Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 29 luglio 2025


Materia: Emigrazione ed immigrazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 15 luglio 2025

Revisione del registro regionale dei Circoli veneti all'estero. DGR n. 386 dell'8 aprile 2022. L.R. n. 2/2003, art. 18, comma 2, lettera b). Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano gli esiti del procedimento di revisione del Registro regionale dei Circoli veneti all'estero di cui all'art. 18, comma 2, lettera b) della Legge regionale n. 2/2003. Detto procedimento è finalizzato alla verifica della permanenza nei Circoli dei requisiti di legge che ne hanno giustificato l'iscrizione al Registro, come previsto dalla DGR n. 386/2022 che ha approvato le Direttive per l’applicazione della L.R. n. 2/2003.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro", all'art. 18, comma 2 disciplina l'istituzione di tre distinti Registri:

a) delle Associazioni aventi sede nella Regione e operanti con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei Veneti nel mondo;

b) dei Circoli aventi sede all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei Veneti nel mondo;

c) dei Comitati o delle Federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei Circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

L’art. 18, comma 2bis prevede altresì l'istituzione di un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei Veneti nel mondo, e con un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

Successivamente, con DGR n. 2785 del 22 settembre 2009 è stata introdotta la previsione di una revisione dei Registri, da effettuarsi con periodicità triennale. Detta disposizione è stata confermata dalle nuove Direttive approvate con DGR n. 1035 del 24 giugno 2014 e, successivamente, con DGR n. 386 dell’8 aprile 2022.

Nel 2024 con nota prot. n. 139959 del 19.03.2024 della Direzione Beni attività culturali e sport è stato avviato il nuovo procedimento di revisione relativo ai Circoli aventi sede all’estero, propedeutico ai procedimenti di revisione dei Registri di cui alle lettere a) e c) sopra indicate, in quanto uno dei requisiti per mantenere l’iscrizione al Registro dei Comitati e delle Federazioni all’estero è quello che prevede che al Comitato o alla Federazione aderisca la maggioranza dei Circoli veneti all’estero operanti nello Stato e iscritti al citato Registro previsto dall’art.18, comma 2, lettera c).

A ciascuno dei n. 124 Circoli risultanti iscritti al relativo Registro alla data del 19.03.2024 la Direzione Beni attività culturali e sport ha inviato, con la citata nota prot. reg. n. 139959 del 19.03.2024, una comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale richiesta della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Successivamente, con nota prot. n. 245002 del 21.05.2024 la Direzione Beni attività culturali e sport ha inviato un sollecito ai soli Circoli iscritti che non avevano fornito alcuna risposta. 

Inoltre, in sede di Consulta dei Veneti nel Mondo tenutasi nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2024, i membri della Consulta sono stati invitati ad attivarsi presso i rispettivi Circoli, affinché pervenissero le risposte necessarie. Un ulteriore sollecito è stato inviato via e-mail il 28 novembre 2024.   

In base agli ultimi dati pervenuti e alla relativa istruttoria svolta dall’Ufficio competente è emersa la seguente situazione:

  • n. 63 Circoli hanno prodotto la documentazione richiesta diretta ad attestare il requisito del numero minimo di iscritti;
  • è stata presentata la richiesta di iscrizione di un nuovo Circolo, denominato “Associazione di Trevisani di Uruguay A.T.U.” con sede a Montevideo (Uruguay), risultato in possesso dei requisiti previsti;
  • n. 50 Circoli non hanno fornito alcuna risposta alle note regionali, né ai successivi solleciti effettuati con diverse modalità (anche via e-mail e telefono); 
  • n. 11 Circoli nella relativa risposta hanno evidenziato l'assenza dei requisiti di legge necessari per il mantenimento dell’iscrizione al Registro: in particolare, per n. 9 Circoli si è riscontrato un numero di iscritti inferiore al minimo previsto e per n. 2 circoli l’attività è cessata.

Pertanto, per i sopra indicati n. 61 Circoli non sussistono i presupposti necessari per il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera b) della L.R. n. 2/2003.

Di conseguenza se ne propone la cancellazione, in conformità a quanto previsto dalle Direttive approvate con DGR n. 386/2022, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Va in ogni caso segnalato che, per i Circoli ai quali risulta iscritto un numero di soci inferiore a cinquanta, che rappresenta il numero minimo richiesto dalla Legge regionale per l'iscrizione al Registro, qualora dimostrino la reale operatività, potrà essere disposto il trasferimento nell'elenco regionale delle aggregazioni disciplinato dall'art. 18, comma 2bis della L.R. n. 2/2003.

Per i restanti n. 63 Circoli, elencati nell'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, che hanno prodotto la documentazione richiesta, diretta ad attestare il requisito del numero minimo di iscritti, si conferma il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale. Si fa presente che nell'Allegato B è stato inserito anche il Circolo di nuova iscrizione denominato “Associazione di Trevisani di Uruguay A.T.U.” con sede a Montevideo (Uruguay), cosicché il numero complessivo di Circoli iscritti nel registro diventa 64.

Con il presente atto, si sottopone pertanto alla Giunta regionale l’approvazione degli esiti del procedimento di revisione del Registro regionale dei Circoli veneti all'estero come risulta dagli Allegati A e B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 386 dell’8 aprile 2022;

VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni attività culturali e sport;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Direzione Beni attività culturali e sport in relazione al procedimento di revisione del Registro regionale dei Circoli Veneti all'estero ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della DGR n. 386/2022;

3. di provvedere, per i motivi citati in premessa, alla cancellazione dal Registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18, comma 2, lettera b), dei Circoli veneti all’estero elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che i Circoli oggetto di cancellazione di cui al punto 3. potranno essere inseriti nell'elenco delle aggregazioni estere disciplinato dall'art. 18, comma 2bis della L.R. n. 2/2003, su presentazione di idonea documentazione volta ad attestare l'operatività dell'ente;

5. di aggiornare, in esito alle risultanze del procedimento di revisione descritto in premessa, il Registro regionale dei Circoli veneti all'estero di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18, comma 2, lettera b), secondo quanto indicato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport dell'esecuzione del presente atto;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_817_25_AllegatoA_560645.pdf
Dgr_817_25_AllegatoB_560645.pdf

Torna indietro