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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 162 del 17 dicembre 2024


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1451 del 03 dicembre 2024

Progetto sperimentale per attenuare l'impatto legato alla presenza del lupo nelle aree montane del Veneto anche attraverso l'impiego della tecnologia (Art. 1, comma 2 L.R. 50/1993). Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto ed il Centro interdipartimentale di ricerca "Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases" dell'Università degli Studi di Padova ai fini della realizzazione del progetto.

Note per la trasparenza

Si approva lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione del Veneto ed il Centro interdipartimentale di ricerca “Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases” dell’Università degli Studi di Padova per la realizzazione del progetto denominato "Heimat, lupo e malghe in Veneto", progettualità legata alla presenza del lupo e predazioni nelle aree montane della Regione Veneto, uso della tecnologia per la dissuasione: Sistemi di dissuasione mobili a ridotto consumo energetico, autorizzando un impegno finanziario a carico del Bilancio regionale di euro 105.803,00, di cui euro 45.803,00 per l’annualità 2025 ed euro 60.000,00 per l’annualità 2026.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, la Regione promuove e mette in atto studi su ambiente e fauna selvatica, oltre ad incoraggiare l’adozione di iniziative per lo   sviluppo   delle   conoscenze   ecologiche   e   biologiche   nel   medesimo   settore. A richiedere particolare attenzione è il progressivo ritorno dei grandi carnivori nelle zone alpine: il fenomeno non ha ripercussioni dal solo punto di vista sociale, ma anche economico, considerando i danni da predazione esercitati sul settore zootecnico, già di per sé in difficoltà in particolare in montagna. Nello specifico il lupo ha visto, nella prima metà del ‘900, un declino molto importante: la specie si è estinta completamente nell’arco alpino, mentre pochi individui rimanevano, lungo la catena degli Appennini, nella loro parte centro-meridionale. La situazione ha subìto una svolta a partire dagli anni '70, quando il lupo ha ripreso lentamente a diffondersi, dapprima lungo la catena appenninica e poi nelle Alpi occidentali. Oggigiorno si continua ad assistere all’incremento numerico nella popolazione di lupo e alla sua espansione territoriale nell’area alpina.

In Veneto ed in particolare in Lessinia, si assiste, nel 2012, all’insediamento del primo nucleo riproduttivo, costituito da un maschio proveniente dalla Slovenia e da una femmina di origine appenninica; l’anno successivo, a partire da questa coppia, ha origine il primo branco delle Alpi centro-orientali. Da qui la specie ha continuato ad espandersi, sia dal punto di vista territoriale che demografico. I dati del campionamento 2021/2022 (novembre 2023) hanno confermato la presenza certa, in territorio veneto, di 15 unità riproduttive; di queste, se ne individuano alcune che si muovono su un territorio a cavallo tra Veneto e provincia di Trento. In quelle zone montane ove il lupo è rimasto assente per decenni, si sono consolidati sistemi di allevamento e gestione del bestiame che non utilizzano efficaci strategie di prevenzione e difesa: il ritorno del predatore nelle stesse aree ha comportato, come ovvia conseguenza, un incremento importante dell'impatto causato dalle predazioni sul bestiame domestico al pascolo, con ripercussioni non solo economiche ma anche sociali. Per rispondere a questa situazione e per far fronte all’impatto del lupo, la Regione del Veneto assicura, dal 2007, a valere sulle proprie risorse ordinarie destinate alla prevenzione e indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole (si vedano art. 28 della L.R. 9 dicembre 1993 n. 50; art. 3, c. 1 della L.R. 23 aprile 2013 n. 6), l’erogazione di contributi a titolo di ristoro integrale dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici a carico delle produzioni zootecniche, nonché gli interventi necessari ed adatti di prevenzione per tali danni.

Tra le principali attività antropiche maggiormente interessate dai danni causati dalla specie lupo, si devono considerare le attività di allevamento e pastorizia praticate nel "complesso malgivo" del Veneto. Anche per questo motivo, le malghe sono state oggetto, negli ultimi anni, di particolare attenzione da parte della pianificazione territoriale e paesaggistica, in quanto riconosciuto quale elemento caratterizzante la storia e la cultura delle popolazioni residenti nella montagna veneta.

Per quanto sopra evidenziato, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la L.R. 21 marzo 2023, n. 4 “Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe” volta principalmente alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, promuovendo e valorizzando il patrimonio regionale delle malghe. Tale patrimonio costituisce un elemento caratteristico dell'attività agricola tradizionale e identitario del paesaggio montano regionale, e svolge un'importante funzione ambientale, socio-economica nonché di erogazione di servizi ecosistemici. Pertanto, la corretta gestione delle malghe e dell'esercizio dell'attività di alpeggio costituiscono azioni essenziali per garantire un'adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei   paesaggi e dell'assetto   idrogeologico   del   territorio   montano. Inoltre, la Regione del Veneto, attraverso il Piano territoriale regionale di Coordinamento, già adottato con DGR n. 372 del 17 febbraio 2009 e n. 427 del 10 aprile 2013, e successivamente approvato in coerenza con quanto previsto del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riconosce il patrimonio storico culturale quale elemento conformante il territorio ed il paesaggio e quale componente identitaria delle comunità che vi insistono. In particolare, facendo riferimento al Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto e alle Norme Tecniche, all’art. 69 Sistemi culturali territoriali, al comma 3 lett. d) il presente piano riconosce inoltre quali sistemi culturali i seguenti: "insediamenti rurali, malghe e architetture alpine e dolomitiche. La Regione, anche con la collaborazione di altri enti, promuove la valorizzazione degli insediamenti rurali, delle malghe e delle architetture alpine e dolomitiche, anche con finalità di incremento dell’offerta turistica in montagna, nonché la formazione degli operatori e la promozione culturale – turistica di tale patrimonio".

Le malghe quindi, intese come complesso articolato di edifici rurali e superfici pascolive a questi connessi, risultano a pieno titolo inquadrate e formalmente riconosciute nel provvedimento territoriale regionale, PTRC, come afferenti al patrimonio culturale e quindi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 3 dell’art. 29 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Oggi le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno sostenuti e valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni di cultura locale. Al complesso “malga” è stato di recente riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità legata non solo al processo produttivo ma anche alla preservazione dell’ambiente e del paesaggio, al potenziamento del turismo rurale e della valorizzazione socio-culturale. L'obiettivo quindi da perseguire è il mantenimento di una significativa presenza dell'alpicoltura per contrastare i fenomeni di abbandono delle attività agricole nelle zone montane.

Nel corso degli ultimi decenni la gestione dei pascoli e degli animali domestici nel contesto di montagna ha subito profonde modificazioni. Sono infatti profondamente mutate le esigenze alimentari, economiche e sociali le quali hanno impattato anche sulle modalità di allevamento bovino nei pascoli alpini e nelle malghe. A titolo esemplificativo, i principali cambiamenti avvenuti nelle modalità di allevamento e nella conduzione delle malghe riguardano prevalentemente le razze bovine monticate non più esclusivamente autoctone, l’aumento complessivo del numero dei capi negli allevamenti, la preferenza nella monticazione degli animali non in lattazione, nonché l’accorpamento dei pascoli di alcune malghe contigue che ha comportato un notevole aumento dell’estensione territoriale.

Nel contempo, negli ultimi anni, i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle montagne venete e la convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico ma da sempre in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali e nella gestione delle attività tradizionali.

Oltre al cambiamento sopra esposto, avvenuto nel medio lungo periodo, nel corso delle ultime stagioni d’alpeggio, si è verificato un naturale cambiamento del sistema di pascolamento dei bovini in quanto, con l’arrivo dei grandi carnivori, l’equilibrio che si era consolidato nel corso dell’ultimo secolo è profondamente mutato. Infatti, si è notato che in molte malghe i bovini tendenzialmente stanno evitando di pascolare nelle aree più marginali dei pascoli vicino all’area boscata, a favore delle aree immediatamente adiacenti ai fabbricati, proprio per timore di subire attacchi improvvisi da parte dei grandi carnivori. Questo sta provocando un mutamento del cotico erboso, con un aumento delle erbe infestanti e la conseguente avanzata della superficie boscata, con la successiva perdita di biodiversità.

A ciò si aggiunge che il patrimonio malghivo della Regione del Veneto comprende oltre 700 malghe distinte quasi equamente tra pubbliche e private. In riferimento alle province, si evidenzia questa distribuzione:

  • il 37% delle malghe sono localizzate nella Provincia di Vicenza;
  • il 26% delle malghe sono localizzate nella Provincia di Belluno;
  • il 25% delle malghe sono localizzate nella Provincia di Verona;
  • il 12% delle malghe sono localizzate nella Provincia di Treviso.

Se da un lato, i tradizionali sistemi di prevenzione risultano essere i presidi più frequentemente impiegati e i più efficaci in termini di rapporto costi/benefici in quelle aree ove il predatore è stabilmente presente, in particolare per l’allevamento ovicaprino, i medesimi risultano difficilmente attuabili in quelle aree dove manca la custodia permanente degli animali al pascolo, e in particolare per la protezione dei bovini nel loro pascolamento allo stato brado e/o semi-brado. Per questo motivo il settore bovino è quello maggiormente colpito dalle predazioni di lupo.

In tal senso è importante combinare un sempre maggior utilizzo delle tecniche di prevenzione tradizionali con la sperimentazione di nuovi sistemi, così da ridurre al minimo l’impatto del predatore sulle attività economiche. Tra i sistemi innovativi di maggior interesse ci sono quelli che prevedono una gestione a tutela del rischio di predazione del bestiame allevato, considerando al contempo lo status di specie particolarmente protetta attribuito al lupo (per cui non è possibile, al momento, l’applicazione di metodi per il contenimento numerico). Tali sistemi si basano su una gestione proattiva della specie, per cui è fondamentale conoscere a fondo le abitudini e il comportamento dell’animale (il lupo) al fine dell’elaborazione e attuazione della migliore tecnica di protezione del bestiame.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il Centro interdipartimentale di ricerca “Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases” (d'ora in poi Centro Levi Cases), costituito presso l’Università degli Studi di Padova, con sede presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, che per il tramite del Gruppo di lavoro guidato dal Prof. Nicola Trivellin e dal Prof. Alessandro Pozzebon  ha elaborato e sottoposto all’attenzione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un progetto che si integra con quello presentato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari (DIPVET) denominato "Heimat, lupo e malghe in Veneto", progettualità legata alla presenza del lupo e predazioni nelle aree montane della Regione Veneto, uso della tecnologia per la dissuasione: Sistemi di dissuasione mobili a ridotto consumo energetico, al fine di contribuire significativamente alla gestione sostenibile dei conflitti uomo-fauna, offrendo strumenti innovativi che combinano efficienza, sostenibilità e rispetto per l’ecosistema.

Il Centro Levi Cases, infatti, ha maturato esperienza pregressa, in quanto raccoglie e coordina le attività di ricerca in campo energetico di 11 Dipartimenti dell’Università degli Studi di Padova ed ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione interdisciplinare tra laboratori attivi in diversi settori scientifici e tecnologici attraverso il sostegno della ricerca scientifica ed applicata, l’organizzazione di eventi a carattere scientifico e divulgativo e le collaborazioni con enti di ricerca nazionali ed internazionali.

Il progetto si articola in cinque fasi principali.

La prima fase analizza le tecnologie attualmente disponibili, incluse soluzioni ottiche, sonore ed elettromagnetiche, valutandone vantaggi, limiti e fattibilità. Questa analisi preliminare guiderà la selezione delle soluzioni più promettenti per la fase successiva.

La seconda fase prevede test controllati in laboratorio per misurare l’efficacia delle tecnologie selezionate, con particolare attenzione a parametri come intensità del segnale, autosufficienza energetica e capacità di resistere alle condizioni ambientali.

La terza fase acquisisce ed adatta i dispositivi migliori, integrandoli con sistemi di alimentazione energetica autonomi basati sull’utilizzo di celle fotovoltaiche, ma non solo, e tecnologie di monitoraggio da remoto per garantire una gestione efficiente sul campo.

Successivamente, nella quarta fase, le tecnologie sono testate in un ambiente controllato, grazie alla collaborazione con il DIPVET, per osservare l’interazione tra i sistemi di dissuasione e gli esemplari di lupo catturati dal DIPVET in condizioni semi-naturali. Questo passaggio consentirà di perfezionare i dispositivi in vista della sperimentazione finale.

La quinta e ultima fase prevede l’implementazione delle tecnologie in contesti naturali reali, come pascoli e malghe, per valutarne l’efficacia e la robustezza in condizioni ambientali complesse. Attraverso il monitoraggio del comportamento degli animali e delle prestazioni dei dispositivi, il progetto si prefigge di identificare soluzioni ottimali per la protezione degli allevamenti.

Il progetto risponde alla finalità di ricerca scientifica applicata alla gestione faunistica, nell’interesse sia della tutela rigorosa della specie selvatica, che di quella dell’ambiente montano comprensivo delle attività antropiche tradizionali quali il pascolo del bestiame domestico, finalità che rappresentano obiettivi di interesse pubblico e che rientrano tra quelle istituzionali affidate tanto alla Regione quanto all’Istituto universitario.

In base alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ai sensi dell’art. 15 c. 1 “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

In più, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è previsto che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del “Nuovo Codice degli Appalti” quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  2. garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  3. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  4. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

In base a tali premesse, gli uffici regionali ed il Centro Levi Cases sono pervenuti alla definizione dello schema di Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione del Veneto ed il Centro Levi Cases, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione del Progetto di cui sopra, i cui presupposti, contenuti e programmazione sono sintetizzati nel documento, che costituisce allegato allo schema di Accordo, facente parte integrante del presente provvedimento.

In base a detto schema di Accordo di collaborazione scientifica, la Regione del Veneto ed il Centro Levi Cases, considerato il reciproco interesse alla realizzazione del progetto in questione, si impegnano a realizzare le attività descritte nell’Accordo medesimo, nel rispetto di criteri e presupposti fissati dalla normativa vigente precedentemente richiamata, secondo una ripartizione degli adempimenti e degli impegni finanziari. Tenendo in considerazione quest’ultimo aspetto, preso atto che la spesa per la realizzazione del progetto viene previsionalmente quantificata in euro 116.383,30 totali, dei quali euro 105.803,00 a carico della Regione del Veneto, ed euro 10.580,30 come quota di cofinanziamento del 10% a carico del Centro Levi Cases, rendicontabile come costo di personale strutturato,  secondo le modalità indicate nell’Allegato A del presente atto.

In particolare, l’Accordo prevede che la Regione del Veneto riconosca al Centro Levi Cases, a parziale copertura della citata spesa, un trasferimento di euro 105.803,00, da erogare in due tranche, una di acconto pari ad euro 45.803,00 a seguito di rendicontazione intermedia entro il 31/12/2025 e l’altra a salto di euro 60.000,00 a seguito di rendicontazione finale entro il 30/04/2027, entrambi a seguito di rendicontazione dettagliata delle attività, secondo le modalità riportate nell’Articolo 6 dell’Accordo.

Il richiamato progetto, nei termini sopra esposti, è stato trasmesso alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione   ittica   e   faunistico-venatoria   con   nota   numero   di   protocollo 605074 del 28/11/2024 da parte del Centro Levi Cases Università degli Studi di Padova, condividendo preventivamente anche lo schema di Accordo di collaborazione scientifica.

L’Accordo di collaborazione scientifica potrà altresì essere oggetto di rinnovo oltre i termini di cui sopra, previo accordo tra le Parti e verifica della disponibilità finanziaria da parte della Regione.

Tutto ciò premesso, valutata la legittimità dell’Accordo proposto ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente gli accordi tra Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e dell’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti), nonché valutata la congruenza degli oneri a carico della Regione del Veneto rispetto alle finalità perseguite dal Progetto, preso atto delle disponibilità recate per le annualità 2025 e 2026 dal capitolo di spesa n. 075058 ad oggetto “Trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio” del Bilancio di previsione 2024-2026, con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione del Veneto ed il Centro Levi Cases, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione del Progetto di cui sopra, i cui presupposti, contenuti e programmazione sono sintetizzati nel documento, che costituisce allegato allo schema di Accordo.

Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria ogni successivo adempimento in merito, ed in particolare:

  1. la sottoscrizione digitale dell'Accordo per conto della Regione del Veneto, pena la nullità ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;
  2. l'assunzione dell’impegno contabile e le pertinenti liquidazioni, secondo le previsioni dettagliate agli artt. 5 e 6 dell’Accordo di cui al precedente punto, dando atto che dalla sottoscrizione dello stesso Accordo deriva attualmente, a carico della Regione del Veneto un impegno finanziario pluriennale così determinato:
  • euro 45.803,00 per l’annualità 2025, a valere sulle risorse recate dal capitolo 075058 del Bilancio 2024-2026;
  • euro 60.000,00 per l’annualità 2026, a valere sulle risorse recate dal capitolo 075058 del Bilancio 2024-2026.

Inoltre, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico- venatoria:

  1. l’eventuale proroga motivata del Progetto per il tempo necessario alla conclusione delle attività;
  2. l'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto dell’Accordo, secondo le tempistiche e le modalità specificate nello stesso, tutti i necessari correlati procedimenti amministrativi e l'adozione dei necessari decreti dirigenziali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Legge 157/1992;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 della L.R. 50/1993; VISTO l’art. 15 c. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l’art. 7, c. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l’art. 2, c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; VISTA la L.R. n. 32/2023 “Bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTA la DGR n. 1615/2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTO il Decreto n. 25 del 29.12.2023 del Segretario Generale della Programmazione “Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026”;

VISTA la DGR n. 36/2024 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2024-2026”; RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avviare la collaborazione scientifica tra il Centro interdipartimentale di ricerca “Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases”, costituito presso l’Università degli Studi di Padova, e la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto denominato "Heimat, lupo e malghe in Veneto. Progettualità legata alla presenza del lupo e predazioni nelle aree montane della Regione Veneto - uso della tecnologia per la dissuasione: Sistemi di dissuasione mobili a ridotto consumo energetico";

3. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra il Centro Levi Cases e la Regione del Veneto, nei termini di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione del Progetto di cui al punto 2, i cui presupposti, contenuti e programmazione sono sintetizzati nel documento, che costituisce allegato allo schema di Accordo di collaborazione;

4. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico- venatoria ogni successivo adempimento ai fini dell’attuazione dell’Accordo di cui al punto 3, e in particolare:

a. la sottoscrizione digitale dell’Accordo di collaborazione per conto della Regione del Veneto, pena la nullità ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;

b. l'assunzione dell’impegno contabile e le pertinenti liquidazioni, secondo le previsioni dettagliate agli artt. 5 e 6 dell’Accordo di collaborazione di cui all'Allegato A;

c. l’eventuale proroga motivata del Progetto per il tempo necessario alla conclusione delle attività;

d. l'attuazione per quanto di competenza della Regione del Veneto dell’Accordo di collaborazione, secondo le tempistiche e le modalità specificate nello stesso, la determinazione di tutti i correlati procedimenti amministrativi e l'adozione dei necessari decreti dirigenziali;

5. di dare atto che, alla sottoscrizione dello stesso Accordo di collaborazione, consegue attualmente, a carico del Bilancio della Regione del Veneto un impegno finanziario pluriennale così determinato:

a. euro 45.803,00 per l’annualità 2025, a valere sulle risorse recate dal capitolo 075058 del Bilancio 2024-2026;

b. euro 60.000,00 per l’annualità 2026, a valere sulle risorse recate dal capitolo 075058 del Bilancio 2024-2026; 

6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, cui è stato assegnato il capitolo evidenziato al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto, e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché di eventuali modifiche non sostanziali all’Accordo di collaborazione in oggetto;

8. di dare atto che l’Accordo di collaborazione scientifica di cui al punto 3 potrà altresì essere oggetto di rinnovo oltre i termini di cui sopra, previo accordo tra le Parti e verifica della disponibilità finanziaria da parte della Regione;

9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1451_24_AllegatoA_545203.pdf

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