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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 168 del 27 dicembre 2024


Materia: Edilizia scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1505 del 16 dicembre 2024

Interventi regionali in materia di servizi alla prima infanzia. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si incarica il Direttore competente per materia ad assumere gli atti conseguenti alla richieste di proroga pervenute nell’ambito della linea di finanziamento in materia di servizi alla prima infanzia, Fondo Nazionale per gli Asili Nido, di cui all’art. 70 della Legge 28/12/2001, n. 448.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1896 del 17/12/2019 e Decreto del Direttore della U.O. Edilizia Pubblica n. 194 del 20/12/2019 sono stati disposti contributi in materia di servizi alla prima infanzia nell'età da 0 a 36 mesi, a favore di Amministrazioni Comunali per la realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia di immobili destinati ad asili nido, a valere sull’art. 70 della Legge 28/12/2001 n. 448, Fondo Nazionale per gli Asili Nido.

A seguito dell'assegnazione del contributo summenzionato, è pervenuto da parte di un ente beneficiario istanza di modifica dei termini per la rendicontazione finale e per la trasmissione alla Regione degli atti di contabilità del proprio intervento.

Per altre finalità e con precedenti provvedimenti di Giunta regionale n. 801/2024 e n. 1218/2024 è già stato autorizzato il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica ad assentire con proprio provvedimento analoghe proroghe alla rendicontazione finale e alla trasmissione alla Regione degli atti di contabilità finale.

Si ritiene ora, al fine di semplificare e velocizzare l'iter amministrativo dei finanziamenti in parola, di estendere la predetta autorizzazione anche ai contributi in materia di servizi alla prima infanzia, Fondo Nazionale per gli Asili Nido, di cui all’art. 70 della Legge 28/12/2001, n. 448, di competenza della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica.

Con riferimento a quanto già stabilito con le citate D.G.R. n. 801/2024 e n. 1218/2024, in relazione alla fattispecie dei servizi alla prima infanzia di cui all'art. 70 della Legge 28/12/2001 n. 448 si ritengono accoglibili le istanze di proroga qualora rientrino nelle seguenti casistiche:

  • ritardi riconducibili alla pandemia da Covid-19;
  • ritardi dovuti a fenomeni atmosferici;
  • difficoltà nel reperimento dei materiali da costruzione;
  • aumento dei costi delle materie prime;
  • imprevisti occorsi nelle procedure di aggiudicazione o affidamento dei lavori;
  • contenziosi;
  • carenze di organico da parte dell’ente committente;
  • variazioni progettuali che comunque rispettano le finalità del relativo bando regionale di finanziamento e non alterano significativamente la natura dell'intervento;
  • ritardi dovuti ad adeguamenti normativi;
  • interferenza del cantiere relativo all’intervento oggetto del contributo con altre attività contigue;
  • vertenze giudiziarie e/o recesso contrattuale;
  • sopravvenute cause di forza maggiore.

Per la linea di finanziamento in argomento dette proroghe non potranno complessivamente essere superiori a 24 mesi rispetto alle scadenze ad oggi stabilite dai relativi provvedimenti regionali per la conclusione dei lavori e la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale. Diversamente il Direttore della struttura regionale competente è autorizzato sin d'ora a revocare i relativi contributi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo art. 70 della Legge 28/12/2001 n. 448;

VISTA la Legge regionale n. 27 del 11/11/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 1896 del 17/12/2019;

VISTA la DGR n. 801 del 12/07/2024;

VISTA la DGR n. 1218 del 22/10/2024;

VISTO il Decreto del Direttore della U.O. Edilizia Pubblica n. 194 del 20/12/2019;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera f) della Legge regionale 31/12/2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di demandare al Direttore della U. O. Edilizia Pubblica, incardinata nella Direzione Programmazione Lavori Pubblici e Edilizia, la valutazione delle richieste di proroga relative agli interventi regionali in materia di servizi alla prima infanzia, Fondo Nazionale per gli Asili Nido, di cui all’art. 70 della Legge 28/12/2001, n. 448, anche giacenti presso la struttura medesima, trasmesse entro la scadenza dei termini per la conclusione dei lavori e per la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale, nonché la loro concessione in ragione delle casistiche di cui alle D.G.R. n. 801/2024 e n. 1218/2024, come integrate nelle premesse;
  3. di stabilire che l’eventuale differimento dei suddetti termini non potrà essere superiore a complessivi 24 mesi rispetto alla scadenza precedentemente stabilita autorizzando il medesimo Direttore a revocare i contributi regionali nel caso di mancato rispetto delle suddette condizioni di proroga;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Edilizia pubblica dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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