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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 29 aprile 2025


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 15 aprile 2025

Art. 83, comma quarto, della L.R. 13 aprile 2001 n. 11. Aggiornamento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico per l'anno 2026.

Note per la trasparenza

L'art. 83, comma quarto della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo  dei beni del demanio idrico, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. Si tratta ora di aggiornare i canoni demaniali per l'anno 2026.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'art. 83, comma quarto della Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento, per l'anno successivo, l'entità di nuovi canoni o la modifica di quelli vigenti, dovuti per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o pubblici.

La Giunta regionale deve provvedere altresì, ai sensi della medesima norma all'aggiornamento dei canoni vigenti per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. Si tratta ora di assumere le determinazioni in ordine all'aggiornamento dei canoni da applicare per l'anno 2026.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, sulla base delle variazioni mensili degli indici dei prezzi elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, di cui alla tabella ALLEGATO 1 "Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti", riportata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 gennaio 2025 n.19, risulta un incremento dei canoni da applicare per l'anno 2026 rispetto all'anno precedente 2025 pari allo 0,89 %.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 04 novembre 2022, n. 24, a partire dall'anno 2023 i titolari delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt) corrispondono un canone per l'utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile. Si evidenzia che, con l'entrata in vigore della LR n. 24/2022, la quantificazione dei canoni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico non è determinata con i criteri di cui alla presente Deliberazione.

La determinazione dei canoni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sarà oggetto di successivo e separato provvedimento.

Si ritiene inoltre, in analogia con quanto disposto nelle ultime annualità, ai fini di agevolare la ripresa del turismo montano, di stabilire che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale sia ridotto al 25 % dell'importo; tale riduzione sarà da applicare anche agli importi minimi.

Infine con il Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, è stata disposta la modifica dell’art. 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, introducendo sostanziali ed importanti novità per la regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive.

Con riferimento alla disciplina dei canoni delle concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive al comma 11 del sopra citato art. 4 viene evidenziato che “con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12”.

Per quanto sopra esposto anche i canoni delle concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive saranno oggetto di successivo e separato provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e il R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 40 del 29 dicembre 2020;

VISTA la L.R. n. 24 del 4 novembre 2022;

VISTO il Decreto 31 dicembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica".

VISTO il Decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 83, comma quarto della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 e s.m.i., che l'incremento dei canoni delle concessioni di derivazione d'acqua e per l'uso dei beni del demanio idrico, esclusi i canoni per le grandi derivazioni idroelettriche, per l'anno 2026, sia pari alla percentuale dello 0,89 % da applicarsi ai canoni vigenti per l'anno 2025;
  3. di stabilire che il canone annuo di derivazione d'acqua da applicarsi all'innevamento artificiale è ridotto al 25 % dell'importo e che tale riduzione vada applicata anche agli importi minimi;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non riguarda la determinazione dei canoni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, che sarà oggetto di successivo e separato provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non riguarda la determinazione dei canoni delle concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, che sarà oggetto di successivo e separato provvedimento;
  6. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici di comunicare il presente provvedimento a tutti gli uffici e agli Enti competenti al rilascio delle concessioni del demanio idrico e ai Consorzi di Bonifica a cui è stata affidata la riscossione dei canoni regionali;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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