Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni, per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali e servizi comunali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2024. Deliberazione/CR n. 78 del 16 luglio 2024.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si provvede ad approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per la fusione di Comuni, per l’avvio e l’ampliamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2024.
|
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Le recenti riforme in tema di riordino territoriale, dirette a soddisfare la richiesta di maggior capacità istituzionale per assicurare più efficienza nell’azione amministrativa, evidenziano, tra le finalità, l’adeguamento delle Autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riservando particolare attenzione alle forme di gestione associata, concepite come strumenti per garantire l’esercizio efficiente ed adeguato delle funzioni amministrative comunali.
Lo sviluppo e l’ulteriore consolidamento della cooperazione intercomunale continuano ad essere obiettivi prioritari del legislatore regionale per assicurare ai diversi territori soluzioni organizzative differenziate, nonostante l’incertezza del quadro normativo a livello nazionale: le reiterate proroghe del termine per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, da ultimo, con Legge 23 febbraio 2024, n. 18, spostato al 31.12.2024 e il percorso, tuttora in itinere, di revisione organica della disciplina dell’ordinamento locale, non hanno di certo agevolato le politiche di intercomunalità.
Ad oggi permane una situazione di particolare complessità, nella quale il ruolo dei Comuni è sempre più centrale, in un contesto caratterizzato da vincoli di spesa e progressivi tagli ai trasferimenti dallo Stato a cui si aggiungono le difficoltà di reclutamento del personale in un contesto di continuo e progressivo decremento dei dipendenti comunali, con ripercussioni nella capacità di garantire i servizi ai cittadini. La nostra Regione si caratterizza per numerosità dei Comuni, di cui la metà di dimensioni demografiche ridotte; per una accentuata diversificazione territoriale; per il ruolo esercitato dalle Unioni montane; per la presenza di diversi organismi sovracomunali intesi come agenti di sviluppo locale: questo scenario concorre a riconoscere nelle gestioni associate un modello di riordino istituzionale in cui il rafforzamento degli Enti locali passa necessariamente attraverso percorsi di aggregazione. La ricerca della dimensione adeguata all’esercizio delle funzioni fondamentali rappresenta in primis un’opportunità per rafforzare la governance locale, che non riguarda solamente i piccoli Comuni ma interessa anche gli enti di maggiore dimensione demografica.
La Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, ha posto le basi per un riordino territoriale che favorisce l’iniziativa “dal basso”: l’obiettivo di efficienza introdotto dal D.L. n. 78/2010 è coniugato, a livello regionale, con quello di efficacia nella gestione dei servizi, per procedere in due direzioni collegate tra loro, ossia l’associazionismo intercomunale e la semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.
La Giunta regionale, con Deliberazione n. 17 del 16 gennaio 2024 “Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8 c.8 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023”, a seguito di un processo di concertazione che ha coinvolto tutti i Comuni veneti invitati a presentare osservazioni e proposte di riordino, ha approvato l’aggiornamento del Piano di riordino territoriale (PRT), di cui l’Amministrazione regionale si era dotata con la DGR n. 1417/2013. Nell’impostazione che connota il nuovo PRT, l’Amministrazione regionale, nel ruolo di regia e programmazione che le compete, ha tenuto conto delle forme di collaborazione intercomunali radicate e della evoluzione della geografia associativa dei Comuni. I punti chiave indicati dal PRT, che detta le linee guida amministrative e finanziarie del sostegno regionale alle forme di riordino territoriale, riguardano la semplificazione dei livelli amministrativi di governance, con l’indicazione dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale) come ambito di riferimento adeguato su cui far gradualmente convergere tutti gli ambiti di gestione e programmazione; il sostegno alle forme associative e agli ambiti di programmazione, attraverso una serie di iniziative, tra cui una politica di incentivazione finanziaria e premiale; il progetto “Fusioni: 500 Comuni”, che scommette su un’accelerazione dei procedimenti di fusione, specie per quei Comuni definiti, agli esiti di uno studio regionale, in condizioni di elevata criticità rispetto ad un set di indicatori socio-demografici ed economici oggettivi. Su questi temi tutte le Amministrazioni e le loro forme associative e di programmazione decentrata sono chiamate a rendersi protagoniste, in un’ottica di aggregazione interistituzionale in grado di valorizzare le specificità e le potenzialità delle realtà locali della nostra Regione.
Il percorso di razionalizzazione istituzionale delineato nel nuovo Piano di riordino territoriale continua a perseguire l’obiettivo della Giunta regionale di consolidare le reti associative, definite in primis dalle Unioni di Comuni e dalle Unioni montane, considerate strategiche per lo sviluppo dell’area di riferimento, in grado di garantire il governo del territorio e di ridurre le differenze tra Comuni di dimensioni diverse. L’Amministrazione regionale intende confermare il riconoscimento del loro ruolo di promozione dello sviluppo e di integrazione dei territori dei Comuni aderenti, oltre che di supporto alle politiche regionali di riordino istituzionale, attraverso specifiche linee di intervento finanziario, nel solco della decisa incentivazione finanziaria già positivamente attuata nei precedenti esercizi. Molte realtà locali, specie nell’area montana e pedemontana, si trovano in una fase di grande dinamismo a seguito della riorganizzazione di alcune Comunità/Unioni montane che ha portato a riaggregazioni da parte di alcuni Comuni precedentemente fuoriusciti e alla costituzione di nuove Unioni montane. L’intercomunalità è, in molti casi, vista come sperimentazione di soluzioni organizzative anche in vista di successivi processi di fusione.
La citata L.R. n. 18/2012, all’art. 10, dispone che compete alla Giunta regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale, destinando risorse a sostegno dell’avvio delle nuove forme associative o dell’ampliamento di una forma associativa già costituita. Inoltre, in considerazione dello stanziamento disponibile per l’esercizio in corso, si propone di integrare il contributo già erogato ai Comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione a decorrere dal 22 gennaio 2024, con un contributo integrativo “una tantum”.
La dotazione finanziaria necessaria all’attuazione del presente provvedimento, determinata nell’importo massimo di € 900.000,00, è disponibile al cap. 101742 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10, c. 1bis, L.R. 27/04/2012, n. 18)” del Bilancio di previsione 2024-2026, con imputazione all’esercizio finanziario 2024.
Con riferimento alle risorse allocate al cap. n. 101742, qualora le domande di contributo non esauriscano le disponibilità finanziarie stanziate, le risorse residue potranno essere utilizzate per incrementare l’importo destinato al fondo ordinario regionale, da ripartirsi secondo le finalità e i criteri stabiliti nel relativo provvedimento di Giunta regionale.
La competente Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, in osservanza del principio di leale collaborazione, con nota prot n. 253478 del 27.05.2024, ha inviato la richiesta agli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto) di esprimere un parere in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative, rispetto alla quale i suddetti organismi hanno espresso parere favorevole.
Con nota prot. n. 296308 del 20.06.2024, la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, ai sensi dell’art. 13 c. 4 della L.R. n. 31/2017, ha inviato la richiesta di parere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), il quale, all'esito delle recenti elezioni amministrative, risulta attualmente privo del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. Non avendo contezza dei tempi necessari per procedere all'elezione sia del Presidente che dei componenti dell'Ufficio di Presidenza ed al fine di non pregiudicare la possibilità per gli Enti locali del Veneto di presentare domanda di contributo ai sensi del presente provvedimento, si è ritenuto opportuno, in via straordinaria, rinviare a fase successiva l'acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del CAL.
La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 78 del 16 luglio 2024 ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi a favore delle forme associative per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nonchè alle fusioni di Comuni, in merito ai quali, ai sensi dell'art. 10, c. 1 della L.R. n. 18/2012, è stato chiesto il parere della competente Commissione consiliare, nelle more del rilascio del parere da parte dell'Ufficio di Presidenza del CAL.
In data 24 luglio 2024 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi di natura corrente (parere alla Giunta regionale n. 404 trasmesso con prot. n. 10641 del 25 luglio 2024).
La Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi con nota prot. n. 394638 del 5 agosto 2024, ha provveduto a notificare all’Ufficio di Presidenza del CAL il parere favorevole della Prima Commissione consiliare, assegnando all’Ufficio stesso l’ulteriore termine di 15 giorni per l’espressione del parere di competenza.
Si ritiene quindi opportuno, al fine di non pregiudicare i tempi di assegnazione dei contributi agli Enti locali, definire, con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 1 della L.R. n. 18/2012, per l’anno 2024 i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente e i contributi integrativi “una tantum” ai Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2024, le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre l’Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo corrente, parti integranti e sostanziali del provvedimento.
L’assegnazione dei contributi viene demandata al Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi che provvederà con proprio decreto, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, seguendo l’ordine di presentazione delle domande, con le priorità previste nel bando.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 28, 30, 32 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTA la Legge 23.02.2024, n. 18 di conversione del D.L. n. 215 del 28.12.2023;
VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e s.m.i;
VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane” e s.m.i”;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la L.R. 22 Dicembre 2023, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2024”;
VISTA la L.R. 22 Dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026”;
VISTA la DGR. n. 1615 del 22.12.2023 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (TDA) al Bilancio di previsione 2024-2026;
VISTA la DGR n. 17 del 16.01.2024;
VISTA la DGR n. 36 del 23.01.2024 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026”;
VISTO il Decreto n. 25 del 29.12.23 del Segretario Generale della Programmazione di Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2024-2026;
VISTO il parere favorevole espresso da Anci Veneto con nota prot n. 1747 del 29.05.2024;
VISTO il parere favorevole espresso da Uncem – Delegazione Regionale Veneto con nota prot. n. 67 del 13.06.2024;
VISTE le note regionali prot. n. 296308 del 20.06.2024 e prot. n. 394638 del 05.08.2024 di richiesta parere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali;
VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare n. 404 rilasciato nella seduta del 24.07.2024, trasmesso con prot. n. 10641 del 25 luglio 2024.
delibera
-
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
di approvare i criteri e le modalità indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione dei contributi per l’esercizio 2024 a favore delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e delle convenzioni tra Comuni per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali e servizi comunali, nonché alle fusioni di Comuni;
-
di approvare lo schema di domanda di assegnazione dei contributi di cui al precedente punto 2, da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
-
di determinare in € 900.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10, c. 1bis, L.R. 27/04/2012, n. 18)” del Bilancio di previsione 2024-2026 , con imputazione all’esercizio finanziario 2024;
-
di stabilire che, qualora le domande di contributo non esauriscano le disponibilità finanziarie stanziate al cap. 101742, le risorse residue potranno essere utilizzate per incrementare l’importo destinato al fondo ordinario regionale da ripartirsi secondo le finalità e i criteri stabiliti nel relativo provvedimento dalla Giunta regionale, autorizzando il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi all’assunzione dei relativi ulteriori provvedimenti;
-
di dare atto che la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 4., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
-
di stabilire che la presente deliberazione diverrà efficace a seguito dell'espressione del parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali ovvero decorso il termine assegnato di 15 giorni, come da premessa;
-
di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto;
-
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i primi 120 giorni;
-
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
-
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_903_24_AllegatoA_536550.pdfDgr_903_24_AllegatoB_536550.pdf