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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 17 settembre 2024


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 03 settembre 2024

Autorità per la Laguna di Venezia. Individuazione del componente regionale nel Comitato di gestione. Art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individua il componente regionale nel Comitato di gestione quale organo dell’Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono state assunte, fra le altre, misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed è stata istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia, con sede in Venezia.

L’art. 95 del citato D.L. n. 104/2020 qualifica detta Autorità quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, comprese quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 18, comma 3, secondo periodo del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

In particolare, fra le molteplici funzioni assegnate all’Autorità (lett. a-t, comma 2 dell’art. 95), si citano: l’approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), assicurando la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni - stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante; l’attività di progettazione, gestione e coordinamento degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare.

Ancora, la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali, con funzioni di polizia lagunare; il rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e la verifica della qualità degli scarichi; la regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale, nonché dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia; l’attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il comma 4 dell’art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha stabilito che sono organi dell'Autorità per la Laguna di Venezia il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente, come disposto dal comma 5 del medesimo articolo, è il rappresentante legale dell'Autorità, responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti per legge o dallo statuto agli altri organi. Scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il comma 6 dell’art. 95 disciplina invece il Comitato di gestione dell'Autorità per la Laguna di Venezia. Trattasi di organo composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto.

In sede di prima applicazione, è stabilito che i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data della nomina.

Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.

Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità.

Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

A tal fine, con nota acquisita al prot. regionale 359216 in data 17 luglio 2024, il Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia ha chiesto alla Regione del Veneto di individuare il nominativo proprio rappresentante, nell’ambito del proprio personale di livello dirigenziale, da nominare quale componente del Comitato di gestione di cui al comma 6 dell’art. 95 del D.L. n. 104/2020 e smi.

Tenuto conto delle competenze attribuite al Comitato di gestione, si propone il dott. Luca Marchesi - Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, quale componente individuato dalla Regione del Veneto per l'istituzione del citato Comitato di gestione, in quanto in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire l'incarico medesimo, come desumibili dal curriculum professionale.

La Direzione Progetti speciali per Venezia è incaricata dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la nota acquisita la prot. regionale 359216 in data 17 luglio 2024 del Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di individuare, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il dott. Luca Marchesi - Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, quale rappresentante regionale di livello dirigenziale nel Comitato di gestione dell’Autorità per la Laguna di Venezia, in quanto in possesso dei requisiti professionali e di esperienza per ricoprire l'incarico medesimo;
  1. di dare atto che ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Progetti speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto;
  1. di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità per la Laguna di Venezia;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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