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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 606 del 03 giugno 2025
Riconoscimento del "Cammino Alta Via dei Berici". Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti". DGR n. 1261/2020.
Con il presente provvedimento viene riconosciuto il “Cammino Alta Via dei Berici” ai sensi della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, art. 4 e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1261/2020.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.
Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la rete dei cammini veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.
La RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:
a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’art. 4.
In particolare, l’art. 4 della L.R. n. 4/2020 ha stabilito che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individui le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosca i cammini stessi, individuando tra l’altro:
a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal cammino;
c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
Inoltre, l’art. 3 (“Gestione della RCV”) della L.R. n. 4/2020 ha individuato le seguenti tipologie di soggetti gestori dei cammini, cui competono gli interventi di ricognizione ed individuazione dei cammini, di segnalazione e manutenzione, nonché di promozione, informazione e animazione turistica ai fini della fruizione in sicurezza dei cammini stessi:
a) enti locali, enti gestori delle aree naturali protette regionali, enti parco regionali e nazionali, associazioni pro loco di cui alla Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
b) associazioni rappresentative del settore turistico e culturale ed enti religiosi;
c) organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’art. 9 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
d) consorzi di gestione, su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c).
Ciò premesso, con la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 sono state definite:
La DGR n. 1261/2020 in particolare stabilisce che i cammini devono soddisfare alcuni requisiti tecnici che li rendano idonei a conseguire le finalità per cui vengono istituiti, con particolare riguardo alla fruizione turistica e ai necessari servizi correlati. In relazione a ciò, ai fini del riconoscimento, i cammini locali di interesse regionale devono possedere e/o prevedere i seguenti requisiti:
il cammino deve essere dotato di un organo di gestione che:
garantisca la vigilanza e la manutenzione del percorso;
istituisca, promuova e aggiorni in maniera costante lo specifico sito del Cammino;
sia di stimolo nel coinvolgimento delle imprese di servizi funzionali al target di pubblico in oggetto;
approcci il cammino secondo una logica multi-motivazionale, segnalando e integrando contenuti ed esperienze presenti lungo l’itinerario con l’obiettivo di agevolare il turista nella fruizione dei territori interessati;
promuova misure per favorire la fruibilità del cammino da parte delle persone con disabilità.
Sotto il profilo procedurale, ai fini del riconoscimento, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che si propone quale ente gestore del cammino, deve essere trasmessa alla Direzione Turismo e Marketing Territoriale, cui compete l’istruttoria della richiesta, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.
L’istanza, previa istruttoria di ammissibilità formale, è sottoposta all’esame di una Commissione tecnica di valutazione, così costituita: direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale (o suo delegato), con funzioni di presidente; direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport (o suo delegato); un ulteriore componente per ciascuna delle due Direzioni; un eventuale ulteriore componente in rappresentanza delle altre Direzioni di volta in volta interessate in relazione alle specificità del cammino (naturalistiche, enogastronomiche, ecc.).
A seguito di esito favorevole dell’istruttoria della Commissione di valutazione, la Giunta regionale riconosce con propria deliberazione il cammino, individuando con lo stesso provvedimento:
a) il soggetto gestore del cammino ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2020;
b) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
c) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal cammino;
d) gli elementi utili a garantire la fruibilità del cammino, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.
Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 21604 del 15 gennaio 2024 il Comune di Villaga (VI) ha presentato – sulla base del modello approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 379 del 20 settembre 2021 - istanza di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, del “Cammino Alta Via dei Berici” quale cammino di interesse regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 4/2020, unitamente alla documentazione prevista dalla DGR n. 1261/2020, ed in particolare:
a) tracciato del Cammino e relativa cartografia, comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, rappresentato tramite geo-referenziazione (traccia GPS) e cartografia;
b) relazione tecnica riportante:
c) logo unico identificativo del Cammino registrato secondo la normativa nazionale in materia e libero da vincoli per l’uso pubblico.
Con successiva nota prot. n. 535605 del 17/10/2024 il Comune di Villaga (VI) ha chiesto di sospendere temporaneamente l’istruttoria relativa al riconoscimento del “Cammino Alta Via dei Berici” essendo in fase di definizione atti deliberativi per formalizzare il trasferimento delle competenze dal Comune di Villaga (VI) all’IPA – Associazione Comuni Area Berica nella veste di nuovo soggetto gestore del “Cammino Alta Via dei Berici”.
Con nota prot. n. 84523 del 18/02/2025 la Direzione Turismo e Marketing Territoriale ha formulato una richiesta di chiarimenti al Comune di Villaga (VI), chiedendo di produrre le necessarie integrazioni documentali idonee ad attestare la titolarità della qualifica di soggetto gestore del “Cammino Alta Via dei Berici”.
Con nota prot. n. 133658 del 14/03/2025 il Comune di Villaga (VI) ha inviato la documentazione attestante la titolarità della qualifica di soggetto gestore in capo all’IPA - Associazione Comuni Area Berica.
Con successiva nota prot. n. 206899 del 23/04/2025 l’IPA – Associazione Comuni Area Berica ha inviato le deliberazioni consiliari, con le quali i Comuni interessati hanno nominato la stessa IPA – Associazione Comuni Area Berica quale soggetto gestore del “Cammino Alta Via dei Berici”, approvando altresì lo schema di convenzione per le attività di manutenzione ordinaria e promozione del percorso turistico.
La Direzione Turismo e Marketing territoriale ha provveduto all’effettuazione dell’istruttoria di carattere tecnico-amministrativo della domanda, nonché all’individuazione, con Decreto del Direttore n. 113 del 18 aprile 2025, dei componenti della Commissione tecnica di valutazione dell’istanza di riconoscimento del “Cammino Alta Via dei Berici”, secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020.
La Commissione, riunitasi nella seduta del 13 maggio 2025, ha analizzato la documentazione presentata ai fini della verifica delle caratteristiche e dei requisiti tecnico-amministrativi previsti dall’Allegato A della DGR n. 1261 del 1 settembre 2020 per i cammini locali di interesse regionale, esprimendo parere positivo alla richiesta di riconoscimento del “Cammino Alta Via dei Berici” nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni formulate ai sensi della L.R. n. 4/2020 e della DGR n. 1261/2020, che vengono riportate nel dispositivo della presente deliberazione.
In particolare, il “Cammino Alta Via dei Berici”, il cui tracciato cartografico è riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione, presenta una lunghezza complessiva di km 130, sviluppandosi secondo un percorso circolare, con inizio dal Lago di Fimon, articolato nelle seguenti 6 tappe, percorribili ciascuna entro la durata massima di una giornata:
Per quanto riguarda il legame storico fra i luoghi interessati dal Cammino e le motivazioni che ne determinano l’interesse e l’attrattività turistica, la relazione presentata identifica chiaramente tali legami e tali motivazioni sotto il profilo culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico ed enogastronomico. Tali elementi sono sinteticamente riportati nell’Allegato B alla presente deliberazione.
Pertanto, sulla base della procedura prevista dalla DGR n. 1261/2020, si propone con la presente deliberazione di approvare il riconoscimento del “Cammino Alta Via dei Berici”, attribuendo allo stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017, che ha adottato il “Manuale grafico della segnaletica turistica”, il codice alfanumerico T4.
Viene inoltre individuato il soggetto gestore dello stesso, identificato nell’IPA – Associazione Comuni Area Berica, con sede in via Roma, 94 – Sossano (VI).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” ed in particolare l’art. 3 (“Gestione della RCV”) e l’art. 4 (“Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale”);
VISTA la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 con cui sono state definite le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, nonché le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei soggetti gestori/consorzi di gestione dei cammini;
PRESO ATTO del parere positivo espresso dalla Commissione tecnica di valutazione costituita con DDR n. 113 del 18 aprile 2025 secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017 e il successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 42 del 7 marzo 2018, che approvano il Manuale grafico della segnaletica turistica;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere il “Cammino Alta Via dei Berici” quale cammino di interesse regionale ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, sulla base dei criteri e delle procedure stabilite con la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020;
3. di attribuire al “Cammino Alta Via dei Berici”, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017, il codice alfanumerico T4;
4. di disporre l’iscrizione del “Cammino Alta Via dei Berici” nel Registro della Rete dei Cammini Veneti, istituito con DGR n. 962 del 14 luglio 2020;
5. di individuare quale soggetto gestore del “Cammino Alta Via dei Berici”, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2020, l’IPA – Associazione Comuni Area Berica, con sede in via Roma, 94 – Sossano (VI);
6. di stabilire che il soggetto gestore del “Cammino Alta Via dei Berici” ha le responsabilità, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020 ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica di valutazione, di seguito riportate:
di svolgere l’attività di manutenzione del Cammino al fine della sua messa in sicurezza;
di garantire la transitabilità del percorso, anche mediante la definizione e il rispetto di eventuali accordi con gli enti pubblici su cui insiste l’intero cammino e con i privati interessati, tenuto anche conto di eventuali tratti che i Comuni interessati dal tracciato riconoscono come strade vicinali ad uso pubblico, previste dall’art. 2, 6° comma, lett. D) ultimo periodo e dall'art. 3, comma 1, punto n. 52 del D.Lgs. n. 285/1992 "Codice della strada";
di provvedere ad apporre la segnaletica, acquisendo i necessari nulla osta ed autorizzazioni dai Comuni interessati;
di realizzare, in coerenza con le strategie regionali per lo sviluppo turistico dei cammini, attività di promozione, informazione e animazione turistica;
7. di individuare, secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020:
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Turismo e Marketing territoriale dell’esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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