Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 19 luglio 2024


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del 12 luglio 2024

Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l’“Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto” al fine di completare l’adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) al “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”, ad integrazione della D.G.R. n. 251 del 13 marzo 2024.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Federico Caner e l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che riguarda i suini selvatici e domestici e non colpisce l’uomo.

All’inizio del 2022, a seguito del riscontro dei primi casi di Peste Suina Africana (PSA) in alcune Regioni italiane, con Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" è stato disposto che tutte le Regioni e le Province Autonome adottassero dei propri Piani di Interventi urgenti in materia.

Con D.G.R. n. 712 del 14 giugno 2022, nonostante la Regione del Veneto non fosse ancora interessata dalla presenza della malattia sul proprio territorio (c.d. area indenne), l'Amministrazione regionale ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dal citato D.L. n. 9/2022, a redigere un proprio Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) con il duplice scopo di ridurre il rischio di introduzione del virus e di migliorare la gestione del cinghiale nel territorio di competenza e allo scopo di facilitare l'applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA.

A seguito della progressiva diffusione della malattia sul territorio nazionale (attualmente interessa le Regioni del Piemonte, della Liguria, dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del Lazio, della Calabria e della Campania) il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, nominato ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. n. 9/2022, hanno adottato numerosi provvedimenti volti alla prevenzione e al controllo della PSA; tra questi, assumono particolare rilevanza le Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA (da ultimo, l’Ordinanza n. 2/2024 del 10 maggio 2024) e il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con Legge 10 agosto 2023, n. 112.

Al fine di allineare il Piano Regionale di Interventi Urgenti con le azioni e le misure previste dal Piano Straordinario redatto dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana,  con D.G.R. n. 251 del 13 marzo 2024 si è provveduto ad approvare l’ "Adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA)", contenuto nel documento di cui all'Allegato A del medesimo provvedimento, ad eccezione della parte concernente la individuazione dei “distretti suinicoli” di maggiore rilevanza. Nelle more di individuare i ‘distretti suinicoli’, così come definiti dal Piano nazionale, data l’estesa e pressoché omogenea distribuzione di allevamenti di suini, oltre che di macelli suinicoli e di laboratori di sezionamento e di produzione di carni suine, su quasi la totalità del territorio regionale, con la citata deliberazione regionale si era scelto, nella prima fase, di definire le aree in cui ridurre la presenza di cinghiali sulla base delle aree a più alta densità di cinghiali e delle zone con la maggiore densità di allevamenti semibradi i quali, per le loro caratteristiche, rappresentano la prima interfaccia tra popolazioni domestiche e selvatiche e quindi il maggior rischio di introduzione della malattia nel settore suinicolo.

Si evidenzia che il Piano Straordinario ha valenza sull’intero territorio nazionale indenne da PSA (esclusa la Regione Sardegna) e ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata della densità di cinghiali sul territorio nazionale, calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

A tal fine, tra le altre misure, il Piano prevede che ogni Regione individui sul proprio territorio i “distretti suinicoli” di maggiore rilevanza, sulla base sia della densità di allevamento e di popolazione suinicola, sia sulla base di una valutazione economica e sociale o per ragioni di pregio genetico delle razze autoctone in relazione a contesti di valorizzazione del territorio. Con riferimento a tale individuazione, il Piano Straordinario stabilisce che le aree ricomprese in un raggio di 15 km dai distretti suinicoli di maggiore rilevanza sono da considerarsi aree non vocate alla presenza di cinghiali.

L’U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, competente per materia, ha pertanto acquisito e valutato positivamente il documento concernente la “Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto” redatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e tramesso con loro nota prot. n. 0006655 del 17/06/2024 (prot. reg.le n. 290217 del 17/06/2024). In tale documento sono individuati i distretti suinicoli, che saranno oggetto prioritariamente delle azioni di eradicazione del cinghiale. Sono riportate inoltre le aree buffer di 15 Km da considerarsi aree non vocate alla presenza dei cinghiali, in cui estendere le azioni di eradicazione. 

I citati distretti suinicoli e le aree buffer sono stati illustrati anche alle Associazioni di categoria regionali in una riunione in materia di PSA del 08/07/24.

Alla luce di quanto sopra e al fine di procedere al completo adeguamento del PRIU al “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, propone di approvare il documento recante la "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto”, elaborato dall’IZSVe, di concerto con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e contenuto nel documento di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad integrazione di quanto previsto con D.G.R. n. 251 del 13 marzo 2024. Con specifico provvedimento della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria il citato Allegato A potrà essere oggetto di modifiche in considerazione dell'evoluzione epidemiologica della malattia. La medesima Direzione si farà carico inoltre della redazione di un testo coordinato contenente le eventuali modifiche. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023;

VISTO il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.”;

VISTO l’art. 29 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 “Misure di contrasto alla peste suina africana”, convertito con L. n. 112/2023;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica", recepita con D.G.R. n. 1182/2022;

VISTO il Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;

VISTA l’Ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente “Misure di applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”: controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”;

VISTO il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

VISTA la D.G.R. n. 712 del 14 giugno 2022 “Approvazione del Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nei cinghiali a vita libera”;

VISTA la D.G.R. n. 251 del 13 marzo 2024 “Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022”;

VISTO il D.D.R. n. 283/2023 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ad oggetto “Conferma per la seconda annualità dell’operatività del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana. DGR n. 712/2022”;

VISTO il documento “Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto”, redatto in collaborazione con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e trasmesso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in data 17/06/2024, prot. n. 0006655;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028", il documento recante “Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto” contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire che il documento di cui al precedente punto 2. integri l’adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) al “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028” di cui alla D.G.R. n. 251 del 13 marzo 2024 recante oggetto “Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022.”;
  4. di autorizzare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ad apportare eventuali modifiche all'Allegato A in considerazione dell'evoluzione epidemiologica della malattia. La medesima Direzione si curerà inoltre della redazione di un testo coordinato contenente le eventuali modifiche;
  5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le proprie competenze, dell'esecuzione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_800_24_AllegatoA_534738.pdf

Torna indietro