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Bur n. 58 del 03 maggio 2024


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 428 del 16 aprile 2024

Approvazione della deroga alla densità massima di piante per ettaro di cui all'Eco-schema 3 "Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico", Reg (UE) 2021/2015 art. 31 - Decreto del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste 23 Dicembre 2022, n. 660087, art. 19, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Regione del Veneto individua tra gli oliveti di particolare valore paesaggistico quelli afferenti alle zone di produzione con denominazione di origine protetta “Garda”, “Veneto Valpolicella”, “Veneto Euganeo e Berici”, “Veneto del Grappa”, per i quali è concessa una densità massima fino a 400 piante ad ettaro per poter beneficiare del pagamento di cui all’art. 19 del D.M. MASAF n. 660087 del 23.12.2022, denominato Eco-schema 3 - “Salvaguardia olivi di valore paesaggistico”. 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) 2015 del 2 dicembre 2021 “recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013” sono individuati gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune.

Nella predisposizione dei propri piani strategici ciascuno Stato membro ha analizzato il proprio contesto, individuando le esigenze specifiche e fissando target connessi al conseguimento degli obiettivi individuati dalla PAC e definendo la strategia e gli interventi che consentiranno di raggiungere i target. Il piano strategico italiano – “Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027”, di seguito PSP 2023-2027, è stato approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022.

Nell’ambito di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, finalizzati all’applicazione di pratiche agricole benefiche per tali ambiti, secondo i settori di intervento definiti all’art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115, i cosiddetti “eco-schemi”.

L’Italia nel proprio Piano strategico per la PAC 2023/2027, ha attivato 5 eco-schemi: “1. Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici”, “2. Inerbimento colturale pluriennali”, “3. Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico”, “4. Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”, “5. Misure specifiche per gli impollinatori”. 

Con il Decreto del Ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” sono state impartite, tra le altre, specifiche disposizioni per l’applicazione dei sopra richiamati eco-schemi, per il periodo di programmazione 2023-2027.

Per quanto concerne l’eco-schema 3 “Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico”,  è previsto un pagamento agli agricoltori e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, individuati e misurati nel SIPA (Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole) con specifiche caratteristiche, tra cui una densità di impianto tra 60 e 300 piante per ettaro, ed obblighi di gestione, fissati all’art. 19 del sopracitato provvedimento ministeriale. 
Il comma 2 dell’art. 19 consente alle Regioni e Province autonome di individuare con apposito provvedimento e a seguito di specifica istruttoria, comprensiva di verifiche in loco, gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro che potranno essere ammissibili al pagamento per l’eco-schema 3. Inoltre tali oliveti sono riportati dall’Organismo pagatore nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente. 

Il Consorzio di tutela Garda D.O.P. per la denominazione dell’olio extra vergine di oliva “Garda” e il Consorzio di tutela Veneto D.O.P. per le denominazioni dell’olio extra vergine di oliva "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa", considerata la finalità del regime di sostegno - ovvero il mantenimento degli oliveti quale patrimonio del paesaggio agrario con importanti funzioni ambientali quali la tutela della biodiversità agricola la prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché la conservazione e valorizzare gli aspetti paesaggistici e storici delle aree olivetate del territorio, tutelando le caratteristiche di un’olivicoltura tradizionale, meno produttiva a quella intensiva,  rispettivamente con note prot. n. 156499 del 27.03.2024 e prot. n. 162265 del 02.04.2024, hanno espresso la necessità di attivazione della procedura di deroga, rilevando l’importanza di tale sostegno anche per le zone di produzione con densità di impianto fino 400 piante ad ettaro, a garanzia così di una più ampia adesione degli agricoltori e per un effetto positivo sul territorio.

Va detto che la stessa attribuzione della denominazione di origine sottende il valore storico e tradizionale della produzione oggetto della tutela, come previsto dalle disposizioni relative al riconoscimento delle DO ed IG; ed è quindi fuor di dubbio che la coltivazione dell’ulivo nelle aree delle denominazioni assume un carattere storico sia da un punto di vista agronomico, con sistemi di gestione che si rifanno a metodi tradizionali,  che paesaggistico, caratterizzando tradizionalmente i territori a queste afferenti.

Analoga richiesta è stata comunicata dalle Organizzazioni professionali agricole che siedono nel Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui alla L.R. n. 32/1999, le quali hanno richiesto alla Regione del Veneto con nota prot. n. 17 del 04.04.2024, acquisita al prot. regionale n. 167565 del 04.04.2024, di esercitare la facoltà di deroga, per consentire l’ammissibilità alle superfici con densità fino a 400 piante ad ettaro, al fine di garantire la valorizzazione e conservazione della coltura tradizionale dell’olivo. 

In relazione quindi alla situazione specifica territoriale regionale, si propone di individuare tra gli oliveti con particolare valenza paesaggistica quelli afferenti alle zone di produzione delle D.O.P. per l’olio extra vergine di oliva con denominazione “Garda”, "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa", la cui delimitazione è disponibile sul sito internet della Regione del Veneto, nel Quadro Conoscitivo del Geo-portale dati territoriali al seguente URL: https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage, avvalendosi della facoltà di deroga di cui all’articolo 19, comma 2 del D.M. MASAF n. 660087/2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare all’articolo 31; 

VISTO il Piano strategico nazionale di attuazione della PAC, valevole per il periodo 2023-2027, nella versione definitiva presentata alla Commissione UE il 15 novembre 2022 e approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final, del 2 dicembre 2022;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.; 

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare quali oliveti di particolare valore paesaggistico, ai fini dell’applicazione dell’art. 19, comma 2 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, quelli afferenti alle zone di produzione delle D.O.P. per l’olio extra vergine di oliva con denominazione “Garda”, "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa", come definiti nei rispettivi disciplinari di produzione;
  3. di esercitare, limitatamente agli oliveti delle zone di produzione delle D.O.P. di cui al punto 2), la facoltà di deroga di cui all’articolo 19 del D.M. MASAF 23 dicembre 2022, n. 660087 e dunque  consentire l’accesso al pagamento dell’eco-schema 3 - “Salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico”, nel rispetto degli impegni stabiliti dal citato decreto, agli agricoltori in attività o gruppi di agricoltori in attività, per il mantenimento e il recupero delle superfici ad olivo con densità comprese tra 300 e 400 piante ad ettaro per ciascun appezzamento/parcella;
  4. di dare atto che, ai fini del SIPA, la delimitazione delle zone di produzione delle D.O.P. “Garda”, "Veneto Valpolicella", "Veneto Euganei e Berici", "Veneto del Grappa" è disponibile sul sito internet della Regione del Veneto, nel Quadro Conoscitivo del Geo-portale dati territoriali al seguente URL:
    https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AgEA – Organismo di Coordinamento nonché all’Organismo pagatore Avepa;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

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