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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 15 aprile 2025
Nomina dei componenti del Comitato dei Garanti di cui all'art. 106 del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità per il triennio 2016 - 2018, stipulato il 19 dicembre 2019.
Con il presente provvedimento si dispone il rinnovo del Comitato dei Garanti relativo alla Dirigenza dell’Area Sanità, competente ad esprimere parere in merito ai provvedimenti di cui all’art. 21, commi 1 e 1 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., adottati dalle Aziende ed Enti del SSR nei confronti dei propri dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’articolo 106 del CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2016 - 2018, stipulato il 19 dicembre 2019, prevede l’istituzione presso ciascuna Regione del Comitato dei Garanti, prevedendone una composizione di tre membri e una durata in carica di tre anni.
Il successivo comma 5 dell’art. 106 del CCNL surrichiamato dispone che il Comitato dei Garanti è competente ad esprimere parere obbligatorio, improrogabilmente entro quarantacinque giorni dalla richiesta, sui provvedimenti conseguenti all’accertamento di responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21, commi 1 e 1 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., adottati dalle Aziende ed Enti del SSR nei confronti dei propri dirigenti medici, veterinari e sanitari e delle professioni sanitarie.
Si evidenzia che il Presidente del Comitato, secondo il dettato contrattuale, è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
Alla Regione compete altresì la nomina di un secondo componente, sentito l’organismo di coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR.
Il terzo componente è designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e, in mancanza di designazione unitaria, è sorteggiato dalla Regione tra i designati dalle singole organizzazioni sindacali.
Tutte le nomine di cui sopra devono prevedere anche i componenti supplenti.
La Giunta regionale ha provveduto all’istituzione del predetto Comitato con Deliberazione n. 3940 del 15 dicembre 2000, rinnovato con successive deliberazioni e, da ultimo con Deliberazione n. 7 del 4 gennaio 2022.
Ciò premesso, si ritiene di procedere alla costituzione del Comitato in questione in conformità alle disposizioni contenute nelle richiamate disposizioni contrattuali. Con riferimento al Presidente del Comitato, si propongono i seguenti nominativi, in possesso della necessaria qualificazione ed esperienza professionale:
In relazione al secondo componente, titolare e supplente, di nomina regionale, sentito l’organismo di coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR, si propongono i seguenti nominativi:
In relazione, infine, alla nomina dei componenti di designazione sindacale, si rappresenta che le OO.SS. della dirigenza dell’Area Sanità non hanno effettuato una designazione unitaria. In particolare ha proposto il nominativo per il componente titolare soltanto l’organizzazione sindacale ANAAO- ASSOMED e, precisamente:
A seguito di sollecito le OO.SS. AAROI-EMAC, CIMO-FESMED e UIL FPL hanno designato ciascuna un componente supplente. I competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale hanno quindi provveduto in data 25 febbraio 2025 a sorteggiare il nominativo proposto dalle predette OO.SS..
Il componente sorteggiato è il seguente:
Con nota prot. n. 134560 del 17 marzo 2025 è stata data comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2019 – 2021, stipulato del 23 gennaio 2024 dei nominativi sopra riportati.
L’attività di segreteria e di supporto del Comitato sarà garantita dalla Direzione Risorse Umane del SSR.
Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o di rimborsi spese in quanto esclusi dall’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplinante il Comitato dei Garanti presso le Amministrazioni dello Stato, espressamente richiamato dall’art. 106 del CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2016 – 2018, stipulato il 19 dicembre 2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO l’art. 106 del CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2016 – 2018, stipulato il 19 dicembre 2019;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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