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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 13 maggio 2025
Assegnazione della quantità di suolo consumabile al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). DGR n. 1911/2019 e DGR n. 668/2018.
Con il presente provvedimento si provvede all’assegnazione della quantità di suolo consumabile, in coerenza e attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1911 del 17 dicembre 2019, per l’adeguamento del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 marzo 2024, attingendo alla quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha introdotto, tra l’altro, misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.
La Giunta regionale con Deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018 ha provveduto ad individuare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e alla sua ripartizione per i 541 Comuni che, entro il termine di scadenza del 5 ottobre 2017, hanno inviato la Scheda Informativa di cui all’Allegato A della citata L.R. n. 14/2017, compilata con i dati richiesti, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione della quantità massima di consumo del suolo dei Comuni ritardatari.
Successivamente, con Deliberazione n. 1325 del 10 settembre 2018 la Giunta regionale ha provveduto a determinare la quantità di consumo di suolo ammessa per altri 29 Comuni che hanno inviato tardivamente la Scheda Informativa integrando gli allegati della DGR n. 668/2018.
In attuazione delle disposizioni del citato provvedimento ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017, la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. 1911 del 17 dicembre 2019 i “Criteri di utilizzo della quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018” per i Comuni che devono dotarsi del primo Piano di Assetto del Territorio e per le opportune revisioni e rideterminazioni che, negli anni, dovessero necessitare.
Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), dotato di Piano Regolatore Generale, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 marzo 2024 e ha richiesto l’assegnazione della quantità di suolo consumabile, secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 1911/2019, con nota n. 15832 in data 5 settembre 2024 (pervenuta al protocollo regionale in data 5 settembre 2024, prot. n. 446879) integrata con successiva nota n. 5331 del 24 marzo 2025 (pervenuta al protocollo regionale in data 24 marzo 2025, prot. n. 148657).
Tenuto conto delle posizioni espresse nel Tavolo tecnico dai rappresentanti delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 27 della L.R. n. 11/2004 e sentiti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e provinciale interessati, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere n. 7 del 7 aprile 2025, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e pertanto ha ritenuto di assegnare al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) la quantità di suolo consumabile pari a 9,90 ettari per il Piano di Assetto del Territorio, adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 marzo 2024, attingendo alla quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018.
Considerando che la superficie che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) intende utilizzare per nuovi sviluppi include già i 6,68 ettari previsti dal PRG vigente, come indicato dalla DGR n. 668/2018, la quantità effettiva che incide sulla riserva regionale è di 3,22 ettari.
La Direzione Pianificazione Territoriale, tenuto conto che la quantità residua di riserva stabilita dalla DGR n. 668/2018 al netto delle successive nuove assegnazioni apportate con provvedimento della Giunta regionale e delle integrazioni/modifiche derivanti dall’adeguamento dei Comuni, ai sensi della L.R. n. 14/2017, ha accertato che la nuova quota da assegnare al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) pari a 3,22 ettari trova disponibilità nella quota di riserva regionale “disponibile”.
Pertanto, il saldo attuale della quantità residua di riserva regionale risulta essere di 8.354,13 ettari, essendo stata sottratta la quantità sopra indicata di 3,22 ettari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
VISTA la Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’ ”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2018, n. 668 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1325 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, per i Comuni che hanno trasmesso tardivamente i dati e per i Comuni inadempienti. Integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 668/2018. Deliberazione n. 72/CR del 26 giugno 2018”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019, n. 1911 “Criteri di utilizzo della quantità di “riserva” del suolo regionale consumabile di cui alla DGR n. 668/2018”;
VISTA la nota 15832 del 5 settembre 2024 (pervenuta al protocollo regionale in data 5 settembre 2024, prot. n. 446879) integrata con successiva nota n. 5331 del 24 marzo 2025 (pervenuta al protocollo regionale in data 24 marzo 2025, prot. n. 148657);
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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