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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 12 marzo 2025
Conferma del conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale con i dati 2023 per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili e nei relativi bacini scolanti. Direttiva 91/271/CEE, art. 5, paragrafo 4. D.Lgs. n. 152/2006, art. 106. Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii., art. 25 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA).
Con il presente provvedimento si dà atto che, relativamente agli scarichi di acque reflue urbane, in attuazione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato confermato, considerando i dati del 2023, il conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane afferenti all'area sensibile del Mar Adriatico Settentrionale "Area Costiera dell’Adriatico Ovest"; con il medesimo provvedimento si dà atto che il superamento del 75% risulta confermato anche a scala regionale, nonché relativamente all’area sensibile Delta del Po ed alla porzione veneta del suo bacino drenante.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti ripresi sia dal D.Lgs. n. 152/2006 che dall'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, modificato e integrato con atti successivi.
In particolare il comma 1 dell'art. 25 delle NTA del PTA stabilisce che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE), indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti nelle aree sensibili designate, devono rispettare i limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale che variano da 1 a 2 mg/L per il Fosforo e da 10 a 15 mg/L per l'Azoto, in funzione della dimensione dell'agglomerato servito. Per quanto riguarda la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante, resta ferma, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, l’applicazione della legislazione speciale vigente.
Le aree sensibili sono designate dall'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, designazione ripresa per il Veneto dall'art. 12 delle NTA del PTA. Ai sensi del comma 5 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006 la Regione ha inoltre delimitato nel PTA i bacini drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
Ai sensi del citato PTA sono designate quali aree sensibili:
Sulla base degli artt. 12 e 25 delle NTA del PTA, la conformità degli scarichi per i parametri Azoto totale e Fosforo totale deve essere valutata con riferimento alla media annua.
Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 5 della Direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 106 – comma 2, che dal comma 3 dell'art. 25 delle NTA del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito - recapitanti in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante - è pari almeno al 75% sia per il Fosforo totale che per l'Azoto totale.
Va altresì rammentato quanto stabilito dall’Autorità di Bacino distrettuale del Po con Deliberazione del Comitato istituzionale n. 7 del 3 marzo 2004 la quale, all’art. 3, dispone che "nei Piani di Tutela delle Acque, le Regioni attuino le misure in grado di assicurare l’abbattimento di almeno il 75% di Fosforo totale e di almeno il 75% dell'Azoto totale, così come previsto dall'art. 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all’interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili 'Delta del Po' e 'Area costiera dell’Adriatico Nord occidentale dalla foce dell’Adige al confine meridionale del comune di Pesaro' ”. Per la Regione del Veneto trattasi delle porzioni regionali dei bacini idrografici afferenti al Delta del Po e al tratto di costa compreso tra l'Adige e il medesimo Delta.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto acquisisce periodicamente dagli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali ottimali del Servizio Idrico Integrato (EGATO) i dati disponibili sulle portate dei reflui e sulle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica del rispetto dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'ARPAV l'incarico di provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati.
Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, relativi al 2007, la relazione ARPAV sul calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo per tutti gli impianti afferenti alle aree sensibili di cui all’art. 12, lett. a) e b) del PTA anche mediante i relativi bacini scolanti, evidenziava per l'Azoto totale il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso. Sulla base di tale relazione, la DGR n. 551 del 10/3/2009 aveva dato atto che per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 AE, che scaricavano nelle aree sensibili su citate, non si applicavano i limiti di emissione per l'Azoto totale. Per il Fosforo totale restava invece obbligatorio il rispetto del limite per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, fino a diversa determinazione, in quanto non era conseguito l’abbattimento del 75% del carico per tale parametro.
Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione del Veneto ha successivamente definito, sulla base della Direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati regionali ed il relativo carico generato. Tale individuazione è stata sottoposta a revisione a seguito della presentazione di specifiche proposte di modifica da parte degli EGATO e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato. Sulla base delle proposte accoglibili, la nuova configurazione degli agglomerati è stata quindi approvata con DGR n. 1955 del 23/12/2015.
Considerato che è necessario verificare nel tempo il mantenimento dell'obiettivo di conseguimento della percentuale di riduzione pari almeno al 75%, gli EGATO hanno periodicamente fornito i dati relativi all'Azoto e al Fosforo totali in ingresso e uscita dagli impianti di trattamento di propria competenza.
L'elaborazione ARPAV dei dati 2011, i cui risultati venivano riportati nell’allegato alla DGR n. 1952 del 28/10/2013, evidenziava, sia per l'Azoto che per il Fosforo totale, il raggiungimento della percentuale minima di abbattimento del 75% e pertanto la non necessità di applicare i limiti di emissione per singolo impianto.
Anche l’elaborazione dei dati 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 ha poi evidenziato il raggiungimento della percentuale di abbattimento del 75% per l’Azoto totale ed il Fosforo totale. I risultati sono stati ufficializzati rispettivamente con le DGR n. 43 del 20/1/2015 (dati 2012 e 2013), n. 179 del 23/02/2016 (dati 2014), n. 57 del 27/01/2017 (dati 2015) e n. 2118 del 19/12/2017 (dati 2016).
Va evidenziato che fino al 2017 la valutazione della percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo totale era stata condotta su scala regionale, ossia sulla base dei confini amministrativi della Regione del Veneto. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), tuttavia aveva rilevato che, sulla base della Direttiva 91/271/CEE, la verifica della percentuale di abbattimento (punto 5.4 della Direttiva) andava invece condotta a scala di intero bacino drenante. Nel corso dell’attività di reporting biennale alla Commissione Europea “Q2017”, inerente l’applicazione della Direttiva 91/271/CEE, ISPRA aveva evidenziato che non sarebbe stato più possibile comunicare le informazioni su base regionale: a seguito di colloqui intercorsi e di un incontro svoltosi a Roma in data 29 marzo 2018 presso la sede del MATTM, presenti i rappresentanti del Ministero, di ISPRA e delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia, si è convenuto di suddividere l’area sensibile "Acque costiere dell'Adriatico Settentrionale" ed il relativo bacino drenante in due porzioni: Est ed Ovest. Al bacino Ovest afferiva il territorio della Regione del Veneto e la parte del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia delimitata ad est dal Tagliamento, quindi i bacini del Livenza e del Lemene, e una piccola parte del bacino del Piave; al bacino Est afferiva il restante territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Ne discendeva che dovevano sommarsi i contributi veneti con quelli friulani per verificare il rispetto dell’abbattimento almeno del 75% a scala di bacino interregionale.
Pertanto dal 2019 si è avviata una collaborazione a carattere continuativo con la succitata Regione autonoma per la raccolta dei dati di Azoto e di Fosforo totale degli impianti di trattamento in territorio friulano ricadenti nei bacini coinvolti. Le elaborazioni effettuate dal 2019 (dati 2017 e 2018) al 2023 (dati 2022) hanno sempre confermato il rispetto sia per l'Azoto che per il Fosforo totali della percentuale di abbattimento del 75%. A partire dall’elaborazione relativa all’anno 2017 le percentuali di abbattimento dei succitati nutrienti sono calcolate sia considerando il contributo apportato dal trattamento rifiuti sia senza considerare detto contributo. I risultati di dette elaborazioni sono stati ufficializzati rispettivamente con DGR n. 1872 del 17/12/2019 (dati 2017 e 2018), n. 459 del 13/04/2021 (dati 2019), n. 1777 del 15/12/2021 (dati 2020), n. 1393 dell’11/11/2022 (dati 2021) e n. 1541 del 12/12/2023 (dati 2022).
Nel 2024, a seguito di ulteriori approfondimenti e a successivi incontri e accordi tra MASE, ISPRA, Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si è stabilito di ricomprendere nel “bacino Ovest” anche una piccola porzione del territorio della Regione Lombardia (afferente al bacino idrografico del Fissero - Tartaro - Canalbianco) e buona parte dei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano (afferenti al bacino idrografico dell’Adige). Nei medesimi incontri la Regione del Veneto si è resa disponibile, in stretta collaborazione con l’ARPAV, alla raccolta ed elaborazione dei dati di Azoto e Fosforo relativi agli impianti ricadenti in tutto il bacino di cui trattasi, compresi quelli di competenza delle altre Amministrazioni interessate, che si sono pertanto impegnate a trasmettere i medesimi dati alla Regione del Veneto per la valutazione annuale della resa di abbattimento di Azoto e Fosforo Totale a livello di intero bacino.
Successivamente il MASE e l’ISPRA hanno comunicato di aver denominato, ai fini del reporting della Direttiva, l’area sensibile in argomento ed il relativo bacino come segue:
A partire dal 2023 vengono quindi utilizzate le informazioni sugli impianti delle Regioni Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che ricadono nel bacino Ovest, come sopra individuato. Dovendo considerare i soli impianti ricadenti nel bacino di cui trattasi, sono stati esclusi dal calcolo effettuato a scala di bacino interregionale, a partire dalla medesima annualità, gli impianti appartenenti alla Regione del Veneto ricadenti nel Delta del Po e nel suo bacino drenante, in quanto scaricano in corpi idrici non afferenti all’area sensibile "area costiera dell'Adriatico Ovest" come sopra individuata.
Con nota prot. n. 14891 del 18/02/2025 (acquisita al protocollo regionale con il n. 86849 del 18/02/2025) ARPAV ha trasmesso alla Regione del Veneto la relazione, riportata in Allegato A e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il calcolo dei rendimenti di abbattimento di Azoto e Fosforo totali relativamente ai dati 2023. Detta relazione attesta, a scala di bacino interregionale, il superamento del 75% di abbattimento per i due parametri. Le percentuali sono infatti pari al 79% per l’Azoto totale e all’ 80% per il Fosforo totale.
Nella medesima relazione vengono altresì riportati i calcoli dei rendimenti di abbattimento a livello regionale, nonché quelli relativi ai singoli bacini idrografici ivi compreso quello afferente al Delta del Po che non concorre alla determinazione della percentuale di abbattimento a scala di bacino interregionale. Le percentuali di abbattimento a livello regionale risultano pari per il 2023 rispettivamente al 78% per l’Azoto totale ed al 79% per il Fosforo totale, mentre le percentuali di abbattimento relativamente al bacino afferente al Delta del Po risultano pari per il 2023 rispettivamente all'81% per l’Azoto totale ed al 79% per il Fosforo totale.
Si può pertanto ancora concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, non è necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto di depurazione di acque reflue urbane del Veneto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti è pari almeno al 75% sia con riferimento al bacino interregionale come meglio sopra descritto sia con riferimento alla porzione veneta di bacino idrografico afferente al Delta del Po.
Considerato infine che il presente provvedimento riveste importanza di carattere generale ed è in linea con le previsioni contenute nella pianificazione regionale di settore (PTA), si ravvisa l'opportunità di rendere partecipe la Commissione consiliare competente delle determinazioni di cui alla presente deliberazione, nonché di trasmettere la presente deliberazione ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume Po, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Lombardia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 91/271/CE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTE le DGR n. 551 del 10/3/2009, n. 1952 del 28/10/2013, n. 43 del 20/1/2015, n.179 del 23/2/2016, n. 57 del 27/1/2017, n. 2118 del 19/12/2017, n. 1872 del 17/12/2019, n. 459 del 13/04/2021, n.1777 del 15/12/2021, n. 1393 dell’11/11/2022 e n. 1541 del 12/12/2023;
VISTA la nota della Direzione Difesa del Suolo prot. 22319 del 18/01/2019;
VISTA la nota della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. 296648 del 20/06/2024;
VISTA la nota ARPAV prot. n. 14891 del 18/02/2025, acquisita al prot. n. 86854 del 18/02/2025;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento per l'anno 2023, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane afferenti all'area sensibile del Mar Adriatico Settentrionale "Area Costiera dell’Adriatico Ovest" è superiore al 75% e che, pertanto, ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 152/2006;
3. di dare atto che, sulla base dei calcoli riportati nel medesimo Allegato A, il superamento del 75% risulta confermato anche su scala regionale, nonché relativamente all’area sensibile Delta del Po ed alla porzione veneta del suo bacino drenante;
4. di dare atto che, in base a quanto stabilito nell'art. 106 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, relativamente agli impianti del Veneto non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE.;
5. di dare atto che, per quanto riguarda la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 152/2006, resta ferma l’applicazione della legislazione speciale vigente;
6. di stabilire che gli EGATO sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione del Veneto e all'ARPAV, secondo tempistiche e modalità comunicate dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di abbattimento;
7. di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto e Fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche attraverso i relativi bacini scolanti;
8. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione della presente deliberazione e della trasmissione della stessa alla Commissione consiliare competente, ai Distretti Idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume Po, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla Regione Lombardia;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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