Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 17 giugno 2025
Scioglimento dell'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e nomina del Commissario liquidatore (L.R. n. 40/2012, art. 6 quinquies). Conferimento dell'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2012 alla Provincia di Belluno.
Con il presente provvedimento si dispone lo scioglimento dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e si procede alla nomina del Commissario liquidatore per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell’Unione montana stessa, mediante la predisposizione di un Piano di successione (liquidazione).
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.
Ai sensi della succitata normativa e del Piano di Riordino territoriale previsto dall’art. 8 della Legge regionale n. 18/2012 ed approvato da ultimo, con Deliberazione di Giunta regionale n. 17 del 16/01/2024, è stata istituita, per successione rispetto alla precedente Comunità montana, l’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, costituita, per l’appunto, dai Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi.
L’Unione montana è dotata di proprio Statuto approvato dal Consiglio dell’Unione, da ultimo in data 8 novembre 2017.
Con nota in data 2 aprile 2025, acquisita a protocollo regionale n. 169485 del 2 aprile 2025, il Presidente dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ha comunicato che il Consiglio della suddetta Unione montana con Deliberazione n. 1 del 19 marzo 2025 ha deciso di chiedere alla Regione del Veneto lo scioglimento e la liquidazione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ai sensi dell’art. 6 quinquies, comma 1 della L.R. n. 40/2012, oltre alla conseguente nomina di un Commissario liquidatore, a norma del comma 4 del succitato articolo.
La decisione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi segue gli analoghi provvedimenti assunti:
a) dal Comune di Belluno con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2025, esecutiva, con la quale è stato approvato di “richiedere al Consiglio dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, di richiedere alla Giunta regionale lo scioglimento e la liquidazione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ai sensi dell’art. 6 quinquies, comma 1, della L.R. n. 40/2012, oltre alla conseguente nomina di un Commissario liquidatore, a norma del comma 4 del succitato articolo”;
b) dal Comune di Ponte nelle Alpi con la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25 febbraio 2025, esecutiva, con la quale è stato approvato di “esprimere parere favorevole, per le motivazioni evidenziate in premessa, allo scioglimento e alla liquidazione dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ai sensi dell’art. 6 quinquies, comma 1, della L.R. n. 40/2012, nonchè alla conseguente nomina di un Commissario liquidatore, a norma del comma 4 del citato articolo”.
Vengono allegati alla suddetta nota i tre provvedimenti su indicati dai quali si evince che:
In particolare, per quanto riguarda la situazione contabile dell’ente montano, si afferma che, a motivo della mancata approvazione di bilanci di previsione e rendiconti di gestione, la Prefettura di Belluno ha avviato nel 2021 un’attività di mediazione, convocando i Sindaci dei Comuni facenti parte dell’Unione montana e il Revisore dei conti, al fine di scongiurare una situazione di impasse amministrativa. Quindi, a seguito della nota del Prefetto di Belluno prot. n. 38994 del 26 settembre 2022 e dell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Belluno il 29 settembre 2022, i Sindaci dei Comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi, con provvedimento in data 3 ottobre 2022 hanno deciso di costituire una Unità di missione composta dai Segretari Comunali e dai responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi, con il compito di organizzare una ricognizione della situazione finanziaria dell’Unione montana e permettere l’approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2020 e 2021 e del Bilancio di previsione 2022-2024. A seguito dell’approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2020 e 2021 i Sindaci hanno deciso che la citata Unità di missione provvedesse anche ad una ricognizione della situazione finanziaria dell’Unione finalizzata all’approvazione dei rendiconti di gestione per gli esercizi 2022 e 2023 e dei Bilanci di previsione 2023-2025 e 2024-2026 nonché alla ricognizione dei debiti fuori bilancio rilevati nel corso dell’attività svolta.
Con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 in data 31 dicembre 2024 è stato approvato il rendiconto di gestione 2023, il quale evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad Euro 94.607,13 mentre il disavanzo della parte libera (riga E dell’Allegato A) da ripianare ammonta ad Euro 795.892,42 ed evidenzia altresì la presenza di debiti fuori bilancio per Euro 298.457,83 per i quali si dovrà procedere secondo quanto previsti dall’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000.
Per quanto sopra esposto il Consiglio dell’Unione montana ritiene che siano venute meno le ragioni per il mantenimento dell’Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e con la Deliberazione n. 1 del 19 marzo 2025, approvata dai due terzi dei componenti ex art. 6 quinquies, comma 1 della L.R. n. 40/2012, chiede alla Regione lo scioglimento e la liquidazione dell’ente nonché la nomina di un Commissario liquidatore.
La situazione di eccezionale criticità verificatasi e l’assoluta necessità di non proseguire oltre nella stessa, impone, pertanto, sia lo scioglimento dell’ente, sia la nomina di un Commissario liquidatore, affinchè si proceda alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della disciolta Unione montana (L.R. n. 40/2012, art. 6 quinques, comma 4).
Il Commissario liquidatore dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico in questione. A tal proposito si ritiene di nominare quale Commissario liquidatore il dott. Loriano Ceroni, nato a Padova il 12 ottobre 1958, che presenta i requisiti tecnico-giuridici adeguati per il ruolo da ricoprire, come da curriculum vitae agli atti della Regione, ha già svolto altri incarichi commissariali per conto dell’Amministrazione regionale e che ha comunicato, altresì, la sua disponibilità a ricoprire tale incarico.
Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario si avvarrà operativamente delle strutture della Unione montana e potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale, salvo il caso in cui ciò sia incompatibile, anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 114/2014 con la sua attuale posizione contrattuale, oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso. La misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali. In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere e all'impegno e alla professionalità richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento, all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 04/04/2000, n.119 per i Presidenti delle Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi (Leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%),
Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di Euro 1557,11, con esclusione delle spese di viaggio e trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana dell’Unione stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate.
Il commissariamento avrà una durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell’interessato, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale.
L'efficacia della suddetta nomina è condizionata alla presentazione, da parte dell'interessato, all'atto di accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013.
A tal proposito il compito del Commissario liquidatore sarà finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Unione montana e si sostanzia nella predisposizione di un Piano di successione (liquidazione) che deve prevedere:
La proposta di Piano di successione individua, inoltre, quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
Il Piano di successione dovrà infine prevedere il trasferimento dei dipendenti di ruolo dell’Unione montana nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.
Il Commissario liquidatore trasmetterà la proposta del Piano di successione, che potra’ essere articolata anche per stralci funzionali, ai Comuni dell’Unione, i quali avranno trenta (30) giorni dalla sua ricezione per esprimere un parere non vincolante in merito ad essa od ai suoi stralci funzionali.
Decorso tale termine, si prescinderà dal parere stesso.
Il Commissario liquidatore successivamente trasmetterà la proposta del Piano di successione all’Amministrazione regionale, per la sua approvazione finale.
Alla proposta del Piano di successione andranno allegati i pareri espressi dai Comuni e le osservazioni motivate del Commissario circa il loro accoglimento o meno.
Nel caso di decorso del termine previsto per l’espressione del parere, senza che lo stesso sia stato espresso, il Commissario liquidatore ne darà atto in sede di trasmissione della proposta del Piano stesso alla Regione del Veneto.
Al Commissario liquidatore vengono infine attribuiti i poteri di Commissario ad acta comprensivi della possibilità di impegnare l’Ente verso l’esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, ogni qualvolta ciò si renda necessario per impedire che l’inadempimento o l’omissione di atti da parte dei precedenti organi della Comunità possa comportare la chiamata in giudizio dell’Ente o il verificarsi di decadenze e/o il mancato rispetto dell’osservanza di termini perentori posti in capo all’Ente stesso.
Ai sensi dell’art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012 laddove prevede che «la Giunta regionale determina (…) gli indirizzi e le modalità organizzative per l’esercizio, da parte della provincia territorialmente competente, delle funzioni attinenti all’area montana di cui all’art. 5 già in capo all’unione montana e definisce, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della medesima unione», l’esercizio delle funzioni attinenti all’area dell’Unione montana della Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è di competenza della Provincia di Belluno. A riguardo, si evidenzia che la Provincia di Belluno è beneficiaria del contributo per il finanziamento delle spese di investimento di cui all’art. 6 quater della L.R. n. 40/2012 limitatamente all’ambito dell’Unione montana.
Per effetto del citato art. 6 quinquies della L.R. n. 40/2012, la Provincia di Belluno è altresì competente per l’applicazione delle seguenti normative:
Il Commissario liquidatore dovrà pertanto provvedere alla formale consegna della documentazione attinente alle funzioni di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2012 nonché della L.R. n. 23/1996 e L.R. n. 14/1992 alla Provincia di Belluno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l’art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95;
VISTA la nota del 2 aprile 2025 a firma del Presidente dell’Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, acquisita al protocollo regionale n. 169485 in data 2 aprile 2025;
delibera
Torna indietro