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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 10 giugno 2024
Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), L.R. n. 13/2018. Aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 32 del 27.03.2018. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale adotta i documenti per l'aggiornamento del Piano regionale dell’Attività di Cava e avvia le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA).
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano regionale dell’Attività di Cava (PRAC), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 27.03.2018, disciplina l’attività di cava nel territorio regionale con la finalità di garantire i fabbisogni di materiali inerti come individuati dalla L.R. 16.03.2018 n. 13, perseguendo contestualmente, per tutti i tipi di cava, obiettivi di tutela ambientale, valorizzando nel contempo le risorse minerarie di II cat. di cui al RD n. 1443/1927 e salvaguardando le esigenze di carattere socio-economico dei settori produttivi legate alle attività estrattive.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 05.10.2023 è stato avviato l’iter per l’aggiornamento dello strumento di pianificazione vigente prendendo atto dei dati contenuti nel “Rapporto statistico annuale sull’attività di cava – anno 2021” e avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale (ARPAV) per l'analisi ambientale.
Il Piano vigente, in linea con le disposizioni della norma regionale di settore (art. 7 della L.R. n. 13/2018), ha formulato una previsione decennale degli aspetti quantitativi per le autorizzazioni di cave di inerti. Lo strumento di pianificazione è efficace a tempo indeterminato ma deve essere comunque sottoposto a revisione periodica, almeno quinquennale, ovvero qualora se ne manifesti la necessità.
Per tale motivo le norme tecniche di attuazione del PRAC stabiliscono la necessità di un monitoraggio periodico per la verifica degli effetti dello strumento di programmazione (art. 5 delle Norme Tecniche) che consiste nella rilevazione annuale delle cave produttive e autorizzate, dei volumi di materiale estratto e delle relative destinazioni di utilizzo, nonché nel controllo degli impatti significativi sull'ambiente.
Il monitoraggio, pur riscontrando una tendenziale convergenza dell’attività estrattiva agli obiettivi del piano, ha evidenziato alcune criticità riguardo al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici (economici e ambientali) che meritano pertanto un approfondimento per valutare consoni interventi correttivi, come la struttura dinamica del piano stesso impone.
Il rapporto di monitoraggio del Piano Regionale per l'Attività di Cava, riferito ai dati statistici 2020, è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare con nota prot. n. 599692 del 23.12.2021, come stabilito dall’art. 20 della L.R. n. 13/2018 per lo strumento di programmazione, unitamente alle valutazioni sullo stato di attuazione della norma, come previsto dall’art. 34 della medesima L.R. 13/2018.
Sulla scorta del rapporto trasmesso in Consiglio regionale e delle osservazioni inviate sul tema delle attività estrattive dalle associazioni di categoria, la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 29 settembre 2022 ha preso atto dell’attività di rendicontazione n. 66 sul “Rapporto di monitoraggio del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC) e relazione sulle modalità di applicazione della legge regionale n. 13/2018”, formulando alcune osservazioni specifiche, trasmesse con nota prot. n. 452691 del 03.10.2022, al fine di valutare le opportune azioni correttive, ferma restando la coerenza complessiva del PRAC con le valutazioni condotte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il rapporto di monitoraggio conferma la preponderante attività di estrazione della sabbia e ghiaia nell'ambito estrattivo di Treviso rispetto agli altri, nonostante siano stati assegnati a questi ultimi nel 2018 quantitativi autorizzabili di sabbia e ghiaia. La maggiore estrazione di tale materiale dall’ambito di Treviso deriva dal consumo delle riserve precedentemente autorizzate e supera di molto le necessità della zona e di quelle contermini comportando trasporti di materiale anche a distanze notevoli. Ciò evidenzia che l’obiettivo di piano di conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse rispetto al passato, facente parte degli obiettivi economici (obiettivo specifico n. 2) non risulta ancora raggiunto e, conseguentemente, neppure l’obiettivo n. 3 (ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti da trasporti a lungo raggio). Il tema della lunghezza dei trasporti dei materiali inerti, inoltre, fa parte dell’obiettivo ambientale specifico n. 5 (ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto dei materiali di cava) dello strumento di programmazione che, per quanto rilevato, non sembra ancora vicino ad essere raggiunto.
Da una prima analisi le cause risultano derivare dal progressivo esaurimento della disponibilità di sabbia e ghiaia autorizzabile nell’ambito della provincia di Verona, conseguenza di un pregresso deficit di materiale che ha portato alla rapida assegnazione di tutto il quantitativo disponibile per tale ambito territoriale e dalla richiesta di ulteriori volumi oltre il tetto imposto dal piano.
Nell’ambito estrattivo di Verona sono inoltre sopravvenute esigenze di materiali inerti legate alla realizzazione di grandi opere pubbliche quali il Progetto TAV AV/AC Verona-Padova, SS12 Tangenziale sud di Verona e la terza corsia A13 tratto Padova-Monselice che il PRAC non ha originariamente considerato fra i fabbisogni da soddisfare.
Infatti il dimensionamento del PRAC è stato calcolato escludendo le grandi opere dalle forniture del mercato degli inerti locale poiché dipendenti da esigenze quantitative e temporali non prevedibili dalla pianificazione ordinaria. Il PRAC ha perciò lasciato all'approvazione dell’infrastruttura nell’ambito della VIA anche delle cave di prestito, fattispecie reintrodotta con LL.R. 09.08.2002 n. 15 e 01.08.2003 n. 16 nell’ordinamento regionale. Tuttavia occorre prendere atto che le opere sopra citate sono state approvate considerando l'approvvigionamento di inerte da parte del mercato locale e ciò ha comportato uno sbilanciamento rispetto alle analisi quantitative del PRAC che occorre ora equilibrare in modo adeguato.
Parallelamente, l’attività estrattiva di sabbia e ghiaia negli ambiti della provincia di Vicenza è stata condizionata dal materiale equiparabile immesso sul mercato dai lavori per la realizzazione della Strada Pedemontana Veneta; dopo la conclusione delle tratte in provincia di Vicenza, l’attività di cava per estrazione di ghiaia non si è sviluppata in modo proporzionale alle necessità locali per la realtà territoriale presente intorno alle cave in essere. Infatti la diffusa urbanizzazione ha ridotto la possibilità di ampliamenti dei siti estrattivi mentre le norme del piano non consentono l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.
In tale contesto può risultare opportuno valutare, in determinate situazioni, la possibilità di sviluppare nuove forme autorizzative oltre al mero ampliamento. Ciò per sostenere il principio di autosufficienza senza al contempo compromettere il rispetto degli obiettivi ambientali specifici n. 6. (favorire la ricomposizione ambientale dei poli estrattivi) e n. 8. (favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo).
Il rapporto pone inoltre l’attenzione sulla situazione emersa per le attività estrattive di sabbia e ghiaia nell’ambito della provincia di Treviso in cui il PRAC non ha assegnato volumi autorizzabili, con l’obiettivo di favorire il consumo di una parte delle riserve, peraltro cospicue, evitando di interessare con l’attività estrattiva nuove superfici. Dette riserve risultano però nella disponibilità di pochi operatori rendendo così difficile il raggiungimento dell’obiettivo strategico di tutela del settore economico e, in particolare, dell'obiettivo economico specifico n. 4 (mantenere l’economia ancorata al settore e proteggere/sviluppare i livelli occupazionali).
Un altro aspetto messo in evidenza dall’attività di monitoraggio riguarda i ridotti limiti autorizzabili di cave per l’estrazione di inerti costituiti da detriti e da calcare per costruzioni, materiali destinati non solo a sottofondi stradali ma anche alla manutenzione e realizzazione di opere di difesa spondale. È stato evidenziato in particolare che nel territorio della provincia di Belluno, la più colpita dagli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 (VAIA), la disponibilità di quantitativi autorizzati risulta estremamente ridotta e il PRAC non prevede, per tale ambito, volumi autorizzabili. Conseguentemente per il rifacimento delle numerose opere di difesa idraulica danneggiate dalla citata alluvione sono stati utilizzati, in molti interventi, materiali provenienti dalle cave di calcare lucidabile dell’Altopiano di Asiago comportando un non trascurabile impatto per il traffico di mezzi pesanti.
Una revisione dei volumi autorizzabili di inerti in generale o una diversa ripartizione di tali volumi fra le varie tipologie di inerti (sabbie e ghiaie, detriti e calcari per costruzione), in funzione della loro presenza sul territorio, costituisce una priorità funzionale a contrastare ulteriori fenomeni di rischio idraulico.
A ciò si aggiunga che in provincia di Belluno va tenuto in debita considerazione il fabbisogno di materiali legato soprattutto alla realizzazione delle infrastrutture previste per i prossimi giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”, non preventivati nel dimensionamento del PRAC del 2018.
Quanto rilevato risulta meritevole di intervento attraverso un'azione correttiva rispetto all’obiettivo economico n. 3 e a quello ambientale n. 8 (favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo), incrementando i volumi di calcare per costruzione e di detrito autorizzabili negli ambiti estrattivi previsti.
Oltre alle esigenze di intervento sulla distribuzione dei quantitativi di inerti autorizzabili in rapporto alle tipologie di materiale e agli ambiti di estrazione, per favorire il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, è stata rilevata anche una criticità sul raggiungimento degli obiettivi economici specifici n. 1 (valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni) e n. 2 (conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse) e sull’obiettivo ambientale specifico n. 8 (favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo).
Tale criticità investe principalmente l’obiettivo di utilizzo di materiale riciclato, che non rappresenta un obiettivo proprio del PRAC ma al quale il piano ha concorso riducendo in modo molto significativo il quantitativo di materiale inerte autorizzabile per favorire l’utilizzo di materiali inerti provenienti da rifiuto in sostituzione delle materie prime. Detto contributo è stato quantificato nel PRAC in circa 4 milioni di tonnellate annue ossia più del 50% del materiale inerte prodotto dalle cave. E’ stato però rilevato dal monitoraggio che, a causa delle difficoltà di carattere tecnico ed economico legato al recupero dei rifiuti inerti, il quantitativo sottratto dal materiale di cava autorizzabile per incentivare l’uso del riciclato non rappresenta quanto effettivamente preventivato.
Quanto sopra evidenziato ha reso necessario l'aggiornamento del Piano come previsto dalla L.R. n. 13/2018.
In proposito si precisa che l’attività di aggiornamento prevede un percorso partecipato con le autorità in materia ambientale allo scopo di valutare, rispetto agli scenari elaborati e alle azioni individuate dallo strumento vigente, la necessità di opportune misure correttive.
Si evidenzia comunque che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, per le modifiche minori di piani e programmi che hanno già scontato la Valutazione Ambientale Strategica, “…la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto dell’intervento”. Conseguentemente, l’Autorità competente, nel caso di specie, potrà disporre la procedura di Valutazione Ambientale esclusivamente qualora, espletata la procedura di cui all’art. 12 – “Verifica di assoggettabilità” del D. Lgs. n. 152/2006, siano accertati impatti significativi sull’ambiente.
Da un punto di vista procedurale, in ragione di quanto esposto, l'attività di aggiornamento dovrà essere condotta nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), da espletare contestualmente alla formulazione della nuova proposta dello strumento in parola.
Con riferimento alla procedura di aggiornamento e revisione del Piano, la L. R. n. 13/2018, all'art. 7, commi 4 e 5 prevede che “4. Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere. 5. Costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica”.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con DGR n. 1190 del 05.10.2023 ha avviato l’iter per l’aggiornamento dello strumento di pianificazione vigente (DCR n. 32 del 27.03.2018) con il supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale (ARPAV), allo scopo di analizzare le criticità sopra evidenziate e individuare le opportune misure correttive.
La Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha valutato che la presente proposta di aggiornamento di Piano, sulla base di finalità, fabbisogni e ambiti estrattivi indicati nelle conclusioni dell’originaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al parere della Commissione Regionale VAS n. 116 del 21.05.2014, appare in linea con l’attuale strumento di pianificazione.
Il presente provvedimento adotta quindi la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale, costituita da una “Relazione Tecnica” (Allegato A), un “Rapporto ambientale preliminare” (Allegato B) e dallo “Screening per la valutazione di incidenza ambientale di livello 1” (Allegato C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Ai fini di accertare possibili effetti significativi e negativi di tale proposta secondo i criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell’Allegato I alla Parte II del Codice Ambientale, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, in qualità di struttura proponente, è tenuta a dare seguito alle procedure previste dalla DGR n. 545 del 09.02.2022, trasmettendo la documentazione alla struttura competente individuata nella Commissione Regionale VAS, per l’avvio della procedura della verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
Considerata infine la rilevanza del documento in esame e allo scopo di garantire un percorso ampio e partecipato, parallelamente alla consultazione con i sopracitati soggetti competenti in materia ambientale svolta dall’Autorità competente nel contesto della suddetta procedura, si ritiene opportuno prevedere una fase di consultazione pubblica per dare la possibilità a chiunque di presentare osservazioni pertinenti di carattere ambientale sui documenti adottati, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale. A tal fine, si propone altresì di pubblicare apposito avviso sulla pagina web istituzionale della Regione del Veneto – sezione “Bandi Avvisi e Concorsi” con le disposizioni per la presentazione delle osservazioni attraverso apposita modulistica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTA la L.R. 18.10.1996, n. 32;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 27.03.2018, n. 32;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 09.02.2022, n 545;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 05.10.2023, n 1190;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;
delibera
(L'Avviso di cui al punto 5 è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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