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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 166 del 24 dicembre 2024


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1461 del 12 dicembre 2024

Convenzione Quadro tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'affidamento diretto del servizio di progettazione del Piano di ripristino, nonché dei lavori di messa in pristino dei luoghi interessati da impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili. D.Lgs. n. 387/2003, L.R. n. 45/2017. DGR n. 615/2018. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla proroga della Convenzione Quadro tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. (Società partecipata dalla Regione) in attuazione degli obblighi, previsti dal comma 4, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, di messa in pristino dei luoghi interessati da impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili che hanno cessato l’attività di produzione. Con Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e successiva adozione della DGR n. 615 dell’8 maggio 2018 è stata data attuazione alle citate disposizioni normative statali nell’ipotesi che il soggetto gestore dell’impianto ometta di procedere alla remissione in pristino dei siti autorizzati all’esercizio di impianti a biogas.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province. Il medesimo articolo, al comma 4, impegna il soggetto esercente di tali impianti a garantire la messa in pristino dei luoghi, una volta cessata l’attività di produzione di energia, allo stato originario.

Con il successivo Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 sono state dettagliate le modalità con le quali l’Ente autorizzante è tenuto ad acquisire le necessarie garanzie ai fini della completa messa in pristino dei luoghi, qualora il soggetto esercente dell’impianto non fosse in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

Ciò premesso, la Giunta regionale con Deliberazione del 2 marzo 2010, n. 453 ha approvato le prime disposizioni in materia, prevedendo l’obbligo, a carico del soggetto esercente, della stipula di una fideiussione a favore dell’Ente autorizzante. Con successive deliberazioni, la Giunta regionale ha dettagliato le procedure per la demolizione e la messa in pristino dei luoghi. In particolare con la DGR n. 615 dell’8 maggio 2018 sono stati forniti i dettagli operativi nell’ipotesi che il soggetto gestore dell’impianto non adempia agli obblighi previsti dal comma 4, dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Con l’art. 26 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 il Legislatore regionale ha dato attuazione operativa agli obblighi di cui al citato comma 4 e successivamente la Giunta regionale ha approvato le linee guida applicative, fornendo agli Uffici regionali competenti gli strumenti, la tempistica e la procedura per dismettere gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e ripristinare allo stato ex-ante i luoghi interessati.

Nell’ipotesi, quindi, che il soggetto intestatario dell’autorizzazione unica non provveda direttamente alla messa in pristino dei luoghi, l’Ente autorizzante è tenuto ad escutere la fideiussione e avviare l’iter amministrativo previsto al paragrafo 5 dell’Allegato A alla DGR n. 615/2018, prevedendo che l’originario Piano di ripristino dei luoghi, approvato contestualmente con il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio (autorizzazione unica), sia realizzato direttamente dalla Regione o, mediante affidamento, a soggetto terzo. A tale riguardo è fatto obbligo che l’eventuale acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere dovrà avvenire nel rispetto del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”.

Appare a questo proposito necessario evidenziare che le attività previste dalla DGR n. 615 dell’8 maggio 2018, ossia il ruolo di stazione appaltante per i contratti pubblici per la messa in pristino dei siti interessati dalla cessazione dell’attività di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, hanno rappresentato un’assoluta novità e hanno richiesto un’elevata specializzazione nell’esecuzione degli interventi previsti dall’art. 26 della L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017. Il comma 5 del citato art. 26 ha previsto la possibilità di affidare a soggetto terzo la progettazione e l’esecuzione degli interventi in luogo della gestione in economia da parte dell’Ente autorizzante e comunque nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, con DGR n. 1626 del 24 novembre 2020 è stato approvato uno schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e la partecipata regionale Veneto Acque S.p.A., per le finalità di cui sopra e la cui validità era stata fissata in anni tre, prorogabile ai sensi dell'art. 2 della stessa convenzione, dando la possibilità di concludere eventualmente le attività ivi previste anche dopo l'anno 2024. Successivamente, a febbraio 2021, è stata sottoscritta la Convenzione, funzionale alla messa in sicurezza dei siti nei quali l’attività di produzione di energia sia stata interrotta e il cui soggetto gestore dell’impianto sia inadempiente agli obblighi di messa in pristino funzionale previsti dal comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Si ritiene ancor oggi, anche alla luce della complessità emersa durante il primo intervento di ripristino dei luoghi in Comune di Bagnolo di Po (RO), il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 1170 del 24 dicembre 2022, che la società Veneto Acque S.p.A. sia soggetto particolarmente idoneo - in termini organizzativi/operativi, nonché per le competenze specialistiche acquisite – ad adeguare i Piani di ripristino approvati in sede di rilascio dell’autorizzazione, nonché per eseguire gli interventi di riattivazione dell’originaria funzionalità agricola dei siti produttivi. Tutto questo in continuità con le esperienze maturate dalla Società partecipata nell’ambito delle collaborazioni instaurate con l’Amministrazione regionale in materia di lavori pubblici e d’interventi di risanamento ambientale.

Come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l'affidamento alla Società risulta vantaggioso anche per la collettività in termini di efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento in house continua infatti a garantire una maggior autonomia decisionale e tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risulta necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente per conto della Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dalla vigente normativa in materia di affidamenti in house providing, Veneto Acque S.p.A. ha confermato i contenuti economico-finanziari della Convenzione approvata con DGR n. 1626/2020, e pertanto per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, la Società partecipata non richiederà alcuna prestazione commerciale, trovando il ristoro dei propri costi nell’ambito del Quadro economico-finanziario allegato a ciascun progetto di messa in pristino dei luoghi.

Si fa presente infine che per le attività ed i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale in materia di procedure ad evidenza pubblica vigente all'atto degli affidamenti.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si propone, quindi, di confermare l'affidamento a Veneto Acque S.p.A., delle attività di ripristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, mediante la sottoscrizione dell’addendum alla Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone altresì di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione, Gestione ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione dell’addendum di Convenzione di cui all'Allegato A, autorizzandolo ad apportarvi modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione regionale.

Premesso tutto ciò, in data 18 giugno 2024 è stata acquisita la disponibilità della Società a prorogare l’incarico previsto dalla DGR n. 1626/2020 e conseguentemente i rapporti tra Regione e la società Veneto Acque S.p.A. continueranno ad essere regolati secondo quanto disposto dall'Allegato A alla DGR n. 1626/2020 e dall’Allegato A al presente provvedimento. La proroga avrà una validità triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’addendum con chiusura comunque delle relative attività entro l’anno 2027.

Con il presente provvedimento si conferma inoltre che le varie progettualità esecutive potranno avere diversa durata temporale in funzione della complessità degli obiettivi/problemi affrontati e saranno oggetto di approvazione (condizionatamente all’effettiva necessità e “cantierabilità” delle stesse) da parte del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con propri provvedimenti, previa verifica di coerenza con le finalità della Convenzione Quadro e di congruità tecnico-economica in ottemperanza al disposto del comma 2, art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

A seguito dell’approvazione di ciascun Progetto, la Regione si è impegnata a stanziare le risorse disponibili per sostenere le singole progettualità derivanti dalla convenzione in oggetto, compatibilmente con i vincoli di budget e le disponibilità finanziarie in essere.

Si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, o suo delegato, ad apportare allo schema di Addendum alla Convenzione, di cui all'Allegato A, modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, “Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica “;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l’art. 26 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, linee guida per la messa in pristino dei luoghi;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha dettagliato i criteri base delle garanzie fideiussorie previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 – D.MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale dell’8 maggio 2019, n. 615 - “Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 – D.MiSE 10.09.2010, p. 13.1, lett. j). Procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATA la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014 - Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013;

VISTA la DGR n. 1712 del 24 ottobre 2017 con la quale è stata richiesta l’iscrizione di Veneto Acque S.p.A al registro della società "in house";

VISTA la DGR n. 1626 del 24 novembre 2020, con la quale è stata approvato la convenzione quadro tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A.;

VISTO il Decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria – ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché afferenti al D.Lgs. n. 28/2011;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, la convenzione per il triennio 2024-2027 tra la Regione del Veneto e la società Veneto Acque S.p.A. (C.F. 03875491007 - Partita IVA 03285150284), con sede legale in via Torino 180 – Comune di Venezia, per lo svolgimento delle funzioni e attività necessarie per la messa in pristino dei luoghi, nei limiti di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  3. di stabilire che la proroga sia formalizzata a seguito della sottoscrizione di addendum alla Convenzione Quadro di cui alla DGR n. 1626/2020, il cui schema è riportato all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di confermare che la concreta attuazione della Convenzione Quadro e relativo addendum in oggetto avverrà attraverso l’attribuzione di specifici Interventi di messa in pristino dei luoghi (i cui progetti potranno essere presentati dalla società Veneto Acque S.p.A. su richiesta formale della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), i quali potranno avere diversa durata temporale in funzione della complessità dei singoli interventi;
  5. di disporre che tali progettualità esecutive saranno oggetto di approvazione, condizionatamente all’effettiva necessità e “cantierabilità” delle stesse, da parte del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con propri provvedimenti, previa verifica di coerenza con le finalità della Convenzione Quadro e di congruità tecnico-economica in ottemperanza al disposto del comma 2 art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;
  6. di incaricare per la Regione alla firma dell’addendum stipulato sulla base del presente provvedimento il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria o un suo delegato;
  7. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, o suo delegato, ad apportare allo schema di Addendum alla Convenzione, di cui all'Allegato A, modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto, oltre che dell’adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all’iniziativa, oltre che dell’adozione dei conseguenti atti di impegno/liquidazione delle relative spese;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1461_24_AllegatoA_545311.pdf

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