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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 27 giugno 2025


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 17 giugno 2025

Scioglimento dell'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e nomina del Commissario liquidatore (L.R. n. 40/2012, art. 6 quinquies). Conferimento dell'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2012 alla Provincia di Belluno.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone lo scioglimento dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e si procede alla nomina del Commissario liquidatore per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell’Unione montana stessa, mediante la predisposizione di un Piano di successione (liquidazione).

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

Ai sensi della succitata normativa e del Piano di Riordino territoriale previsto dall’art. 8 della Legge regionale n. 18/2012 ed approvato da ultimo, con Deliberazione di Giunta regionale n. 17 del 16/01/2024, è stata istituita, per successione rispetto alla precedente Comunità montana, l’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, costituita, per l’appunto, dai Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi.

L’Unione montana è dotata di proprio Statuto approvato dal Consiglio dell’Unione, da ultimo in data 8 novembre 2017.

Con nota in data 2 aprile 2025, acquisita a protocollo regionale n. 169485 del 2 aprile 2025, il Presidente dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ha comunicato che il Consiglio della suddetta Unione montana con Deliberazione n. 1 del 19 marzo 2025 ha deciso di chiedere alla Regione del Veneto lo scioglimento e la liquidazione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ai sensi dell’art. 6 quinquies, comma 1 della L.R. n. 40/2012, oltre alla conseguente nomina di un Commissario liquidatore, a norma del comma 4 del succitato articolo.

La decisione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi segue gli analoghi provvedimenti assunti:

a) dal Comune di Belluno con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2025, esecutiva, con la quale è stato approvato di “richiedere al Consiglio dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, di richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ai sensi dell’art. 6 quinquies, comma 1, della L.R. n. 40/2012, oltre alla conseguente nomina di un Commissario liquidatore, a norma del comma 4 del succitato articolo”;

b) dal Comune di Ponte nelle Alpi con la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25 febbraio 2025, esecutiva, con la quale è stato approvato di “esprimere parere favorevole, per le motivazioni evidenziate in premessa, allo scioglimento e alla liquidazione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ai sensi dell’art. 6 quinquies, comma 1, della L.R. n. 40/2012, nonchè alla conseguente nomina di un Commissario liquidatore, a norma del comma 4 del citato articolo”.

Vengono allegati alla suddetta nota i tre provvedimenti su indicati dai quali si evince che:

  • attualmente l’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi non svolge alcuna funzione tra quelle indicate all’art. 5 della L.R. n. 40/2012;
  • non è in vigore tra la stessa ed i Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi alcuna gestione associata di servizi;
  • laddove vi erano convenzioni ancora vigenti, ad esempio quella tra il Comune di Belluno e l’Unione montana per la gestione tecnico-economica dei beni silvo-pastorali di proprietà comunale e di altre attività a favore della filiera agro-ambientale, l’Unione montana ha comunicato il recesso per mancanza delle risorse umane necessarie allo svolgimento della funzione;
  • il Comune di Ponte nelle Alpi ha stipulato con l’Unione montana, in data 25 novembre 2023, una convenzione per la gestione di attività di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, di fatto inattiva per mancanza di personale dedicato e di strutture;
  • l’attuale situazione organizzativa dell’Unione montana, con un unico dipendente in servizio, non consente di poter riprendere la normale operatività per l’adempimento delle funzioni delineate dalla Legge regionale e dallo Statuto;
  • l’eventuale scioglimento dell’Unione montana permetterebbe la prosecuzione dei servizi in capo ai singoli Comuni, che potranno comunque gestire gli stessi attraverso altre forme associative previste dall’ordinamento,
  • risulta approvato il Rendiconto di gestione 2023, il quale rappresenta la situazione finanziaria dell’Unione montana e del disavanzo determinatosi.

In particolare, per quanto riguarda la situazione contabile dell’ente montano, si afferma che, a motivo della mancata approvazione di bilanci di previsione e rendiconti di gestione, la Prefettura di Belluno ha avviato nel 2021 un’attività di mediazione, convocando i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione montana e il Revisore dei conti, al fine di scongiurare una situazione di impasse amministrativa. Quindi, a seguito della nota del Prefetto di Belluno prot. n. 38994 del 26 settembre 2022 e dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Belluno il 29 settembre 2022, i Sindaci dei Comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi, con provvedimento in data 3 ottobre 2022 hanno deciso di costituire una Unità di missione composta dai Segretari Comunali e dai responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi, con il compito di organizzare una ricognizione della situazione finanziaria dell’Unione montana e permettere l’approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2020 e 2021 e del Bilancio di previsione 2022-2024. A seguito dell’approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2020 e 2021 i Sindaci hanno deciso che la citata Unità di missione provvedesse anche ad una ricognizione della situazione finanziaria dell’Unione finalizzata all’approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2022 e 2023 e dei Bilanci di previsione 2023-2025 e 2024-2026 nonché alla ricognizione dei debiti fuori bilancio rilevati nel corso dell’attività svolta.

Con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 in data 31 dicembre 2024 è stato approvato il rendiconto di gestione 2023, il quale evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad Euro 94.607,13 mentre il disavanzo della parte libera (riga E dell’Allegato A) da ripianare ammonta ad Euro 795.892,42 ed evidenzia altresì la presenza di debiti fuori bilancio per Euro 298.457,83 per i quali si dovrà procedere secondo quanto previsti dall’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto sopra esposto il Consiglio dell’Unione montana ritiene che siano venute meno le ragioni per il mantenimento dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e con la Deliberazione n. 1 del 19 marzo 2025, approvata dai due terzi dei componenti ex art. 6 quinquies, comma 1 della L.R. n. 40/2012, chiede alla Regione lo scioglimento e la liquidazione dell’ente nonché la nomina di un Commissario liquidatore.

La situazione di eccezionale criticità verificatasi e l’assoluta necessità di non proseguire oltre nella stessa, impone, pertanto, sia lo scioglimento dell’ente, sia la nomina di un Commissario liquidatore, affinchè si proceda alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della disciolta Unione montana (L.R. n.  40/2012, art. 6 quinques, comma 4).

Il Commissario liquidatore dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico in questione. A tal proposito si ritiene di nominare quale Commissario liquidatore il dott. Loriano Ceroni, nato a Padova il 12 ottobre 1958, che presenta i requisiti tecnico-giuridici adeguati per il ruolo da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti della Regione, ha già svolto altri incarichi commissariali per conto dell’Amministrazione regionale e che ha comunicato, altresì, la sua disponibilità a ricoprire tale incarico.

Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario si avvarrà operativamente delle strutture della Unione montana e potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale, salvo il caso in cui ciò sia incompatibile, anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 114/2014 con la sua attuale posizione contrattuale, oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso. La misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali. In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere e all'impegno e alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 04/04/2000, n.119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (Leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%),

Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di Euro 1557,11, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana dell’Unione stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate.

Il commissariamento avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell’interessato, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale.

L'efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell'interessato, all'atto di accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

A tal proposito il compito del Commissario liquidatore sarà finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Unione montana e si sostanzia nella predisposizione di un Piano di successione (liquidazione) che deve prevedere:

  • il riparto tra i Comuni della Unione montana del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo sulla base della popolazione montana e della superficie montana dei Comuni;
  • individua le pratiche amministrative già avviate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
  • dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente ai Comuni (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Unione montana) in base ai seguenti criteri:
    • i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione della popolazione montana e della superficie montana dei comuni;
    • i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento;
    • i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione della popolazione montana e della superficie montana dei Comuni.

La proposta di Piano di successione individua, inoltre, quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

  • diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Unione montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Unione montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
  • mutui assunti dalla soppressa Unione montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato;
  • altri mutui a carico della Unione montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
  • rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Unione montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Unione montana sia titolare alla data della soppressione;
  • oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Unione montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • attività e passività derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

Il Piano di successione dovrà infine prevedere il trasferimento dei dipendenti di ruolo dell’Unione montana nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

Il Commissario liquidatore trasmetterà la proposta del Piano di successione, che potra’ essere articolata anche per stralci funzionali, ai Comuni dell’Unione, i quali avranno trenta (30) giorni dalla sua ricezione per esprimere un parere non vincolante in merito ad essa od ai suoi stralci funzionali.

Decorso tale termine, si prescinderà dal parere stesso.

Il Commissario liquidatore successivamente trasmetterà la proposta del Piano di successione all’Amministrazione regionale, per la sua approvazione finale.

Alla proposta del Piano di successione andranno allegati i pareri espressi dai Comuni e le osservazioni motivate del Commissario circa il loro accoglimento o meno.

Nel caso di decorso del termine previsto per l’espressione del parere, senza che lo stesso sia stato espresso, il Commissario liquidatore ne darà atto in sede di trasmissione della proposta del Piano stesso alla Regione del Veneto.

Al  Commissario liquidatore vengono infine attribuiti i poteri di Commissario ad acta comprensivi della possibilità di impegnare l’Ente verso l’esterno anche con atti di straordinaria amministrazione,  ogni qualvolta ciò si renda necessario per impedire che l’inadempimento o l’omissione di atti da parte dei precedenti organi della Comunità possa comportare la chiamata in giudizio dell’Ente o il verificarsi di decadenze e/o il mancato rispetto dell’osservanza di termini perentori posti in capo all’Ente stesso.

Ai sensi dell’art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012 laddove prevede che «la Giunta regionale determina (…) gli indirizzi e le modalità organizzative per l’esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all’area montana di cui all’art. 5 già in capo all’unione montana e definisce, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione», l’esercizio delle funzioni attinenti all’area dell’Unione montana della Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è di competenza della Provincia di Belluno. A riguardo, si evidenzia che la Provincia di Belluno è beneficiaria del contributo per il finanziamento delle spese di investimento di cui all’art. 6 quater della L.R. n. 40/2012 limitatamente all’ambito dell’Unione montana.

Per effetto del citato art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012, la Provincia di Belluno è altresì competente per l’applicazione delle seguenti normative:

  • Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”,
  • Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

Il Commissario liquidatore dovrà pertanto provvedere alla formale consegna della documentazione attinente alle funzioni di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2012 nonché della L.R. n. 23/1996 e L.R. n. 14/1992 alla Provincia di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95;

VISTA la nota del 2 aprile 2025 a firma del Presidente dell’Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, acquisita al protocollo regionale n. 169485 in data 2 aprile 2025;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della richiesta di scioglimento e liquidazione dell'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi disposta con Deliberazione n. 1 del 19 marzo 2025 del Consiglio della stessa Unione montana e alla nomina del Commissario liquidatore, ritenendo che siano venute meno le condizioni per il mantenimento della stessa;
  3. di procedere, ai sensi dell’art. 6 quinques della Legge regionale n. 40/2012, allo scioglimento e messa in liquidazione dell’Unione montana del Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi a far data dall’adozione del presente provvedimento;
  4. di nominare, ai sensi di quanto previsto dalla succitata L.R. n. 40/2012, per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, termine eventualmente prorogabile con provvedimento della Giunta regionale, il dott. Loriano Ceroni, nato a Padova il 12 ottobre 1958, quale Commissario liquidatore della disciolta Unione montana del Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi; 
  5. di dare atto che l’efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell’interessato, all’atto di accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013; 
  6. di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al Commissario liquidatore individuato - che si avvarrà operativamente delle strutture dell’Unione montana - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dallo stesso una espressa rinuncia, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di Euro 1557,11, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili; 
  7. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione del Piano di successione e liquidazione dell’Unione montana del Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi predisposto dal Commissario liquidatore, secondo la procedura indicata in premesse;
  8. di attribuire al Commissario liquidatore i poteri di Commissario ad acta comprensivi della possibilità di impegnare l’Ente verso l’esterno anche con atti di straordinaria amministrazione,  ogni qualvolta ciò si renda necessario per impedire che l’inadempimento o l’omissione di atti da parte dei precedenti organi della Comunità possa comportare la chiamata in giudizio dell’Ente o il verificarsi di decadenze e/o il mancato rispetto dell’osservanza di termini perentori posti in capo all’Ente stesso;
  9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012, la Provincia di Belluno è individuata quale soggetto competente per l'esercizio delle funzioni attinenti all’ambito territoriale della Unione montana del Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2012, nonché per l’attuazione delle seguenti normative:
  • Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
  • Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”;
  1. di incaricare il Dirigente della Direzione Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di notificare il presente provvedimento a tutti i Comuni che facevano parte dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, alla Provincia di Belluno ed alla Prefettura di Belluno;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

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