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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 15 luglio 2025


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 728 del 08 luglio 2025

Approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto per l'attuazione di attività di monitoraggio nella Laguna di Venezia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si approva lo schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, l’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto che definisce le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio ambientale nella Laguna di Venezia ai sensi della legislazione speciale per Venezia, della Direttiva 2000/60/CE e del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii, nonché delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge 16 aprile 1973, n. 171 e le successive leggi 29 novembre 1984, n. 798, 8 novembre 1991, n. 360 e 5 febbraio 1992, n. 139 rappresentano il quadro normativo di riferimento finalizzato alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna definendo gli obiettivi, le procedure per realizzarli e le competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione.

In conformità alla normativa nazionale, la Regione del Veneto ha emanato la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”, stabilendo anche l’ambito territoriale di competenza.   

In applicazione dell’art. 3 della L.R. n. 17/1990 la Regione del Veneto ha predisposto il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000” (di seguito “Piano Direttore 2000”) approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000, recependo tra l’altro quanto disposto dai Decreti del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici 23 aprile 1998 e 30 luglio 1999, che hanno definito, per alcune sostanze, standard di qualità e carichi massimi ammissibili nella Laguna di Venezia e le concentrazioni guida nei corsi d’acqua del Bacino Scolante.

In tale contesto, si ricorda che con la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, recepita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., che ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque finalizzato alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, sono stati introdotti significativi elementi di novità in merito agli obiettivi di qualità ambientale da conseguire.

Dal punto di vista del quadro di riferimento pianificatorio, in ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha predisposto il “Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali” il cui ultimo aggiornamento relativo al sessennio 2021-2027 è stato approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023.

Il Piano di gestione delle acque prevede l’attuazione di specifici programmi di monitoraggio finalizzati alla classificazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici che si integrano con quanto già in corso nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia ai sensi della normativa speciale per Venezia.

Per quanto riguarda la Laguna di Venezia, l’attività di monitoraggio finalizzata alla classificazione dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE è stata finora coordinata tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia (di seguito Provveditorato), concordando che spetta alla Regione del Veneto, per il tramite dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), dare attuazione ai programmi per la definizione dello stato ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia, mentre il monitoraggio per la definizione dello stato chimico è demandato al Provveditorato.

Si precisa che, ai sensi della vigente legislazione, spetta alla Regione del Veneto l’emanazione del provvedimento di classificazione dei corpi idrici del territorio regionale, compresa la Laguna di Venezia.

Al fine di implementare le attività di monitoraggio ambientale di propria competenza, garantendone il proseguimento senza soluzione di continuità, la Regione del Veneto ha emanato, nel corso degli anni, una serie di provvedimenti per l’approvazione di specifici progetti di monitoraggio elaborati e attuati con la collaborazione dell’ARPAV, da ultimo con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 29 ottobre 2024.

Nello specifico, con la citata DGR n. 1231/2024, sono stati approvati gli schemi di Convenzione tra la Regione del Veneto e l’ARPAV per l’esecuzione dei progetti “BSL 7 – Proseguimento delle attività di monitoraggio dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” e “Mo.V.Eco. VI – Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia finalizzato alla definizione dello stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, finanziati a valere sui fondi della legislazione speciale per Venezia di competenza regionale.

Si evidenzia, inoltre, che con l’avvio della realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte, il Magistrato alle Acque di Venezia (di seguito MAV), al fine di adempiere alle disposizioni previste dalle Direttive 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché di dare risposta alle prescrizioni formulate nell’ambito della Procedura di infrazione della Commissione europea 2003/4762, ha definito le misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dalla Regione del Veneto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 17 aprile 2012.    

L'attuazione delle suddette misure ha richiesto, in conformità alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, l'implementazione di specifiche attività di monitoraggio. Al fine di garantire un efficace sistema di validazione dei dati di monitoraggio è stato predisposto un Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sottoscritto il 13 luglio 2009, in attuazione dell’Accordo di Programma tra il MATTM, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) - MAV e la Regione del Veneto, sottoscritto in data 11 dicembre 2008. L’Accordo di Programma ha permesso di dare riscontro alle richieste della Commissione europea trasmesse con la nota ENV (2008) 13085 del 15 luglio 2008. Le attività di validazione dei monitoraggi sono proseguite mediante successive proroghe fino alla fine del 2012.

Successivamente, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, in considerazione delle competenze della Regione del Veneto nell'ambito della Rete Natura 2000, le succitate attività di verifica e validazione dei dati di monitoraggio sono state assunte dalla Regione del Veneto, con la collaborazione dell'ARPAV, sulla base dell’Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione del Veneto, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2013 e sottoscritto il 17 giugno 2013 e del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Provveditorato, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1591 del 9 settembre 2014 e sottoscritto il 20 novembre 2014, aggiornato da ultimo con lo schema approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 31 luglio 2018.

In tale contesto, si ricorda che l’art. 95 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 20220, n. 126, ha istituito l’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque (di seguito Autorità per la Laguna).

Considerata la complessità dell’ecosistema lagunare, l’elevato valore ambientale, la particolare vulnerabilità agli impatti antropici e ai cambiamenti climatici, gli Enti competenti in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia hanno avviato un confronto con l’intento di ricondurre a sistema le attività di interesse comune correlate al monitoraggio ambientale, attuate in recepimento delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione del Veneto, il Provveditorato, l’Autorità per la Laguna e l’ARPAV provvedono, quindi, nell’ambito delle rispettive competenze, alla tutela ed al controllo della qualità delle acque della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione.

Tali soggetti istituzionali ritengono necessario definire, in un’ottica di collaborazione istituzionale e di azione sinergica, un Accordo di Programma Quadro, della durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, con il quale stabilire gli impegni reciproci con il fine di ottimizzare la pianificazione dei monitoraggi ambientali, assicurare il conseguimento dei migliori livelli qualitativi delle attività analitiche, il rispetto delle metodiche e delle frequenze di campionamento, garantire l’implementazione e la trasmissione della reportistica, ai sensi della normativa vigente. 

Si evidenzia che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro sono previsti specifici accordi attuativi per la definizione delle singole attività e delle relative modalità di esecuzione. Inoltre viene istituito un Tavolo tecnico, convocato con cadenza annuale dalla Regione, volto a verificare la corretta esecuzione delle attività previste, nonché proporre eventuali campagne integrative di monitoraggio finalizzate ad indagare specifiche tematiche ambientali. Sulla base degli esiti del Tavolo tecnico, gli Enti sottoscrittori si riservano la facoltà di revisionare le attività di collaborazione, nonché gli impegni reciproci definiti dall’Accordo di Programma Quadro.

Si specifica che il Provveditorato e l’Autorità per la Laguna, nell’ambito degli accordi attuativi, garantiscono la copertura finanziaria dei costi delle attività poste in capo ad ARPAV per le finalità stabilite dall’Accordo di Programma Quadro.

La Regione si impegna a dare prosecuzione al monitoraggio dello stato ecologico della Laguna di Venezia, in collaborazione con l’ARPAV, tramite convenzioni approvate mediante Deliberazioni della Giunta regionale e finanziate a valere sui fondi disponibili della legislazione speciale per Venezia di competenza regionale, sulla base di piani di riparto approvati mediante Deliberazioni del Consiglio regionale e recepiti mediante Deliberazioni della Giunta regionale.
 

Con nota prot. n. 263210 del 27 maggio 2025 è stata trasmessa alle Parti la versione definitiva dello schema di Accordo di Programma Quadro. Il Provveditorato e l’Autorità per la Laguna, con nota prot. n. 20985 del 3 giugno 2025, acquisita il 4 giugno 2025 con prot. n. 273968, e ARPAV, con nota prot. n. 53717 del 17 giugno 2025, acquisita in pari data con prot. n. 295687, hanno comunicato formalmente la condivisione dei contenuti dello schema di Accordo di Programma Quadro.

Con il presente provvedimento si propone quindi l’approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione del Veneto, il Provveditorato, l’Autorità per la Laguna e l’ARPAV, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di attività di monitoraggio nella Laguna di Venezia, incaricando il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della relativa sottoscrizione ed autorizzandolo ad apportare allo schema dello stesso eventuali modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione regionale. 

Inoltre si incarica il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia della convocazione del Tavolo tecnico previsto dall’Accordo di Programma Quadro, autorizzandolo a parteciparvi in rappresentanza della Regione, nonché dell'approvazione, mediante Decreto direttoriale, degli accordi attuativi finalizzati alla definizione delle attività previste dall’Accordo di Programma Quadro, ivi compresa la  sottoscrizione degli stessi, se non prevedono spesa a carico della Regione del Veneto.

 

Infine si incarica il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, all’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 92/43/CEE del Consiglio, 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi 16 aprile 1973, n. 171; 29 novembre 1984, n. 798; 8 novembre 1991, n. 360; 5 febbraio 1992, n. 139;

VISTO l’art. 95 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici 23 aprile 1998 e 30 luglio 1999;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2023;

VISTA la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii.;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 24 del 1 marzo 2000 e n. 104 del 24 ottobre 2023;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023 e n. 1231 del 29 ottobre 2024;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 54.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto, in considerazione della complessità dell'ecosistema della Laguna di Venezia, dell'elevato valore ambientale, della particolare vulnerabilità agli impatti antropici e ai cambiamenti climatici, della necessità di addivenire ad un accordo tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, l’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto finalizzato a regolare le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio ambientale nella Laguna di Venezia, in un'ottica di collaborazione istituzionale e di azione sinergica; 
  3. di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, l’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione di attività di monitoraggio nella Laguna di Venezia;
  4. di incaricare il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro di cui al precedente punto 3, autorizzandolo ad apportare allo schema dello stesso eventuali modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia della convocazione del Tavolo tecnico istituito dall’Accordo di Programma Quadro, autorizzandolo a parteciparvi in rappresentanza della Regione;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dell’approvazione, mediante Decreto direttoriale, degli accordi attuativi finalizzati alla definizione delle singole attività previste dall’Accordo di Programma Quadro, ivi compresa la sottoscrizione degli stessi, se non prevedono spesa a carico della Regione del Veneto;
  7. di dare atto che nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro, la Regione si impegna a dare prosecuzione al monitoraggio ambientale finalizzato alla definizione dello stato ecologico della Laguna di Venezia, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, tramite specifiche convenzioni approvate mediante Deliberazioni della Giunta regionale e finanziate a valere sui fondi disponibili della legislazione speciale per Venezia di competenza regionale;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dell’attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, all’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_728_25_AllegatoA_560001.pdf

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