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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 117 del 27 agosto 2024


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 949 del 13 agosto 2024

Protocollo di intesa e relativa Convenzione operativa tra Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di trasmissione degli esiti dei controlli di Condizionalità Rafforzata effettuati dai Servizi Veterinari regionali. Approvazione di Procedure operative fra la Regione del Veneto - U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari e l'Organismo Pagatore Regionale - AVEPA.

Note per la trasparenza

Il provvedimento definisce le procedure di effettuazione dei controlli sui Criteri di Gestione Obbligatori della Condizionalità Rafforzata effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende AULSS, in quanto Organismi specializzati nell’ambito delle proprie attività ispettive, con riferimento al Protocollo di intesa e relativa Convenzione operativa approvati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per il periodo di programmazione della PAC 2023-2027.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.  Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato III e dalla Sezione 2 – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel dettare le regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:

  • il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
  • la salute pubblica e delle piante;
  • il benessere degli animali.

La disciplina del regime di Condizionalità Rafforzata a livello nazionale per il periodo di programmazione della PAC 2023-2027 è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., che prevede, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, che l’Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori (di seguito AGEA Coordinamento) sia responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (di seguito OP) e garantisce attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) l’applicazione e calcolo delle sanzioni amministrative per la Condizionalità Rafforzata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

Al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, AGEA Coordinamento annualmente definisce, con apposita Circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità Rafforzata, i quali consentono:

  • la verifica del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore;
  • l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte degli OP competenti, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto della PAC assoggettati alla Condizionalità Rafforzata.

Gli OP sono l’Autorità competente per l’esecuzione dei controlli previsti per la Condizionalità Rafforzata in ambito regionale, nonché i responsabili della determinazione delle riduzioni ed esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2116. AVEPA, in quanto Organismo Pagatore regionale riconosciuto, è responsabile della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni ai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla Condizionalità Rafforzata nell’ambito della Regione del Veneto.

La normativa nazionale che recepisce le Direttive e i Regolamenti cui fanno capo i CGO5 e CGO6 relativamente alla Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante” e CGO9, CGO10 e CGO11 relativi alla Zona di Condizionalità “Benessere degli animali” (di seguito CGO “veterinari”), che rappresentano una parte delle prescrizioni di Condizionalità Rafforzata, attribuisce ai Servizi Veterinari (di seguito SS.VV.) delle AULSS della Regione del Veneto l’esecuzione effettiva dei controlli sul territorio regionale, in quanto Organismi specializzati, volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiamati nei CGO “veterinari” in argomento.

A tale proposito, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso seduta ordinaria del 22 febbraio 2024, ha approvato con Rep. atti n. 26/CSR il Protocollo di intesa e la relativa Convenzione operativa ad esso allegata, tra il MASAF, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, contenente le indicazioni per favorire le procedure di trasmissione al MASAF e ad AGEA degli esiti dei controlli veterinari di Condizionalità Rafforzata effettuati dai SS.VV. regionali, come richiesto dall’art. 113 “Sistemi di governance e di coordinamento” del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal Titolo IV “Sistemi di controllo e sanzioni” del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

La stesura del Protocollo di intesa e della relativa Convenzione operativa si è resa necessaria per definire, con le Amministrazioni coinvolte, i requisiti operativi e applicativi per il periodo programmatorio della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, che avrà poi validità fino al 31 dicembre 2029, riportando le indicazioni nazionali finalizzate a favorire le procedure di trasmissione al MASAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di Condizionalità Rafforzata sui CGO “veterinari”.

Tale Protocollo e la relativa Convenzione sostituiscono il precedente del 10 maggio 2012, che con nota MIPAAF del 18 febbraio 2021, n. 80169, era stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 relativamente alla vecchia programmazione 2014-2022.

Il citato Protocollo di intesa trae quindi origine dalla ravvisata opportunità per il periodo programmatorio 2023-2027, da un lato, di affidare una parte dei controlli previsti dalla Condizionalità Rafforzata – con particolare riferimento alla Salute pubblica e salute delle piante e al Benessere animale, ai SS.VV. delle AULSS, quali Enti specializzati e, dall’altro, di individuare l’U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari il soggetto interlocutore dell’Organismo Pagatore AVEPA.

Al fine di dare efficacia alla Convenzione operativa in oggetto, si rende ora necessario procedere all’approvazione di Procedure operative (Allegato A) concordate tra la Regione del Veneto – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA, in cui sono definiti puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nei controlli dei CGO "veterinari" eseguiti in azienda dai SS.VV. delle AULSS (in quanto Organismi specializzati nell’ambito delle proprie attività ispettive), la circolazione delle informazioni, le modalità e tempi di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti delle infrazioni di Condizionalità Rafforzata riscontrate che devono essere comunicate (per il tramite del competente Servizio veterinario regionale) ad AVEPA per consentirle di assumere i provvedimenti di propria competenza.

Infine, si incarica la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., recante la disciplina del regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale per l’anno di domanda 2024;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 7896 del 22.02.2024, avente oggetto il Piano Nazionale Benessere Animale 2024 (PNBA), contenente la programmazione per le Regioni e Province autonome delle attività di controllo in materia per l’anno 2024;

VISTO il Protocollo di intesa tra Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e AGEA, approvato il 22 febbraio 2024 dalla Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 26/CSR), con l’intento di favorire le procedure di trasmissione al MASAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di Condizionalità Rafforzata effettuati dai Servizi Veterinari regionali;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della PAC 2023-2027 per l’anno 2024;

VISTA la DGR n. 336 del 29.3.2023 che fornisce disposizioni regionali applicative in materia di Condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTA la DGR n. 395 del 9.4.2024 che fornisce disposizioni regionali applicative in materia di Condizionalità Rafforzata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2115/2021;

VISTA la DGR n. 817 del 12.7.2024 che modifica le disposizioni normative regionali per l’anno 2024 in materia di Condizionalità Rafforzata, in recepimento del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024, che attua le disposizioni approvate dal Regolamento (UE) n. 1468 del 14.5.2024 di semplificazione di determinate norme della PAC;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra AVEPA e l’U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari, in cui si definiscono le Procedure operative di effettuazione dei controlli sui Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) “veterinari” di Condizionalità Rafforzata eseguiti nelle aziende zootecniche e le modalità di trasmissione e scambio delle informazioni, per il periodo di programmazione della PAC 2023-2027;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_949_24_AllegatoA_537094.pdf

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