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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 607 del 03 giugno 2025
Riconoscimento del "Cammino Fogazzaro Roi". Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti". DGR n. 1261/2020.
Con il presente provvedimento viene riconosciuto il “Cammino Fogazzaro Roi” ai sensi della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, art. 4 e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1261/2020.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.
Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la rete dei cammini veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.
La RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’art. 4.
In particolare, l’art. n. 4 della L.R. 4/2020 ha stabilito che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individui le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosca i cammini stessi, individuando tra l’altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
Inoltre, l’art. 3 (“Gestione della RCV”) della L.R. n. 4/2020 ha individuato le seguenti tipologie di soggetti gestori dei cammini, cui competono gli interventi di ricognizione ed individuazione dei cammini, di segnalazione e manutenzione, nonché di promozione, informazione e animazione turistica ai fini della fruizione in sicurezza dei cammini stessi:
a) enti locali, enti gestori delle aree naturali protette regionali, enti parco regionali e nazionali, associazioni pro loco di cui alla Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
b) associazioni rappresentative del settore turistico e culturale ed enti religiosi;
c) organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’art. 9 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
d) consorzi di gestione, su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c).
Ciò premesso, con la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 sono state definite:
La DGR n. 1261/2020 in particolare stabilisce che i cammini devono soddisfare alcuni requisiti tecnici che li rendano idonei a conseguire le finalità per cui vengono istituiti, con particolare riguardo alla fruizione turistica e ai necessari servizi correlati. In relazione a ciò, ai fini del riconoscimento, i cammini locali di interesse regionale devono possedere e/o prevedere i seguenti requisiti:
il cammino deve essere dotato di un organo di gestione che:
garantisca la vigilanza e la manutenzione del percorso;
istituisca, promuova e aggiorni in maniera costante lo specifico sito del Cammino;
sia di stimolo nel coinvolgimento delle imprese di servizi funzionali al target di pubblico in oggetto;
approcci il cammino secondo una logica multi-motivazionale, segnalando e integrando contenuti ed esperienze presenti lungo l’itinerario con l’obiettivo di agevolare il turista nella fruizione dei territori interessati;
promuova misure per favorire la fruibilità del cammino da parte delle persone con disabilità.
Sotto il profilo procedurale, ai fini del riconoscimento, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che si propone quale ente gestore del cammino, deve essere trasmessa alla Direzione Turismo e Marketing Territoriale, cui compete l’istruttoria della richiesta, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.
L’istanza, previa istruttoria di ammissibilità formale, è sottoposta all’esame di una Commissione tecnica di valutazione, così costituita: direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale (o suo delegato), con funzioni di presidente; direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport (o suo delegato); un ulteriore componente per ciascuna delle due Direzioni; un eventuale ulteriore componente in rappresentanza delle altre Direzioni di volta in volta interessate in relazione alle specificità del cammino (naturalistiche, enogastronomiche, ecc.).
A seguito di esito favorevole dell’istruttoria della Commissione di valutazione, la Giunta regionale riconosce con propria deliberazione il cammino, individuando con lo stesso provvedimento:
a) il soggetto gestore del cammino ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2020;
b) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
c) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal cammino;
d) gli elementi utili a garantire la fruibilità del cammino, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 24748/2022 successivamente integrata con note prot. n. 162951/2025 e n. 203343/2025 l’Associazione Cammini Veneti ha presentato – sulla base del modello approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 379 del 20 settembre 2021 - istanza di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, del “Cammino Fogazzaro Roi” quale cammino di interesse regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 4/2020, unitamente alla documentazione prevista dalla DGR n. 1261/2020, ed in particolare:
a) tracciato del Cammino e relativa cartografia, comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, rappresentato tramite geo-referenziazione (traccia GPS) e cartografia;
b) relazione tecnica riportante:
c) logo unico identificativo del Cammino registrato secondo la normativa nazionale in materia e libero da vincoli per l’uso pubblico.
La Direzione Turismo e Marketing territoriale ha successivamente provveduto all’effettuazione dell’istruttoria di carattere tecnico-amministrativo della domanda, nonché all’individuazione, con Decreto del Direttore n. 110 del 18 aprile 2025, dei componenti della Commissione tecnica di valutazione dell’istanza di riconoscimento del “Cammino Fogazzaro Roi”, secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020.
La Commissione, riunitasi nella seduta del 13 maggio 2025, ha analizzato la documentazione presentata ai fini della verifica delle caratteristiche e dei requisiti tecnico-amministrativi previsti dall’Allegato A della DGR n. 1261 del 1 settembre 2020 per i cammini locali di interesse regionale, esprimendo parere positivo alla richiesta di riconoscimento del “Cammino Fogazzaro Roi” nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni formulate ai sensi della L.R. n. 4/2020 e della DGR n. 1261/2020, che vengono riportate nel dispositivo della presente deliberazione.
In particolare, il “Cammino delle Fogazzaro Roi”, il cui tracciato cartografico è riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione, presenta una lunghezza complessiva di km 84, sviluppandosi secondo un percorso lineare, con inizio da Montegalda (VI), articolato nelle seguenti 4 tappe, percorribili ciascuna entro la durata massima di una giornata:
Per quanto riguarda il legame storico fra i luoghi interessati dal Cammino e le motivazioni che ne determinano l’interesse e l’attrattività turistica, la relazione presentata identifica chiaramente tali legami e tali motivazioni sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico. Tali elementi sono sinteticamente riportati nell’Allegato B alla presente deliberazione.
Pertanto, sulla base della procedura prevista dalla DGR n. 1261/2020, si propone con la presente deliberazione di approvare il riconoscimento del “Cammino Fogazzaro Roi”, attribuendo allo stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017, che ha adottato il “Manuale grafico della segnaletica turistica”, il codice alfanumerico T3.
Viene inoltre individuato il soggetto gestore dello stesso, identificato nell’Associazione Cammini Veneti, con sede in via IV Novembre, 100 B – Marano Vicentino (VI).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” e in particolare l’art. 3 (“Gestione della RCV”) e l’art. 4 (“Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale”);
VISTA la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 con cui sono state definite le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, nonché le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei soggetti gestori/consorzi di gestione dei cammini;
PRESO ATTO del parere positivo espresso dalla Commissione tecnica di valutazione costituita con DDR n. 110 del 18 aprile 2025 secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017 e il successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 42 del 7 marzo 2018, che approvano il Manuale grafico della segnaletica turistica;
delibera
(seguono allegati)
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