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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del 24 marzo 2025
Determinazioni sul termine di prosecuzione dell'esercizio delle grandi concessioni ad uso idroelettrico, scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, della L.R. n. 1/2025 e dell'art. 12, comma 1-sexies, del D.lgs. n. 79/99 e ss.mm.
Il presente provvedimento consente la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, fino al 27 agosto 2025, in attuazione dell’art. 1 comma 1, lettera b, della legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2025 e dell’art. 12 comma 1-sexies del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, novellato con l'art. 7, comma 1, lettera c, della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Come noto, il settore della produzione di energia idroelettrica, già di grande attualità, ha acquisito ancor maggiore importanza date le esigenze legate al cambiamento climatico ed alla sicurezza ed indipendenza energetica che hanno evidenziato la necessità del progressivo abbandono delle risorse fossili e della promozione delle fonti rinnovabili.
La materia delle derivazioni per usi idroelettrici coinvolge tematiche che spaziano dalla tutela ambientale allo sviluppo economico, caratterizzate da un complesso e variegato panorama normativo che interessa trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali.
Con riferimento alla disciplina statale in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica si evidenzia che la stessa è contenuta nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”.
L’art. 12, comma 1-sexies del Decreto Legislativo n. 79/1999, è stato novellato con l'art. 7, comma 1, lettera c della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (entrato in vigore il 27 agosto 2022), stabilendo un aggiornamento dei termini, disponendo quanto segue: “Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza”.
Con la Legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, è stata disciplinata la fornitura gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche.
Recentemente è stata approvata la Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 1, che ha apportato alcune modificazioni all'art. 4 della Legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 e, in particolare, ha inserito il seguente comma 1 bis, disponendo che “La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto".
In considerazione della necessità di completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, coerentemente con quanto previsto dalla norma dello Stato, si propone di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche, scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, fino alla data del 27 agosto 2025, quale termine massimo individuato dall'art. 12, comma 1-sexies del D. Lgs. n. 79/1999, come novellato dall'art. 7, comma 1, lettera c della Legge 5 agosto 2022, n. 118.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
VISTA la Legge regionale 3 luglio 2020, n. 27, Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico;
VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2025, n. 1, Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
delibera
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