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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 16 maggio 2025


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 02 maggio 2025

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi straordinari per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi. Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, art. 15.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approvano i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari per interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale al fine di aumentarne la capacità produttiva e di adeguarli ai requisiti di igiene e di biosicurezza previsti dalle normative vigenti. Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, art. 15.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni si è registrata una graduale “scomparsa” nel territorio regionale dei macelli pubblici comunali per gli ungulati (bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, suini, ovini, caprini e solipedi).

Fattore decisivo della dismissione di queste strutture è stato lo sviluppo dell’allevamento intensivo, spesso in filiera con grossi stabilimenti privati di macellazione e lavorazione delle carni. Rilevanti sono state inoltre le difficoltà per le Amministrazioni comunali di sostenere i costi sempre più onerosi di mantenimento e di gestione delle strutture e degli impianti pubblici di macellazione.

I macelli di proprietà pubblica attualmente attivi sul territorio regionale necessitano di interventi strutturali e impiantistici in linea con le normative vigenti, con riguardo al c.d. pacchetto igiene (in particolare al Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e alla garanzia di biosicurezza, in particolare in relazione alla necessità di controllare le malattie degli animali in ottemperanza al Reg. (UE) n. 429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 che ne disciplina l’applicazione sul territorio nazionale.

Si rileva che con la recente abrogazione del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”, non sussiste più per le Amministrazioni comunali con più di 6000 abitanti l’obbligo ex lege di assicurare le prestazioni del servizio pubblico di macellazione. Gli enti locali possono tuttavia ancora istituirlo o assumerlo ove necessario per soddisfare i bisogni delle comunità locali ai sensi del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

Ciò premesso, il potenziamento dei macelli pubblici del territorio regionale costituisce una scelta strategica sotto diversi aspetti.

La presenza di macelli pubblici consente di garantire un servizio pubblico di interesse economico generale a tutela della salute dei cittadini che allevano ungulati per fini di autoconsumo, aumentando il livello di sicurezza igienica delle carni e nell’ottica di prevenzione delle zoonosi e degli incidenti domestici.

Con riguardo alle aziende del territorio regionale aderenti al progetto sulle Piccole Produzioni Locali (PPL), di cui alla recente Deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto "Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete", molte delle quali specializzate nell’allevamento, nella lavorazione, produzione e vendita di prodotti a base di carni di ungulati domestici e selvatici, si osserva che gli stabilimenti di macellazione privati a carattere industriale non sono sempre interessati a fornire i servizi richiesti da tali piccoli operatori del settore alimentare. 

Dal punto di vista sanitario si rappresenta che, in ottica di prepardness alla Peste Suina Africana (PSA), i macelli pubblici possono essere di supporto nella macellazione di capi di bestiame provenienti dai piccoli allevamenti ubicati nelle zone di restrizione, opportunamente “designati” secondo le normative vigenti.

Inoltre, qualora tali stabilimenti fossero riconosciuti anche per l’attività di lavorazione delle carni di selvaggina selvatica, favorirebbero lo sviluppo della filiera di tali carni consentendo la valorizzazione anche delle carcasse dei cinghiali abbattuti in applicazione alle specifiche misure di prevenzione e controllo per la PSA, previste da ultimo dalla recente DGR n. 800 del 12 luglio 2024 concernente “Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”

Ciò premesso, la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025” all’art. 15 ha previsto interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico a favore dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale. Nel dettaglio, il citato art. 15, primo comma della L.R. n. 33/2024   ha previsto che “La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi” e, al secondo comma, che “I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d'igiene e delle norme in materia di biosicurezza, a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell'ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.”

Al comma 3 del medesimo art. 15 è stato stabilito che “Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1, mentre al quarto e ultimo comma che “Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.”

Alla luce di quanto sopra, in attuazione del citato art. 15, comma 3 della L.R. n. 33/2024 e in osservanza dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con il presente provvedimento si intendono approvare i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi straordinari per la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che si illustrano di seguito.

Si rappresenta, in particolare, che:

  • possono beneficiare del contributo esclusivamente gli Enti pubblici territoriali della Regione Veneto (in particolare i Comuni, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati) che, cumulativamente:
    • siano proprietari di macelli pubblici, con o senza centro di lavorazione della selvaggina selvatica abbattuta annesso; 
    • abbiano istituito o assunto (o prevedono di farlo entro il termine di rendicontazione finale dell’intervento) il servizio di interesse economico generale del macello pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 201/2022 o del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • il contributo si riferisce a:
    • interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli o dei centri di lavorazione della selvaggina selvatica abbattuta di proprietà pubblica finalizzati ad aumentarne la capacità produttiva, con particolare riferimento alle linee di macellazione e di lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici e alla macellazione e sezionamento delle carni di selvaggina anche abbattuta nell'ambito dei piani di controllo e/o eradicazione delle emergenze epidemiche;
    • interventi di adeguamento dei macelli pubblici o dei centri di lavorazione della selvaggina selvatica ai requisiti d'igiene e di biosicurezza previsti dalle vigenti normative europee e nazionali;
  • le domande devono essere presentate alla Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it nonché via mail all’indirizzo sicurezza.alimentare@regione.veneto.itentro 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente atto;
  • i criteri di valutazione delle domande sono:
    • numero medio di capi macellati e/o lavorati annualmente negli ultimi cinque anni;
    • riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853 del 29 aprile 2004;
    • dimensioni del bacino di utenza interessato dal servizio di macellazione e lavorazione delle carni di selvaggina;
    • tipologia e organicità dell’intervento;
    • livello di progettazione;
    • quota di cofinanziamento con fondi a carico dell’Ente proponente;
  • la rendicontazione degli interventi finanziati dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque entro il 31 dicembre 2027, secondo le modalità indicate nell’Allegato A al presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa l'approvazione della graduatoria.

È prevista la possibilità, in ragione della eventuale complessità degli interventi impiantistici e strutturali proposti dagli istanti e della conseguente necessità di assicurare tutte le competenze tecniche necessarie e la migliore esperienza maturata in materia, di avvalersi di una Commissione Tecnica di Valutazione delle proposte progettuali nominata con atto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria e composta da un massimo di quattro componenti scelti tra i Dirigenti delle Unità Organizzative della medesima Direzione, dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio e dell’Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali.

Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria provvederà all'assunzione con proprio atto delle obbligazioni di spesa, per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000,00, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 105444 interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria - contributi agli investimenti (art. 15, L.R. 27/12/2024, n.33)" (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027) del bilancio di previsione 2025 - 2027, con imputazione all'esercizio 2025.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss” con cui è stata istituita Azienda Zero, attribuendo alla medesima Azienda, fra le altre, la funzione di gestione dei flussi di cassa attinenti al contributo del fabbisogno sanitario regionale (art. 1, comma 2, lett. b), il contributo straordinario di cui al presente provvedimento sarà erogato tramite Azienda Zero.

Si dà atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria a cui è stato assegnato il capitolo di spesa 105444 “interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria - contributi agli investimenti (art. 15, L.R. 27/12/2024, n.33)” ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Si dispone inoltre che qualora dovessero essere rese disponibili ulteriori risorse, si provvederà allo scorrimento della graduatoria con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Si propone infine l’approvazione della modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo contenuta nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 624 dell'8 febbraio 2019 della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 concernente “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 12;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la Legge 1° aprile 2022, n. 30 “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”.

VISTO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 32 “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTA l’Ordinanza 2 ottobre 2024, n. 5 del Ministero della Salute - Commissario straordinario alla peste suina africana “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2024, n. 84 “Misure di prevenzione e controllo della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio regionale; preparazione della filiera delle carni suine in caso di estensione delle Zone di Restrizione dai territori limitrofi o della conferma di focolai di PSA sul territorio regionale”;

VISTA la DGR n. 1173 del 24 agosto 2021 avente ad oggetto “Riordino delle disposizioni relative al Progetto “Piccole Produzioni Locali – PPL Venete”;

VISTA la DGR n. 12 del 16 gennaio 2024 “Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione del Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Consorzio PPL Venete - Piccole Produzioni Locali e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore primario”;

VISTA la DGR n. 251 del 13 marzo 2024 concernente “Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022”;

VISTA la DGR n. 800 del 12 luglio 2024 “Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028.”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dall’art. 15, comma 3 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 e in osservanza dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi straordinari per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi, contenuti nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di approvare la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo di cui al punto 2 contenuta nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. di disporre che, in ragione della eventuale complessità degli interventi impiantistici e strutturali proposti dagli istanti e della conseguente necessità di assicurare tutte le competenze tecniche necessarie e la migliore esperienza maturata in materia, il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria potrà nominare con proprio atto una Commissione Tecnica di Valutazione delle proposte progettuali composta da un massimo di quattro componenti scelti tra i Dirigenti delle Unità Organizzative della medesima Direzione, dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio e dell’Area Risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali;
  5. di determinare in Euro 2.500.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 105444 "interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria - contributi agli investimenti (art. 15, L.R. 27/12/2024, n.33) del bilancio di previsione 2025 - 2027, con imputazione all'esercizio 2025;
  6. di dare atto che la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa 105444 “interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria - contributi agli investimenti (art. 15, L.R. 27/12/2024, n.33)” ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di stabilire che il contributo straordinario di cui al precedente punto 2 sarà erogato tramite Azienda Zero ai sensi della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;
  8. di trasmettere il presente atto ad Azienda Zero per l'erogazione dei contributi all'esito delle risultanze istruttorie;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento e dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa l'approvazione della graduatoria;
  10. di stabilire che qualora dovessero essere rese disponibili ulteriori risorse, si provvederà allo scorrimento della graduatoria con successivo provvedimento della Giunta regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_463_25_AllegatoA_555185.pdf
Dgr_463_25_AllegatoB_555185.pdf

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