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Bur n. 58 del 03 maggio 2024


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 420 del 16 aprile 2024

Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2024. L.R. 23/02/2016 n. 7, art. 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23/02/2016 n.7 e in riferimento alla L.R. 23/12/2023 n. 32 che approva il Bilancio di previsione e al D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 29 dicembre 2023 n. 25 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026", si stabilisce l'entità dei contributi da erogare a favore dei Comuni, per l'anno 2024, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento di acque minerali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con L.R. 10/10/1989 n.40 la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.

In relazione alle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, l'articolo 15 della citata legge regionale, stabilisce oltre alla corresponsione del canone annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione anche il canone annuo di consumo proporzionale al volume di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati.

Con L.R. 23/02/2016 n.7 “legge di stabilità regionale 2016”, al comma 5 dell'articolo 2 “misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali”, è stato disposto che la Giunta regionale sia autorizzata ad erogare ai Comuni, nel cui territorio insistono stabilimenti con impianti di imbottigliamento di acque minerali, un contributo ripartendolo sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti.

Per l'anno 2024 la Regione del Veneto, con L.R. 22 dicembre 2023 n. 32 che approva il "Bilancio di previsione 2024-2026, ha individuato in € 500.000,00 (cinquecentomila/00) la disponibilità di competenza e di cassa, da ripartire tra i Comuni beneficiari del contributo, nel capitolo di spesa n. 102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti" assegnato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa.

Per l’erogazione del contributo previsto si ritiene di confermare i criteri già stabiliti con le precedenti deliberazioni adottate in attuazione di quanto disposto dalla citata L.R. 7/2016 e, per ultimo, con la DGR n. 542 del 09/05/2023.

Anche per l’anno 2024 il riparto dei contributi a favore dei Comuni va eseguito quindi in misura proporzionale ai metri cubi di acqua minerale e dei suoi derivati, imbottigliati nell'anno 2023 negli impianti siti nel territorio del Comune di riferimento, come risultanti dai dati statistici comunicati dalle ditte concessionarie ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 40/1989.

Inoltre, in attuazione della disposizione del comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n.7/2016 che impone di porre particolare attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei comuni montani, per il calcolo della percentuale di riparto del contributo, si procede raddoppiando il volume dichiarato di acqua minerale imbottigliata nei comuni montani.

Infine, come forma di perequazione, si ritiene congruo un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun Comune sede di impianti di imbottigliamento che hanno prodotto nel corso del 2022.

I Comuni nel territorio dei quali risultano aver sede gli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente, in attività, sono i seguenti: Fonte in provincia di Treviso, Scorzè e Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia, San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, nonché Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio in provincia di Vicenza.

Per le finalità di cui al presente provvedimento si considerano comuni montani, ai sensi della L.R. n. 40/1989, i comuni di Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati nell’anno 2023 come comunicati dai concessionari, si ripartiscono i contributi tra i Comuni aventi diritto, secondo i criteri sopra indicati, riportati nella seguente tabella riepilogativa.

Comuni sede di impianti di imbottigliamento in attività nel 2023

Comuni

Volume imbottigliato

[mc]

Volume di calcolo

(raddoppio per comuni montani)

[mc]

Percentuale di riparto

[%]

Importo contributo proporzionale

[€]

Importo contributo fisso

[€]

Totale contributo

[€]

Fonte

 284,59

284,59

0,012%

53,16 €

€ 10.000

10.053,16

Fossalta di Portogruaro

 -

-

0,000%

 - €

€ 0

0,00

Posina

134.938,39

 269.876,78

11,725%

 50.416,44 €

€ 10.000

60.416,44

Recoaro Terme

98.450,09

 196.900,18

8,554%

 36.783,47 €

€ 10.000

46.783,47

S.Giorgio in Bosco

199.523,00

 199.523,00

8,668%

 37.273,45 €

€ 10.000

47.273,45

Scorzé

 1.311.582,97

1.311.582,97

56,982%

 245.020,48 €

€ 10.000

255.020,48

Torrebelvicino

6.914,00

 13.828,00

0,601%

 2.583,25 €

€ 10.000

12.583,25

Valli del Pasubio

154.887,00

 309.774,00

13,458%

 57.869,75 €

€ 10.000

67.869,75

Totale complessivo

 1.906.580,04

2.301.769,52

100,00%

 430.000,00 €

€ 70.000

500.000,00

 

Si ritiene di disporre che all'impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio pluriennale 2024-2026, esercizio 2024, provveda il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio finanziario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001 - "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la L.R. 22 dicembre 2023, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la L.R. 22 dicembre 2023, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la L.R. 22 dicembre 2023 n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTO il D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 29 dicembre 2023 n. 25 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

VISTA la D.G.R. 22 dicembre 2023 n. 1615 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la D.G.R. n. 36 del 23 gennaio 2024 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2024-2026”

VISTE la D.G.R. n.847 in data 07/06/2016, la D.G.R. n.1883 in data 22/11/2017, la D.G.R. n. 1541 del 22/10/2018, la D.G.R. n. 1272 del 21/09/2021 e la D.G.R. n. 737 del 21/06/2022, DGR n. 542 del 09/05/2023;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2016 il riparto del contributo, pari a € 500.000,00 (cinquecentomila), a valere sul capitolo di spesa n. 102642 “azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall’attività di imbottigliamento di acque minerali- trasferimenti correnti”, da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, come riportato nella premessa del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
  4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;
  5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
  6. di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno e la liquidazione con il presente provvedimento non hanno natura di debito commerciale;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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