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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 16 aprile 2024
Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano ai sensi dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, con contestuale aggiornamento delle tipologie d'impianto e tipologie di rifiuto a cui applicare il contributo ambientale individuato dall'art. 37 della L.R. n. 3/2000. Deliberazione/CR n. 126 del 27.11.2023.
Con il presente provvedimento si approvano i criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano ai sensi dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Contestualmente viene aggiornato il contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede d’impianto previsto dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. per le tipologie d’impianto e le tipologie di rifiuto.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che stabilisce l’obbligo per le Regioni di predisporre e adottare i piani di gestione rifiuti, è stato approvato il nuovo strumento di pianificazione con Deliberazione del Giunta regionale n. 988 del 09.08.2022, recante l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, in continuità con le finalità e gli obiettivi originariamente determinati dal Piano approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29.04.2015.
L’Aggiornamento di Piano individua, tra le misure correttive attuabili nel nuovo periodo regolatorio 2020- 2030, l’adozione di diversi strumenti di governance della gestione dei rifiuti urbani a livello regionale, tra cui l’applicazione di una tariffa unica di conferimento agli impianti di piano.
L’art. 10, comma 2, della Normativa di Piano, allegata alla DGR n. 988/2022, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA), definisca i criteri per la determinazione della tariffa di conferimento agli impianti.
Nel merito l’introduzione di una tariffa unica di conferimento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR), frazione non riciclabile del rifiuto urbano, degli scarti del suo trattamento e delle frazioni recuperabili risulta indispensabile per attuare l’omogeneità delle tariffe che deve sottendere alla programmazione dei flussi, al fine di garantire equità a tutti i bacini territoriali che insistono nel territorio regionale.
Dato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Normativa di Piano la pianificazione regionale definirà il conferimento dei diversi flussi del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) e degli scarti dal trattamento dello stesso dei singoli bacini territoriali agli impianti di piano, nonché pianificherà il fabbisogno di collocamento degli scarti ottenuti dal trattamento/recupero delle raccolte differenziate dei diversi bacini, tutti i succitati rifiuti saranno assoggettati alla tariffazione unica in quanto rifiuti regolati dalla pianificazione e di origine urbana.
L'art. 10 comma 4 della Norma di Piano prevede che la tariffa unica di conferimento sia applicata a tutti i flussi regolati dalla Regione del Veneto a decorrere dall'anno successivo a quello di approvazione dei criteri per la sua determinazione. Considerato che con DGR/CR n. 126 del 27.11.2023 sono stati adottati i criteri e che la competente Commissione consiliare ha espresso il proprio parere nel corso del 2024, la tariffa unica di conferimento è applicata a tutti i flussi regolati dalla Regione del Veneto a decorrere al 1° gennaio 2025.
L’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali prevede che tale tariffa unica di conferimento sia definita sulla base dei seguenti elementi:
Contestualmente si prevede che il gettito derivante dal contributo incentivante della tariffa unica di conferimento agli impianti affluirà in un apposito fondo regionale definito “Fondo incentivante di Piano” destinato alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati secondo le seguenti linee di finanziamento, determinate secondo le priorità indicate dalla normativa comunitaria e nazionale, oltre che dalle azioni di piano individuate dalla pianificazione:
Conseguentemente, la Segreteria Tecnica, costituita con DGR n. 1495 del 29.11.2022 per l'attuazione delle attività previste dall’Aggiornamento del Piano, ha elaborato, di concerto con un gruppo di lavoro nominato dal Comitato di Bacino regionale e costituito dal personale tecnico dei Consigli di Bacino, il documento “Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano” Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il documento è stato discusso nella seduta del Comitato di Bacino regionale, organismo con compiti di ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale istituito con DPGR n. 118 del 30.12.2022, tenutasi il 10 novembre 2023.
Nel corso di tale seduta, è stato registrato il sostanziale apprezzamento da parte di tutti i Consigli di Bacino e la condivisione del documento sui criteri della tariffa unica predisposto dalla Segreteria Tecnica.
Il Comitato ha inoltre delegato i Direttori dei Consigli di Bacino per la successiva definizione, insieme alla Segreteria Tecnica dell’applicazione dei contenuti del documento per la quantificazione degli importi relativi alle diverse voci ivi definite.
Al fine dell’applicazione dei criteri della definizione della tariffa unica, annualmente sarà necessario quantificare puntualmente la tariffa unica di conferimento, con il supporto e l'avallo del Comitato di Bacino regionale, come previsto dall’art. 24, comma 3 della norma di piano, e in particolare:
Si propone, pertanto, in concomitanza con l’aggiornamento del quadro programmatico di riferimento per l’anno 2025 e per le annualità successive, di demandare l’approvazione della quantificazione della tariffa unica di conferimento al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, secondo le modalità sopra specificate.
La componente perequativa della tariffa unica così determinata verrà comunicata ai Consigli di Bacino per l'inserimento della stessa nei Piani Economici Finanziari relativi alla TARI per l’annualità 2025.
Per la gestione finanziaria connessa a tale componente perequativa, di cui al paragrafo 4.2 dell'Allegato A, viene individuato, come soggetto incaricato alla gestione dei flussi economici, ARPAV, in quanto già individuato nell’ambito della Segreteria Tecnica per la programmazione e verifica dei flussi quantitativi sui quali si basa il calcolo delle componenti perequative sopra richiamate, con copertura dei costi delle risorse umane e strumentali impiegate a valere sulle somme del flusso economico complessivo.
La Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, e in particolare l’art. 37, prevede che la Giunta regionale determini l’entità anche del contributo ambientale a favore della Regione e dei Comuni.
Con la DGR n. 1104 del 2.06.2013 la Giunta regionale ha determinato l'assoggettamento del contributo ambientale alle sole attività svolte in impianti tenuti all'approvazione della tariffa di conferimento ai sensi dell’art. 36 della L. R. n. 3/2000, ossia, alle attività di smaltimento in discarica (Operazione D1).
Contestualmente si è stabilito di applicare il contributo ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 3/2000 secondo i seguenti criteri:
Operazioni di smaltimento D 1
Regione Veneto
Comune sede impianto
Euro/tonnellata
Rifiuti
urbani
0,00
10,33
speciali
5,00
Attualmente il contributo non è applicato a tutti gli impianti di piano previsti dalla pianificazione regionale, ma solamente alle n. 7 discariche attive sul territorio regionale che gestiscono rifiuti urbani.
Alla luce delle criticità emerse nell’attuazione del piano rifiuti approvato nel 2015 e della necessità di sviluppare la strategia regionale di conferimento del RUR, l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali ha evidenziato la necessità di aggiornare tali indirizzi estendendo il contributo ambientale ad altre tipologie di impianti la cui presenza sul territorio genera i maggiori disagi.
Si propone pertanto, a partire dall’01.01.2025, di applicare il contributo ambientale ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 3/2000 a tutti gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, ovvero a tutti gli impianti di piano (ad oggi n. 7 discariche e n. 3 termovalorizzatori).
Per i rifiuti oggetto di regolamentazione ai sensi dell’art. 9, comma 2 della norma di piano, il contributo è stabilito in misura pari a €/t 10,33, a favore dei Comuni ove gli impianti sono ubicati.
Similmente, si stabilisce di determinare il contributo pari a €/t 5,00 per il conferimento, in tutti gli impianti di Piano, di rifiuti non sottoposti alla regolamentazione dei flussi, che di norma sono costituiti da rifiuti speciali.
Si conferma inoltre che la quota di contributo ambientale spettante alla Regione, per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale, non sia dovuta per entrambe le categorie di rifiuti.
Sulla base di quanto esposto si propone pertanto di applicare, a partire dal 01.01.2025, il contributo ambientale ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 3/2000 secondo i seguenti criteri:
Impianti di piano (Allegato 1 dell’Aggiornamento di Piano)
Rifiuti sottoposti a operazioni: D1 per le discariche, D10/R1 per i termovalorizzatori
Regolati ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Norma di Piano
Non regolati
Nel caso in cui il Gestore dell'impianto e l'Amministrazione comunale, abbiano già provveduto o intendano regolare i loro rapporti mediante apposita convenzione, l'ammontare del contributo ambientale riportato nella tabella dovrà essere considerato quale limite massimo applicabile.
Inoltre si conferma quanto determinato con DGR. n. 1104 del 28/06/2013 che prevede che il ristoro dell'eventuale disagio, provocato dagli impianti di gestione dei rifiuti ai Comuni confinanti con quelli in cui lo stesso impianto di gestione è ubicato, sia determinato per un importo non superiore al 20% del contributo ambientale ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 3/2000, attingendo le somme all'interno della quota riconosciuta al Comune sede di impianto.
Inoltre, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 della L.R. n. 3/2000, i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti verranno determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Infine si prevede che con l'entrata in vigore, come sopra descritto, del contributo ambientale previsto per gli impianti di piano, a partire dal 01.01.2025 la DGR. n. 1104 del 28/06/2013 non avrà più efficacia.
Al fine di dar seguito a quanto previsto dall’art. 10, comma 2 della Norma di Piano e del comma 7 dell’art. 37 della L.R. n. 3/2000, con DGR n. 126/CR del 27.11.2023 la Giunta regionale ha adottato i criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
La Seconda Commissione consiliare, competente in materia, preso atto del parere favorevole del Comitato di Bacino regionale espresso nella seduta del 10 novembre 2023 e delle posizioni espresse dai Consigli di Bacino nel corso delle audizioni svolte in data 1° febbraio 2024, nella seduta del 29 febbraio 2024 si è espressa favorevolmente a maggioranza con parere n. 337, acquisito al prot. n. 2961 del 01.03.2024, fornendo alla Giunta regionale alcune raccomandazioni che sono state recepite nel documento “Criteri di definizione e applicazione della tariffa unica di conferimento agli impianti di piano”, Allegato A al presente provvedimento.
In sintesi le modifiche apportate per il recepimento delle raccomandazioni della Seconda Commissione sono le seguenti:
Onde consentire il completo avvio del sistema regolatorio della tariffa unica di conferimento secondo il calendario indicato dalla norma di piano, di cui all’art. 10 comma 4, si potrà, ad invarianza economica, dar avvio sperimentale al sistema nel semestre precedente, al fine di testarne la piena funzionalità e i flussi informativi tra le diverse componenti (Regione, Consigli di Bacino, società di servizio, ARPAV).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 s. m. i.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 s. m. i.;
VISTO l’art. 37, comma 7, della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1104/2013;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 30/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 988/2022;
VISTO l’art. 10, comma 2 della Norma di Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1495/2022;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118/2022;
VISTA la propria Deliberazione/CR n. 126 del 27.11.2023;
VISTO il parere della competente Commissione consiliare n.337 rilasciato in data 29.02.2024;
VISTA l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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