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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 02 maggio 2025


Materia: Edilizia scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 15 aprile 2025

Individuazione delle condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale. Art. 1, comma 2, Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59. Deliberazione/CR n. 25 del 10 febbraio 2025.

Note per la trasparenza

A seguito dell’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, richiesto con la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del 10 febbraio 2025, il presente provvedimento individua, ai fini della concessione di contributi della Regione del Veneto per l’edilizia scolastica, le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell’istruzione paritaria con modalità non commerciale ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 59.

L'Assessore Valeria Mantovan riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 la Regione ha previsto la possibilità di concedere dei contributi a carico del proprio bilancio per interventi edilizi su edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Con la successiva Legge regionale 14 novembre 2024, n. 28 è stato sostituito l'art. 1 della suddetta legge allo scopo di meglio definire il bacino dei potenziali beneficiari, individuandolo - nell'ambito del Sistema nazionale di istruzione - nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie. Per le istituzioni scolastiche paritarie la novella legislativa ha ulteriormente prescritto la presenza del carattere non commerciale per lo svolgimento del servizio medesimo.

Il comma 2 dell'art. 1 novellato della citata L.R. n. 59/1999 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, individui con proprio provvedimento le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale.

Al riguardo si precisa che il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) già individua nei propri decreti di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale. Da ultimo il Decreto ministeriale n. 20 del 6 febbraio 2024 all’art. 5 ha ribadito che le scuole paritarie svolgano il servizio scolastico con modalità non commerciale quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) lo svolgimento dell’attività a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Più nello specifico, il citato art. 5, con riferimento alla lettera d) stabilisce che l’attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente annualmente pubblicato dal Ministero medesimo ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’art. 4, comma 3, lettera c) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. Va ricordato a tal proposito che con il citato Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200/2012 - atto avente forza di regolamento in materia di imposte sui redditi - sono state individuate le caratteristiche dello svolgimento di attività sociali, tra cui la didattica, espletate con modalità non commerciale.

Nel concreto il MIM, in fase di assegnazione dei contributi procede alla verifica della presenza di uno statuto o di un atto costitutivo dell'istituzione scolastica conforme ai suddetti criteri e dell’esistenza di tutti i requisiti, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello che le scuole paritarie sono tenute a compilare tramite il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).

In ambito regionale si ritiene opportuno applicare anche alla Regione la disciplina approvata dal MIM adottando gli stessi criteri riportati nel Decreto ministeriale n. 20 del 6 febbraio 2024, art. 5, comma 2, lettere a) – b) – c) - d) e comma 3, in relazione allo svolgimento dell’istruzione paritaria con modalità non commerciale.

La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 25 del 10 febbraio 2025 ha pertanto approvato le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale su descritte, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 4079 del 20/03/2025 trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 488”, ha comunicato che la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 19/03/2025, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla proposta afferente le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell'istruzione paritaria con modalità non commerciale.

Ai fini della configurazione del predetto carattere non commerciale di una istituzione scolastica, così come previsto dall’art. 1, comma 2 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 59 come sostituito dalla L.R. 14 novembre 2024, n. 28, è sufficiente pertanto l’iscrizione nell’elenco delle scuole paritarie non commerciali tenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, quale emanazione diretta del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 ed in particolare l'art. 4, comma 3, lettera c);

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 febbraio 2024, n. 20 ed in particolare l’art. 5, commi 2 e 3;

VISTA la L.R. 24 dicembre 1999, n. 59 e successive modifiche;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 25 del 10 febbraio 2025;

VISTO il parere n. 488 rilasciato il 19/03/2025 dalla Sesta Commissione Consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 4079 del 20/03/2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare, ai fini della concessione di contributi della Regione del Veneto per l’edilizia scolastica, le condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell’istruzione paritaria con modalità non commerciale ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 della L.R. 24 dicembre 1999, n. 59 come modificato dalla L.R. 14 novembre 2024, n. 28, adottando gli stessi criteri riportati nel Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 febbraio 2024, n. 20, in particolare l’art. 5, comma 2,lettere a) – b) – c) - d) e comma 3;
  3. di stabilire che ai fini della configurazione del carattere non commerciale di una istituzione scolastica è sufficiente l’iscrizione nell’elenco delle scuole paritarie non commerciali tenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, quale emanazione diretta del Ministero dell'istruzione e del merito;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Edilizia Pubblica dell'esecuzione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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