Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 117 del 27 agosto 2024


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 13 agosto 2024

Determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano. L.R. n. 11/2001, art. 42.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispongono modalità organizzative in merito all’adozione del provvedimento finale di modifica, integrazione, voltura e subentro del titolo abilitativo delle autorizzazioni di competenza regionale rilasciate per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La normativa nazionale e regionale in materia di rilascio di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano si è stratificata nel corso degli anni determinando la necessità che la Giunta regionale fornisca direttive volte a stabilire concreti indirizzi operativi alle proprie strutture.

In materia si ricordano brevemente i seguenti atti:

  • il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che all’art. 12 prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
  • il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 che contiene le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
  • il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che ha rideterminato i regimi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che ha recepito la Direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Inoltre in data 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di Decreto di riforma dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lett. d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118, che attua un'opera di riordino e di semplificazione della normativa relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disponendo l'abrogazione di diverse disposizioni in materia.

In questo quadro normativo statale, la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come più volte modificata, determina i principi in materia di rilascio di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, in attuazione della L.R. n. 11/2001, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2204 dell’8 agosto 2008 sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica, individuando le strutture regionali responsabili del procedimento in rapporto alla tipologia di fonte rinnovabile, mentre con Deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 2 marzo 2010 sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale, finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico, individuando anche il responsabile del procedimento in ragione della tipologia di impianti, potenza e condizioni particolari.

Attualmente la L.R. n. 11/2001, al capo VIII – Energia, stabilisce, tra l’altro, che il Direttore di Area competente per materia eserciti le funzioni relative all'autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), procedimento già avviato da tempo. Il Piano quale documento di programmazione strategica definisce, tra l’altro, le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili, in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale.

Inoltre, la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, che disciplina l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, all’art. 13, comma 2, lett. f) prevede che i Direttori di Direzione adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza, nonché quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, fatte salve le prerogative riservate al Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport ai sensi della L.R. n. 11/2001, in materia di rilascio e decadenza delle autorizzazioni, si assegna, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. f) della L.R. n. 54/2012, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la competenza ad esercitare le funzioni relative alla modifica, integrazione, voltura e subentro del titolo abilitativo rilasciate per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano, di cui risulta essere responsabile del procedimento ai sensi della DGR n. 453/2010.

Conseguentemente le autorizzazioni relative alle citate tipologie di impianti, già autorizzati, per i quali sono presentate domande o istanze di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione, realizzazione di opere connesse o di infrastrutture indispensabili, demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, voltura e subentro al titolo abilitativo, sono soggette a variazione a seguito di provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Si confermano in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la competenza ad assumere i provvedimenti di messa in pristino dei luoghi una volta cessata l’attività di produzione e ad emanare le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto MiSE 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il D.Lgs. n. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il D.Lgs. n. 28/2011;

VISTA la Legge regionale n. 11/2001 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la DGR n. 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

VISTO gli artt. 2, comma 2 e 13 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di determinare, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. f) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 2-bis della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la responsabilità dell’adozione del provvedimento finale di modifica, integrazione, voltura e subentro del titolo abilitativo delle autorizzazioni di competenza regionale rilasciate per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano, di cui risulta essere responsabile del procedimento ai sensi della DGR n. 453/2010 e successive integrazioni;
  3. di confermare in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria la responsabilità di assumere i provvedimenti di messa in pristino dei luoghi una volta cessata l’attività di produzione e ad emanare sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 44, comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport e il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto per gli aspetti di rispettiva competenza;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro