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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 10 giugno 2025


Materia: Edilizia ospedaliera

Deliberazione della Giunta Regionale n. 601 del 03 giugno 2025

Approvazione dello schema di Articolato contrattuale relativo all'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari. Art. 20 della Legge n. 67/1988. Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Assegnazione finanziaria art. 1, commi 442 e 443 della Legge n. 178/2020 e art. 1, comma 263 della Legge n. 234/2021. DGR n. 1553/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Articolato contrattuale quale documento facente parte dell’Accordo di Programma integrativo da sottoscrivere con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il settore degli investimenti sanitari da finanziarsi con i fondi di cui all’art. 20 della Legge n. 67/1988 e viene incaricato il Presidente della Giunta regionale o suo delegato della sottoscrizione dello stesso in forma digitale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Gli accordi di programma sono strumenti di programmazione negoziata attraverso i quali il Ministero della Salute e le Regioni approfondiscono e condividono nuove priorità e nuovi traguardi, rispetto agli obiettivi generali posti dal legislatore con l’avvio del programma, in coerenza con i mutamenti normativi intervenuti nel corso degli anni e in relazione a specifici tavoli di concertazione di quei parametri fondamentali che caratterizzano l’offerta sanitaria e che si riflettono, in particolare, su sicurezza, qualità e spesa.

L’Accordo di Programma è costituito dai seguenti documenti che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della Salute e dalla Regione, Provincia Autonoma o Ente interessato:

  1. Protocollo d’intesa;
  2. Documento programmatico;
  3. Articolato contrattuale;
  4. Schede tecniche relative ai singoli interventi.

Per la stipula dell’Accordo di Programma integrativo la Regione trasmette al Ministero della Salute, oltre al provvedimento di approvazione del programma regionale degli investimenti, la documentazione (documento programmatico, Articolato contrattuale e schede tecniche relative ai singoli interventi) relativa all’Accordo da stipulare. Le schede tecniche vengono, inoltre, trasmesse utilizzando anche l’applicativo "Osservatorio".

Tale documentazione è sottoposta alla valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici istituito presso il Ministero della Salute e, acquisito il prescritto parere, l’Articolato contrattuale, il documento programmatico e le schede tecniche dei singoli interventi vengono trasmessi dal Ministero della Salute al Ministero dell’Economia e Finanze per l’acquisizione del concerto e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni al fine di acquisire la prevista intesa.

A completamento dell’iter e dopo l’espressione dell’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute e il soggetto interessato sottoscrivono il Protocollo di Intesa.

L’Accordo di Programma integrativo viene poi definitivamente sottoscritto dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Economia e Finanze e dalla Regione del Veneto.

Dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, le Regioni hanno a disposizione trenta mesi per trasmettere al Ministero della Salute il provvedimento di approvazione del progetto da appaltare e acquisire l’ammissione a finanziamento che avviene con specifico Decreto Ministeriale.

Con tale provvedimento il Ministero “impegna” la quota concessa nel bilancio dello Stato e, entro diciotto mesi dalla data di trasmissione dello stesso, l’Azienda ULSS che realizza l’intervento deve provvedere all’aggiudicazione dell’appalto dell’opera.

Con Deliberazione n. 3778 del 02/12/2008 la Giunta regionale ha recepito l'Accordo stipulato in data 28/02/2008 tra Governo, Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano circa le modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, finanziati con l'art. 20 della Legge n. 67/1988.

Tale accordo, stipulato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è finalizzato a semplificare ed uniformare le comuni attività di programmazione e attuazione degli investimenti che riguardano:

  1. modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità attraverso gli accordi di programma, di cui all'art. 5 bis del D.Lgs n. 502/1992 e gli accordi di programma quadro di cui all'art. 2 della L. n. 662/1996;
  2. conferma dei contenuti dell'Accordo sancito in data 19 dicembre 2002 sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;
  3. applicazione dei contenuti dell'Accordo dalla data di recepimento da parte delle Regioni agli accordi di programma in corso ed a quelli da definirsi;
  4. applicazione dei contenuti dell'Accordo relativi al sistema "Osservatorio" anche agli interventi relativi agli altri programmi di investimento in corso e da definirsi.

Con Deliberazione n. 1553 del 30/12/2024 la Giunta regionale ha approvato la prima fase attuativa, relativa al triennio 2025-2027, del Programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale approvato con DGR n. 1121 del 19/09/2023, che riporta il fabbisogno finanziario, per singola Azienda ULSS, necessario per realizzare gli interventi di adeguamento normativo e funzionale oltre che sismico e antincendio delle strutture sanitarie, da finanziarsi con parte delle risorse disponibili ex art. 20 della L. n. 67/1988.

Con tale atto la Giunta regionale ha inoltre incaricato gli uffici dell’Area Sanità e Sociale - Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva di predisporre il Documento Programmatico da trasmettere, unitamente al provvedimento stesso, al Ministero della Salute per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma.

Il Documento Programmatico e la restante documentazione prevista per l’avvio della procedura di adozione e sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma, sono stati inviati al Ministero della Salute con note prot. n. 150619 del 24/03/2025 e n. 172188 del 03/04/2025 e sugli stessi si è favorevolmente espresso con parere n. 61 del 30 aprile 2025 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

L’Accordo di Programma integrativo potrà essere sottoscritto definitivamente a seguito dell’acquisizione del concerto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della successiva Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Ministero della Salute ha trasmesso agli uffici regionali, per la condivisione dei contenuti, lo schema di Articolato contrattuale dove dovrà essere indicato, all’art. 2, il nominativo del sottoscrittore dell’Accordo di Programma integrativo e, all’art. 9, il soggetto responsabile della sua attuazione.

Risulta pertanto necessario indicare il responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma nel Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, e individuare il soggetto che dovrà sottoscrivere l’Articolato contrattuale costitutivo l’Accordo di Programma integrativo.

Al fine di completare gli elementi indispensabili per poter procedere con il perfezionamento dell'Accordo di Programma integrativo, si ritiene di approvare lo schema di Articolato contrattuale, di cui all’Allegato A, e di incaricare, per la Regione del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato della sottoscrizione dell’Articolato contrattuale costitutivo l'Accordo di Programma integrativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 20 della Legge n. 67/1988;

VISTA la DGR n. 3778/2008;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 54/2012;

VISTA l DGR n. 1121/2023;

VISTA la DGR n. 1553/2024;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema di Articolato contrattuale di cui all’Allegato A del presente provvedimento, quale documento facente parte dell’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari, da finanziarsi per Euro 193.135.000,00 con i fondi ex art. 20 della L. n. 67/1988 stanziati con l’art. 1, commi 442 e 443 della Legge n. 178 del 30/12/2020 e con l’art. 1, comma 263 Legge n. 234 del 30/12/2021, assegnati alle Aziende ULSS con Deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 30/12/2024;
  3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato della sottoscrizione in forma digitale, per la Regione del Veneto, dell’Articolato contrattuale costitutivo l'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari – programma investimenti ex art. 20 della L. n. 67/1988, finalizzato all’adeguamento normativo e funzionale oltre che alla normativa antisismica e antincendio delle strutture sanitarie;
  4. di individuare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale quale responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma integrativo di cui al punto precedente;
  5. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva di comunicare al Ministero della Salute l’adozione del presente provvedimento;
  6. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva degli adempimenti connessi alla gestione e attuazione dell’Accordo di Programma integrativo ad avvenuta sottoscrizione dello stesso;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_601_25_AllegatoA_557534.pdf

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