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Bur n. 58 del 03 maggio 2024


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 16 aprile 2024

Approvazione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione al Registro regionale dei mediatori culturali, istituito con Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 "Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 3/2024 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie” si definiscono le modalità e i criteri di iscrizione al registro regionale dei mediatori culturali istituito ai soli fini informativi presso la Giunta regionale.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, attraverso la propria programmazione triennale adottata in attuazione della Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9, pone in atto strategie di governo del fenomeno migratorio volte a perseguire l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati con l’obiettivo di debellare qualsiasi forma di svantaggio sociale e discriminazione.

La disciplina del fenomeno immigratorio è delineata a livello nazionale dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. In base all’art. 3, comma 5 del Testo Unico, la Regione persegue “[…] l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”.

In questo contesto normativo, il Consiglio regionale veneto ha adottato con Deliberazione amministrativa n. 93 del 14 giugno 2022 il Piano Triennale di massima 2022-2024 degli interventi nel settore dell’immigrazione che prevede, tra le altre, un’azione orientata a favorire l’inclusione degli immigrati, migliorare l’integrazione e la coesione sociale prevenendo i conflitti sociali attraverso l’istituzionalizzazione della figura del mediatore culturale. Il mediatore si configura come un operatore sociale che funge da collante tra la popolazione immigrata e le istituzioni per garantire e facilitare l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi pubblici, ai servizi scolastici e sanitari, assistendoli pertanto nell’esercizio dei diritti fondamentali e cercando di rimuovere le difficoltà comunicative.

A livello nazionale la figura del Mediatore culturale è prevista dal citato Testo Unico, il quale ha introdotto e riconosciuto per la prima volta la figura come necessaria “al fine di agevolare i rapporti tra singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi” (art. 42, comma 1, lettera d). Viene, inoltre, enunciata l’importanza del loro ausilio rispetto alla comunicazione della scuola con le famiglie degli alunni stranieri (art. 38, comma 7, lettera b).

Secondo quanto previsto dall’art. 42 del Testo Unico, le misure di integrazione sociale dovrebbero essere favorite dalla realizzazione di convenzioni con associazioni per l’impiego di stranieri in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le amministrazioni e gli stranieri regolarmente soggiornanti. In questa logica anche in Veneto sono sorte diverse realtà del Terzo Settore in grado di affiancare le Istituzioni nell’ambito del sistema formativo ed educativo, sanitario, giudiziario e più in generale del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Per tali ragioni, seguendo positive esperienze già attivate da altre Regioni, al fine di promuovere con maggiore incisività il ruolo della mediazione culturale in tutti i settori sopra delineati, con l’art. 3 della Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”  è stato istituito a fini informativi presso la Giunta regionale il Registro regionale dei mediatori culturali, allo scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti.

Il comma 2 dell'art. 3 della norma in parola stabilisce che la Giunta regionale disciplini con apposito provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge, le modalità e i criteri di iscrizione al Registro, nonché la tenuta dello stesso, ivi comprese la comunicazione e diffusione dello stesso nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

La finalità del Registro regionale dei mediatori culturali è di mettere a disposizione di Enti, aziende e Istituzioni, operatori in grado di offrire servizi di comprovata professionalità nel settore della mediazione culturale. Con la creazione del Registro si è cercato infatti di fornire uno strumento regionale che darà modo di fruire più agevolmente delle professionalità presenti nel Veneto. Ciò al fine di perseguire le finalità di integrazione e inclusione sociale proprie della politica di settore, oltre che di favorire la diffusione dell’attività di mediazione culturale che facilita la relazione, la comunicazione e la comprensione tra persone di culture differenti e, quindi, l’accesso ai servizi da parte dei cittadini immigrati.

Le principali competenze e capacità di cui deve essere portatore il mediatore culturale sono la comprensione ed interpretazione del linguaggio in lingua straniera, l’ascolto e la comunicazione con l’altro, la facilitazione dello scambio al fine di prevenire l’insorgere di incomprensioni e conflitti. Il mediatore dovrà inoltre interpretare esigenze e bisogni dell’immigrato relativamente allo specifico progetto migratorio, riconoscerne le caratteristiche culturali, personali e professionali, trasferirgli elementi conoscitivi sulla realtà storico culturale e sociale dell’Italia, esplicitandone modelli e regole dei servizi e rendendo consapevole lo straniero dei diritti e doveri rispetto al contesto sociale di riferimento.

Il Registro, soggetto a revisione triennale, è tenuto presso gli uffici della Direzione Relazioni Internazionali – U.O. Cooperazione internazionale e consultabile sul sito internet della Regione all’indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/immigrazione in forma di elenco secondo un codice alfanumerico corrispondente al numero e anno di iscrizione, con l’indicazione del Paese di provenienza e delle lingue conosciute. Le modalità di consultazione del Registro sono stabilite nell'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante.

Dopo l'acquisizione del parere tecnico della Consulta regionale per l'immigrazione rilasciato in data 13.03.2024, sono pertanto identificati nell’Allegato A al presente atto le modalità e i criteri necessari per l’iscrizione al Registro regionale dei mediatori culturali, nonché le modalità di tenuta dello stesso, ivi comprese la comunicazione e diffusione dello stesso nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Il modello di domanda di iscrizione di cui all’Allegato B, approvato come parte integrante al presente atto, sarà disponibile sulla pagina web: https://www.regione.veneto.it/web/immigrazione.

Fino a quando non altrimenti disposto dalla normativa nazionale di riferimento, l’iscrizione a detto Registro è volontaria e non costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’attività professionale sul libero mercato, né un vincolo per gli enti che intendano avvalersi di tale tipologia di operatore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare l’art. 42, comma 1, lett. d);

VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31.08.1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9, “Interventi nel settore dell’immigrazione”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 93 del 14.06.2022 di approvazione del Piano Triennale di massima 2022-2024 degli interventi nel settore dell’immigrazione;

VISTO l’art. 3 della Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2024 “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di dare atto dell'istituzione del Registro regionale dei mediatori culturali, ai sensi dell’art. 3 della L.R n. 3/2024, della cui tenuta si occupano gli uffici della Direzione Relazioni Internazionali – U.O. Cooperazione internazionale;
  1. di approvare le modalità e i criteri per l'iscrizione al Registro regionale dei mediatori culturali nonché le modalità di tenuta dello stesso, ivi comprese quelle di comunicazione e diffusione nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nel testo di cui all'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante;
  1. di dare atto che il Registro di cui al punto 3. sarà pubblicato sul sito internet della Regione in forma di elenco secondo un codice alfanumerico corrispondente al numero e anno di iscrizione, con l’indicazione del Paese di provenienza e delle lingue conosciute. Le modalità di consultazione sono stabilite nell'Allegato A al presente atto;
  1. di approvare il modello di domanda di iscrizione allegato come parte integrante al presente atto (Allegato B);
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell’esecuzione del presente atto, comprese le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie alla modulistica agli Allegati A e B;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_436_24_AllegatoA_528550.pdf
Dgr_436_24_AllegatoB_528550.pdf

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