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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 119 del 03 settembre 2024


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 981 del 27 agosto 2024

Riconoscimento dell'ammissibilità di superfici a prato permanente con prevalenza di tare sparse nei territori montani della Regione del Veneto. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 n. 660087 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con tale provvedimento si dà seguito a quanto previsto dal D.M. MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del  2 dicembre 2021” come modificato con D.M. MASAF n. 347853 del 31 luglio 2024, che ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di comprendere tra i terreni agricoli denominati “prati permanenti” ammissibili a pagamento le superfici pascolive ubicate in alta quota, con tare ed elementi sparsi eccedenti il cinquanta per cento fino al settanta per cento della superficie stessa. 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La politica agricola comunitaria prevede, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, l’attivazione di pagamenti annuali agli imprenditori agricoli per ettaro di superficie condotta, secondo condizioni e modalità definite e declinate a livello nazionale dagli stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC, tra cui anche le superfici a prato permanente utilizzate per il pascolo del bestiame; l’Italia ha dato corpo alle disposizioni del citato regolamento attraverso il Piano strategico della PAC dell’Italia approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

Nel corso del 2023, primo anno di attuazione della programmazione PAC 2023-2027, sono state riscontrate forti criticità che hanno avuto un impatto importante sulla redditività delle imprese agricole, acuite dalla sfavorevole congiuntura dei conflitti dell’est-Europa e alla conseguente elevata instabilità dei mercati nonché dall'impatto dei cambiamenti climatici sulla redditività delle imprese agricole, con eventi meteorologici sempre più frequenti e rovinosi. Per ovviare a questo difficile contesto, sfociato poi nelle proteste degli agricoltori all'inizio del 2024, la Commissione europea ha deciso di operare degli adeguamenti mirati ai Regolamenti sui piani Strategici della PAC per garantirne un'attuazione più efficace e per ridurre l'onere amministrativo che grava sugli agricoltori e sulle Amministrazioni coinvolte.

Tali adeguamenti sono stati emanati con l'approvazione del Regolamento (UE) n. 1468 del 14 maggio 2024 entrato in vigore il 25 maggio 2024, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 2021/2116 della PAC 2023-2027 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità rafforzata, ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, nonché alla possibilità di modifica e revisione dei Piani Strategici della PAC. In relazione a tali adeguamenti della normativa Unionale, anche il Decreto Ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”, che disciplina il sostegno al reddito di base concesso agli agricoltori per compensarli dei beni e servizi pubblici da loro forniti, è stato oggetto di una serie di modifiche conseguenti.  

In particolare con il Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 347853. del 31 luglio 2024 di modifica del D.M. MASAF n. 660087/2022, è stata considerata l’ammissibilità ai pagamenti diretti di talune superfici tipiche delle zone montane tradizionalmente adibite a pascolo, quali i prati permanenti con rocce affioranti e tare eccedenti il 50% sino al 70%, che non posseggano i requisiti riguardanti le superfici già considerate tra le Pratiche Locali Tradizionali e quindi come tali già incentivate.

Tali modifiche consentono di aggiungere tra le superfici ammissibili a premio, da dichiararsi nel fascicolo aziendale da parte dei beneficiari già a partire dalla campagna 2024, quelle di alta quota, ossia - nel caso del Veneto, trovandosi nella zona "Alpi orientali"- situate ad un’altitudine uguale o superiore a 1800 m ed utilizzate a pascolo, caratterizzate da una pendenza maggiore del 30%, con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare in misura maggiore al 50% fino al 70%, purché la Regione o la Provincia Autonoma ritenga opportuno riconoscerne l’ammissibilità, per una quota comunque pari al 30% della superficie.

La Regione del Veneto già con Deliberazione di Giunta regionale n. 658 del 30 maggio 2023 e successivo Decreto dirigenziale n. 33 del 29 febbraio 2024, ha riconosciuto nell’ambito montano tra le superfici interessate dalle “Pratiche Locali Tradizionali” (PLT) quelle legate al pascolo in alpeggio, che si distinguono per la presenza di specie arbustive ed arboree le cui fronde possono essere utilizzate per l’alimentazione animale o direttamente pascolate. Tale fattispecie è stata individuata a livello geografico quali aree rispondenti a requisiti specifici di accessibilità ed appetibilità, secondo quanto declinato nel D.M. MASAF n. 660087/2022 e nelle circolari esplicative emesse da AgEA – Organismo di Coordinamento, riconoscendo un livello di ammissibilità al pagamento pari al 30%.

La modifica ora intervenuta con il D.M. MASAF n. 347853/2024 rende possibile alle aziende agricole operanti nelle terre alte del Veneto di comprendere nelle misure di sostegno al reddito e negli interventi a superficie previsti nel PSP - PAC, tutte quelle aree che, seppur estremamente marginali, sono comunque da sempre oggetto di attività pastorale legata all’alpeggio e al mantenimento di percorsi di interconnessione tra valli, territori di confine con altre regioni, province autonome e transnazionale, di alto e riconosciuto valore storico - tradizionale, nonchè complementari nell'ambito della economicità della gestione generale delle aree pascolive e prative dell'area montana e degli allevamenti.

Pertanto ritenendo che le superfici a prato permanente con tare eccedenti il 50% fino al 70%, rispondenti ai requisiti di ubicazione, pendenza e di utilizzo pascolivo di cui all’art. 3 Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087/2022 come modificato con il D.M. MASAF n. 347853/2024 posseggano una rilevanza socio - ambientale e paesaggistica nel contesto montano e contribuiscano così ad una maggiore valorizzazione dell’ambito pascolivo delle terre alte della Regione del Veneto, si rende necessario procedere al riconoscimento della loro ammissibilità secondo quanto richiesto dal provvedimento ministeriale.

Infine, considerato che il procedimento di presentazione della Domanda Unificata si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, comprendente anche le caratteristiche dei terreni utilizzati dal richiedente identificati attraverso il SIPA, e che in Regione del Veneto la tenuta del fascicolo aziendale e l’istruttoria delle domande è a carico dell’Organismo Pagatore regionale Avepa, la rispondenza per tali superfici a prato permanente con tare ai requisiti di cui all’art. 3 del D.M. MASAF n. 660087/2022 s.m.i, sarà oggetto di verifica da parte dello stesso OP, nell’ambito del proprio sistema di controllo, nonché sulla base di eventuali specifiche circolari che AgEA – Organismo di coordinamento riterrà di diramare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1468 del 14 maggio 2024, entrato in vigore il 25 maggio 2024, recante la semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 658 del 30 maggio 2023;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 33 del 29 febbraio 2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 347853 del 31 luglio 2024 “Modifica decreto 23 dicembre 2022 relativamente all’ammissibilità dei prati montani con prevalenza di tare sparse”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare seguito a quanto previsto dal D.M. MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del  2 dicembre 2021” come modificato con D.M. MASAF n. 347853 del 31 luglio 2024, che ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di comprendere tra i terreni agricoli denominati “prati permanenti” ammissibili a pagamento le superfici pascolive ubicate in alta quota, con tare ed elementi sparsi eccedenti il cinquanta per cento fino al settanta per cento della superficie stessa;
  3. di riconoscere ammissibili le superfici a prato permanente con tare eccedenti il 50% fino al 70%, rispondenti ai requisiti di ubicazione, pendenza e di utilizzo pascolivo di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), punto 2.5 del Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 n. 660087, così come modificato con il D.M. MASAF n. 347853 del 31 luglio 2024, in considerazione della rilevanza socio - ambientale e paesaggistica nel contesto montano veneto delle terre alte;
  4. di riconoscere ammissibili nei territori montani della Regione del Veneto, per le ragioni meglio esplicitate in premessa, le superfici di cui al precedente punto 3), con la quota di ammissibilità indicate all’art. 3, comma 1, lettera d), punto 3.3.4 di cui al Decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 n. 660087, così come modificato con il D.M. MASAF n. 347853 del 31 luglio 2024;
  5. di disporre che eventuali successive determinazioni che si dovessero rendere necessarie relativamente alla caratterizzazione delle superfici di cui al punto 4), in ragione di provvedimenti e circolari ministeriali conseguenti, sono in capo alla Direzione Agroalimentare che interverrà con proprio provvedimento dirigenziale;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organismo di Coordinamento di AgEA – Ufficio SIGC e Valorizzazione Patrimonio Informativo, nonché ad all’Organismo Pagatore regionale Avepa;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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