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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 22 aprile 2025


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 15 aprile 2025

Approvazione del "Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" e del relativo accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S. per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1760 del 17 luglio 2000, del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 gennaio 2015, n. 876.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il “Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine” e lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S. della Regione del Veneto per lo svolgimento delle relative verifiche presso gli operatori della filiera considerata. Contestualmente si determina un rimborso spese complessivo massimo di  euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alle Aziende U.L.S.S. per svolgere le succitate attività, da imputarsi al capitolo n. 103761.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) n. 1760 del 17 luglio 2000 istituisce il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, in particolare, al Titolo II definisce le norme alle quali gli operatori del settore alimentare e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nell’Unione Europea devono attenersi al fine di garantire nell’etichetta la correlazione tra la carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta.

Il Regolamento (CE) n. 1825 del 25 agosto 2000 ha poi definito le modalità di applicazione del predetto Regolamento per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

È necessario altresì precisare che il Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 prevede anche nel settore delle carni bovine l’applicazione di talune norme di commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti.

In attuazione di tali normative europee e a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653 del 15 maggio 2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con Decreto n. 876 del 16 gennaio 2015 ha adottato le indicazioni e le modalità applicative nel territorio nazionale dei Regolamenti sopra citati per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Il Decreto Legislativo del 29 gennaio 2004, n. 58, inoltre, ha previsto che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedano all’accertamento delle violazioni amministrative ed all’irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si sottolinea che la normativa in parola costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura e permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed il singolo animale o gruppo di animali di provenienza, con la duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti, fornendo al consumatore informazioni precise, e di garantire la relativa tracciabilità.

A livello regionale, al fine di tutelare il consumatore circa la tracciabilità della carne bovina, nonché di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, risulta di fondamentale importanza garantire l'attività di controllo da parte delle Autorità competenti e proseguire quanto già intrapreso in attuazione della vigente sopra citata normativa di settore.

In proposito, si precisa che:

  • la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso il corretto operato dei diversi soggetti della filiera, operato che interessa sia l’ambito agricolo che quello sanitario;
     
  • la Regione del Veneto garantisce l’esecuzione dei controlli sul territorio, attraverso la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria e la collaborazione con le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (A.U.L.S.S.) del Veneto, nei cui Dipartimenti di Prevenzione sono incardinati i Servizi veterinari di Igiene degli alimenti di origine animale, che dispongono di idonee risorse umane e strumentali utili anche allo svolgimento delle richieste attività di controllo sull’etichettatura del prodotto.

Con DGR n. 3664 del 20 novembre 2007 avente ad oggetto "Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo sperimentale 2007 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine (Reg. CE n. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005)" la Giunta regionale ha dato avvio all’attività dei controlli, attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali (le allora Direzione Produzioni Agroalimentari e Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti), incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti operativi.

Le attività di controllo sono state realizzate con cadenza annuale, fino all'attuazione del Piano regionale operativo 2024 approvato con DGR n. 590 del 27 maggio 2024.

Ciò premesso, considerato che la collaborazione intrapresa tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S., nella realizzazione dei precedenti programmi operativi, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative in materia e di creare la giusta sinergia, sia per il contenimento della necessaria spesa pubblica, sia per la valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene di proseguire la medesima attività di controllo in collaborazione.

Per tali ragioni, la Direzione Agroalimentare, in collaborazione con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ha elaborato il “Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine”, quale Allegato A alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e uno specifico accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra le Aziende U.L.S.S. interessate e l’Amministrazione regionale, Allegato B alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si precisa che il numero di campioni previsto nel suddetto Piano regionale operativo 2025 è stato elaborato in base ai dati forniti dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare - riguardanti la filiera veneta, comunicati alla Direzione Agroalimentare con nota prot. n. 115812 del 6 marzo 2025, applicando i criteri definiti con DGR n. 3664/2007.

A copertura dei costi sostenuti per l’esecuzione dei controlli da parte delle Aziende U.L.S.S. firmatarie del citato accordo, si propone il riconoscimento di un rimborso spese, onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative, quantificato in euro 300,00 per ciascun controllo effettuato, in conformità al valore riconosciuto negli anni precedenti, per un importo complessivo massimo pari a euro 75.000,00.

L’erogazione dei relativi importi a favore di ciascuna Azienda U.L.S.S. avverrà in un’unica soluzione, a completamento dei controlli programmati, previa presentazione da parte del rispettivo Direttore Generale di una relazione finale indicante in particolare le effettive verifiche svolte.

Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà fronte con le risorse messe a disposizione dalla Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027” a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103761 dell'esercizio 2025 “Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43)”.

Le attività contemplate nell'accordo, che dovranno essere espletate entro il 31 ottobre 2025, salvo proroghe concesse con atto del Direttore della Direzione Agroalimentare, comprendono anche l’invio da parte di ciascuna A.U.L.S.S. alla Direzione Agroalimentare delle risultanze dei controlli campionari indicati nella specifica procedura e della richiesta relazione finale prevista nell'accordo sopra citato. Si precisa, peraltro, che gli operatori tenuti al rispetto della normativa sull'etichettatura obbligatoria delle carni potranno essere sottoposti ad ulteriori controlli da parte delle autorità competenti anche dopo la data del 31 ottobre del corrente anno.

Gli Agenti accertatori di cui ai Decreti n. 43 del 24 ottobre 2023 e n. 49 del 13 novembre 2023 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria svolgeranno le attività sopra descritte ivi compresi l'accertamento e la contestazione delle eventuali violazioni della normativa di settore, nonchè provvederanno alla trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/1981 e dalla L.R. n. 10/1977, all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.     

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente deliberazione si intende proporre all'approvazione della Giunta regionale il “Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine”, quale Allegato A, nonché lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S., quale Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si autorizza il Direttore della Direzione Agroalimentare ad apportare allo schema di accordo  di cui all'Allegato B, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il Reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d’applicazione del Reg. (CE) n. 1760/2000;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 653/2014 che modifica il Reg. (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine;

VISTA la L. n. 689/1981 recante “modifiche al sistema penale”;

VISTO il D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Reg. (CE) n. 1760/2000 e n. 1825/2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTO il D.M. MIPAAF 8 agosto 2008 n. 2551 “Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della Commissione, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.”;

VISTO il D.M. MIPAAF 16 gennaio 2015 n. 876 “Nuove indicazioni e modalità applicative del Reg. (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 653/2014.”;

VISTA la DGR n. 3664 del 20 novembre 2007 avente ad oggetto “Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo sperimentale 2007 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (Reg. CE n. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005)”;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”;

VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008, del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, n. 43 del 24 ottobre 2023 e n. 49 del 13 novembre 2023 del Direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare Veterinaria di nomina degli “Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina” e di approvazione dell’elenco aggiornato degli “agenti accertatori” della Regione del Veneto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 recante “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il "Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli effetti del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del D.Lgs. n. 58/2004, come predisposto dalla Direzione Agroalimentare, in collaborazione con la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
  3. di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli in loco previsti dal Piano di cui al precedente punto 2, le Aziende U.L.S.S. del Veneto, in particolare i Servizi veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, le cui attività sono realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
  4. di approvare, ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al sopra indicato punto 2, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e singole Aziende U.L.S.S., Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di stabilire che alle Aziende U.L.S.S. del Veneto, in particolare ai Servizi veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, è riconosciuto per ciascun controllo svolto, nell’ambito del piano di cui al suindicato punto 2, un rimborso spese forfettario di euro 300,00, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e la realizzazione di ciascun controllo;
  6. di stabilire che il rimborso totale per ciascuna Azienda U.L.S.S. non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione e che all’erogazione dei relativi importi di spesa spettanti si provvederà in un’unica soluzione, a completamento dell’attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori Generali di ciascuna Azienda U.L.S.S. di una relazione finale riguardante in particolare le verifiche effettivamente svolte;
  7. di determinare in euro 75.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per dare attuazione al "Piano regionale operativo 2025 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine"  alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103761 del bilancio di previsione 2025-2027 “Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43)”;
  8. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 7, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  9. di prevedere che tutte le attività previste per ciascuna Azienda U.L.S.S dal Piano di cui al punto 2, compreso l’invio della relazione finale di cui al sopraindicato punto 6, devono essere espletate entro il 31 ottobre 2025, salvo eventuali proroghe concesse con atto del Direttore della Direzione Agroalimentare;
  10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento, compresi il perfezionamento e la stipula dei singoli Accordi di cui al suindicato punto 4, nonché l’adozione degli atti successivi e conseguenti all’attuazione del presente atto;
  11. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare della sottoscrizione degli Accordi di collaborazione di cui al punto 4; 
  12. di auorizzare il Direttore della Direzione Agroalimentare ad apportare allo schema di Accordo di cui all'Allegato B modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
  13. di dare atto che il controllo ed il monitoraggio sulle attività di verifica svolte dagli Agenti accertatori in servizio presso le A.U.L.S.S. sono espletati, ai sensi dei Decreti n. 43 del 24 ottobre 2023 e n. 49 del 13 novembre 2023 del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, in collaborazione tra la Direzione Agroalimentare e la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_396_25_AllegatoA_554046.pdf
Dgr_396_25_AllegatoB_554046.pdf

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