contributi a favore degli organismi di rappresentanza degli Enti locali individuati dalla L.R. n. 43/1980 e dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. n. 43 del 08.05.1980 “Contributi a favore delle Sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della Federazione Regionale dell’AICCE, della Delegazione Regionale dell’UNCEM e della Associazione regionale dell’ANPCI” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 28 della L.R. n. 1 del 10.01.1997 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. n. 34 del 27 Dicembre 2024 “Bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTA la DGR n. 1535 del 30/12/2024 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la DGR n.58 del 27.01.2025 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2025-2027”;

VISTO il DDR n. 12 del 30/12/2024 del Segretario regionale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2025-2027;

VISTA la nota regionale prot. n. 215736 del 29.04.2025.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 43/1980, i criteri e le modalità individuati nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la ripartizione dei contributi a favore dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani) e dell’URPV (Unione Regionale delle Province del Veneto) per l’anno 2025;
  3. di non ammettere l’ANPCI al riparto dei contributi di cui alla L.R. n. 43/1980, per le motivazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;
  4. di determinare in € 150.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa volte a sostenere le attività degli organismi di rappresentanza, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore regionale della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3010 ad oggetto “Contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla delegazione regionale dell’UNCEM e dell’Associazione Regionale dell’ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)”;
  5. di dare atto che la Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i primi 120 giorni;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_788_25_AllegatoA_560708.pdf

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