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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 23 luglio 2024


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 02 luglio 2024

Conferma dell'autorizzazione unica di cui DGR n. 1 del 20 gennaio 2009 e s.m.i. ed integrazione delle prescrizioni all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Società "Tenuta Bagnoli s.r.l. - società agricola". Comune di Bagnoli di Sopra (PD). D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede ad integrare le prescrizioni all’esercizio di cui all’Allegato B alla DGR n. 34 del 18 gennaio 2023 dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata alla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” (CUAA 05085750288) con sede legale e operativa (sede impianto) in via Garibaldi, 83 – Comune di Bagnoli di Sopra (PD).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’art. 12, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

La Giunta regionale, in attuazione del D.Lgs. n. 387/2003, con Deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192 del 5 maggio 2009 e DGR n. 453 del 2 marzo 2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

Con la DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal Decreto del Direttore dell’Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

Con la DGR n. 453/2010 è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 3 ottobre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, come modificato dal Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014 e dal Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla più recente Direttiva 2018/2001 (cd. RED II) per il raggiungimento degli obiettivi comunitari di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Ciò premesso, con Deliberazione n. 335 del 4 aprile 2024 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER). Tale documento di programmazione strategica definisce, tra l’altro, le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale. Con il Nuovo Piano la Regione ha definito i futuri scenari di sviluppo del sistema energetico nell’ottica degli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello comunitario e nazionale. In particolare per le bioenergie (biogas, biometano, biomassa), il Piano rinvia alle scelte strategiche già delineate nell’ambito del NPER - Documento preliminare, adottato con DGR n. 1175 del 27 settembre 2022, e prevede il ricorso alla biomassa nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, anche in termini di qualità dell’aria, e, nel caso di biogas e biometano, lo sviluppo in un’ottica di equilibrato utilizzo del suolo tra finalità energetiche e alimentari, secondo criteri di sostenibilità.

Con DGR n. 1 del 20 gennaio 2009, come volturata, modificata e integrata con DGR n. 980 del 6 luglio 2018 e DGR n. 34 del 18 gennaio 2023, la società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” (CUAA 05085750288) con sede legale e operativa (sede impianto) in via Garibaldi, 83 – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Bagnoli di Sopra (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 11.000 tonnellate all’anno tal quali), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo, pari a 1.800 t/a t.q.) e sottoprodotti della lavorazione di cereali (2.600 t/a t.q.), il quale prevedeva altresì la presenza di due lagoni in terra.

Con la medesima autorizzazione unica (DGR n. 1/2009 e DGR n. 34/2023) la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto il titolo alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 1° giugno 2009 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” è entrato formalmente in esercizio.

In relazione a tale impianto, in data 6 dicembre 2023 l’Amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra (PD) ha chiesto l’apertura di un nuovo procedimento amministrativo finalizzato:

  • alla presentazione di eventuale nuovo piano del traffico a nuovo Piano di approvvigionamento approvato;
  • all’individuazione delle misure compensative, di natura ambientale e/o territoriale, ai sensi del D. MiSE 10 settembre 2010;
  • a valutare quale sono le esternalità negative derivanti dalle emissioni in atmosfera generate dall’impianto termoelettrico;
  • a valutare quale siano le fonti di potenziale inquinamento delle falde acquifere prossime ai lagoni.

La richiesta dell’Amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra (PD) è volta a contribuire a mitigare i potenziali effetti indesiderati sulle principali componenti ambientali: acqua, suolo e aria. 

Il responsabile del procedimento regionale in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in data 12 dicembre 2023 ha avviato l’iter amministrativo istruttorio ai sensi del Capo IV della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

Nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi il 17 aprile 2024, il rappresentante del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) ha posto all’attenzione dei partecipanti il tema della dismissione dei lagoni in terra per lo stoccaggio della frazione liquida del digestato da parte del Soggetto gestore dell’impianto, in quanto connessi con gli effetti indesiderati sulle citate componenti ambientali.

Va richiamato che tale aspetto era già stato oggetto di analisi istruttoria in quanto, al fine di ridurre ulteriormente le eventuali esternalità negative connesse con l’esercizio dei due lagoni in terra, è stato chiesto e ottenuto da parte del Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico di predisporre due elaborati tecnico-progettuali che indicano la gradualità nella introduzione delle ulteriori mitigazioni necessarie allo scopo di sterilizzare gli eventuali maggiori impatti negativi alle componenti ambientali, quali l’aria, il suolo e l’acqua.

A tale riguardo, la Società agricola ha infatti provveduto a trasmettere alle Amministrazioni e Enti interessati due documenti tecnici (“Relazione idrogeologica” a firma del dott. geol. Damiano Gritti e uno “Studio di valutazione delle opere di mitigazione previste per gli stoccaggi del digestato” redatto dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine).

Tali elaborati progettuali sono volti ad introdurre una nuova prescrizione all’Allegato B alla DGR n. 34/2023 in materia di monitoraggio della qualità delle acque dei piezometri posizionati presso i bacini in terra, al pari di un altro impianto termoelettrico assentito nel Comune di Bagnoli di Sopra. 

Durante i lavori della Conferenza di servizi (incontro del 17 aprile 2024), il rappresentante dell’Amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra (PD) ha confermato il proprio dissenso all’impiego dei lagoni in terra quali bacini di stoccaggio della frazione non palabile del digestato, suggerendo alla Società agricola di avvalersi delle risorse finanziarie previste dal Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 (fondi FEAGA - FEASR) per lo specifico caso, ossia per realizzare la copertura dei bacini di stoccaggio esistenti o di realizzarne di nuovi di uguale capienza, comunque coperti.

A seguito dell’istruttoria, la Conferenza di Servizi con l’assenso prevalente delle Amministrazioni partecipanti (Provincia di Padova – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio, Azienda Ulss 6 Euganea ed AVEPA le cui posizioni sono rinvenibili agli atti del fascicolo del Responsabile del Procedimento) ha confermato l’autorizzazione all’esercizio già rilasciata alla Società agricola, con contestuale approvazione di una modifica alle prescrizioni contenute all’Allegato B della DGR n. 34/2023, mediante l’integrazione di una nuova prescrizione (punto 37) come di seguito riportata:

  1. “Rispettare le seguenti prescrizioni inerenti la gestione delle aree di lagunaggio a servizio dell’impianto termoelettrico:
  1. provvedere alla verifica dell’efficienza delle vasche di lagunaggio del digestato utilizzando quattro (4) piezometri collocati sugli angoli della vasca di lagunaggio e un piezometro posto sul lato di scorrimento della falda acquifera; i piezometri dovranno essere inseriti ad una profondità di 5 m dall’argine ovvero dal piano di campagna;
  2. rilevare mensilmente i livelli piezometrici;
  3. analizzare le acque contenute nei piezometri prima di riempire le vasche con il digestato (bianco), effettuando il monitoraggio di alcuni parametri chimici delle acque di falda: pH, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Nitrati, Nitriti, COD “Chemical Oxygen Demand - Richiesta Chimica Ossigeno”, Conducibilità;
  4. effettuare con cadenza quadrimestrale le stesse analisi chimiche dopo il riempimento delle vasche di lagunaggio con il digestato e ad analisi avvenute, comunicare all’ARPA - Dipartimento Provinciale di Padova gli esiti delle analisi (sia a vuoto che dopo riempimento con il digestato);
  5. trasmettere le analisi al Comune di Bagnoli, Provincia di Padova (Settore Ambiente Ecologia), all’Azienda Ulss 6 Euganea (Dipartimento di Prevenzione) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha altresì valutato, in analogia con le prescrizioni relative all’autorizzazione unica di cui all’“Azienda agricola Sant’Anna s.s.” inerente un analogo impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, di introdurre la seguente lettera f):

  1. in caso di dismissione dei lagoni per l’introduzione di serbatoi flessibili isolati fuori terra realizzati con materiali idonei, è raccomandato il mantenimento degli originali terrapieni o degli argini rilevati.

A tale riguardo si precisa che l’Azienda Ulss 6 Euganea ha inoltrato le proprie osservazioni igienico sanitarie in materia di gestione dei lagoni in terra per lo stoccaggio del digestato (prot. reg.le n. 184871 del 15 aprile 2024). Le osservazioni trasmesse sono state ritenute, in sede di Conferenza di servizi da un lato superate dai contenuti pregressi dell’Allegato B alla DGR n. 34/2023 e dall’altro non attuabili nel caso di specie (minimizzare il rimescolamento periodico del digestato stoccato). 

In data 18 aprile 2024 la Regione ha comunicato la conclusione dell’istruttoria e in data 15 maggio 2024 ha comunicato alla Società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” l’assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione comunale alle conclusioni della Conferenza di Servizi, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi delle DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010.

A seguito della comunicazione di conclusione dell’istruttoria (18 aprile 2024), l’Amministrazione procedente ha inoltre acquisito dalla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” una nuova e distinta istanza di variante (10 maggio 2024) contenente la proposta di realizzare due nuove vasche di stoccaggio della frazione liquida del digestato in calcestruzzo armato e coperte in sostituzione funzionale dei due lagoni in terra. Per la realizzazione di questi due nuovi manufatti, il Soggetto proponente ha nel frattempo presentato domanda di aiuto all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (protocollo n. 85989 del 13 maggio 2024) per accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bando di apertura termini approvato con DGR n. 1597 del 19 dicembre 2023 del Complemento dello Sviluppo Rurale del Veneto 2023-2027, in grado di erogare un contributo in conto capitale sino all’80% del valore degli investimenti.

La nuova istanza di variante presentata dalla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” dovrebbe contribuire a risolvere le criticità rappresentate dall’Amministrazione comunale di Bagnoli di Sopra (PD) nel corso del procedimento avviato dal Comune in data 6 dicembre 2023 e in fase di conclusione con il presente provvedimento.       

Preso atto che in capo al Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico e al Concessionario della rete di distribuzione dell’energia elettrica “e-distribuzione SpA” permane la disponibilità delle superfici sulle quali è realizzato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e relative opere connesse (punti 3 e 4 del dispositivo della DGR n. 34/2023), si propone, sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento in argomento, di confermare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, apportando una nuova prescrizione di cui all’Allegato B della DGR n. 34/2023, al fine di mitigare le esternalità negative dell’impianto in funzione.

Relativamente alle garanzie fideiussorie in materia di obbligo di ripristino dei luoghi (art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003), in data anteriore all’istanza, la Società agricola, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010, aveva trasmesso nuova perizia di stima, asseverata dal geom. Fabio Scudellaro, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 2036 e giurata presso lo studio notarile della dott.ssa Elena Bressan, notaio in Conselve (PD), il 28 gennaio 2021, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 123.617,30. Con polizza n. 96.177842003 e relativo Allegato a polizza, emessa dalla Compagnia di assicurazioni “UnipolSai Assicurazione SpA”, l’importo di perizia è stato congruamente elevato, per spese tecniche e oneri fiscali, fino ad un totale complessivo di euro 195.768,83 (euro centonovantacinquemilasettecentosessantotto/83). Nel corso del procedimento in argomento tale importo è stato confermato come idoneo alla copertura dei costi di dismissione dell’impianto termoelettrico, nonché di messa in pristino dei luoghi.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di confermare l’autorizzazione unica di cui alla DGR n. 1 del 20 gennaio 2009 e s.m.i. e di modificare le prescrizioni all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, integrando l’Allegato B della DGR n. 34/2023 con la prescrizione n. 37.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare la modifica e integrazione del titolo abilitativo in capo alla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il D. MiSE del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTA la L.R. n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la L.R. n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la DGR n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la DGR n. 453/2010 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la DGR n. 253/2012 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 – D. MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la DGR n. 1/2009;

VISTA la DGR n. 34/2023;

VISTO il Decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della E.Q Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché afferenti al D.Lgs. n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al DM 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di confermare in capo alla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” (CUAA 05085750288) con sede legale e operativa (sede impianto) in via Garibaldi, 83 – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle opere e degli impianti elencati nell’Allegato A alla DGR n. 34/2023, catastalmente individuati nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 17, mappali nn. 87, 531, 548, 549 e n. 550, nonché foglio 14, mappali n. 30, 99, 199, 201, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 370022/48.24 del 15 luglio 2008, n. 501847/48.24 del 30 settembre 2008, n. 599812/48.24 del 12 novembre 2008, n. 449384 del 29 settembre 2011, n. 517653 del 19 dicembre 2018, n. 290236 del 29 giugno 2022, n. 383156 del 30 agosto 2022, n. 448453 del 29 settembre 2022, n. 5059980 del 31 ottobre 2022 e n. 568653 del 9 dicembre 2022, n. 57265 del 2 gennaio 2024, n. 129479 del 13 marzo 2024, n. 143121 del 20 marzo 2024, n. 159737 del 29 marzo 2024;
  1. di modificare le prescrizioni contenute all’Allegato B della DGR n. 34/2023 mediante l’integrazione di una nuova prescrizione (punto 37) come di seguito riportata:
  1. Rispettare le seguenti prescrizioni inerenti la gestione delle aree di lagunaggio a servizio dell’impianto termoelettrico:
  1. provvedere alla verifica dell’efficienza delle vasche di lagunaggio del digestato utilizzando quattro (4) piezometri collocati sugli angoli della vasca di lagunaggio e un piezometro posto sul lato di scorrimento della falda acquifera; i piezometri dovranno essere inseriti ad una profondità di 5 m dall’argine ovvero dal piano di campagna;
  2. rilevare mensilmente i livelli piezometrici;
  3. analizzare le acque contenute nei piezometri prima di riempire le vasche con il digestato (bianco), effettuando il monitoraggio di alcuni parametri chimici delle acque di falda: pH, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Nitrati, Nitriti, COD “Chemical Oxygen Demand - Richiesta Chimica Ossigeno”, Conducibilità;
  4. effettuare con cadenza quadrimestrale le stesse analisi chimiche dopo il riempimento delle vasche di lagunaggio con il digestato e ad analisi avvenute, comunicare all’ARPA - Dipartimento Provinciale di Padova gli esiti delle analisi (sia a vuoto che dopo riempimento con il digestato);
  5. trasmettere le analisi al Comune di Bagnoli, Provincia di Padova (Settore Ambiente Ecologia), all’Azienda Ulss 6 Euganea (Dipartimento di Prevenzione) e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova)”;
  6. in caso di dismissione dei lagoni per l’introduzione di serbatoi flessibili isolati fuori terra realizzati con materiali idonei, è raccomandato il mantenimento degli originali terrapieni o degli argini rilevati;”.
  1. di comunicare, alla società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla conferma dell’autorizzazione unica di cui alla DGR n. 1 del 20 gennaio 2009 e s.m.i. e all’integrazione delle prescrizioni all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola;
  1. di dare atto comunque che con nota, acquisita a protocollo regionale n. 227056 del 10 maggio 2024, la società “Tenuta Bagnoli s.r.l. – società agricola” ha presentato alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria una nuova e distinta istanza di variante contenente la proposta di realizzare due nuove vasche di stoccaggio della frazione liquida del digestato in calcestruzzo armato e coperte, in sostituzione funzionale dei due lagoni in terra, che sarà oggetto di successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione regionale;
  1. di dare atto che l’importo garantito dalla polizza fideiussoria è pari ad euro 195.768,83 (euro centonovantacinquemilasettecentosessantotto/83) quale ammontare necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati all’Allegato A alla DGR n. 34/2023, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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