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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 09 aprile 2024
Istituzione della Commissione integrata della protezione civile regionale e approvazione della Disciplina di funzionamento. Legge regionale 1 giugno 2022 n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile", art. 3, comma 4.
con il presente atto si provvede alla istituzione della Commissione integrata della protezione civile regionale e all’approvazione della Disciplina di funzionamento nella quale vengono definiti costituzione, funzioni, competenze, composizione, durata in carica e funzionamento della stessa.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 1 giugno 2022 n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”, all’art. 3, comma 3, lettera a) prevede che la Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalga della Commissione integrata della protezione civile regionale.
La Commissione che opera presso la Presidenza della Giunta regionale, ha lo scopo di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione tra tutti gli assessorati, gli enti e le aziende regionali, gli enti locali, le istituzioni private e il mondo del volontariato che intervengono nelle attività di protezione civile, esprimendosi, tra l’altro, con funzioni consultive e propositive, sul piano regionale di protezione civile.
In particolare, allo scopo di garantire il necessario coordinamento e collaborazione tra i diversi assessorati regionali, enti e aziende regionali, la Commissione esprime il proprio parere sul piano regionale di protezione civile o di stralci funzionali del medesimo, può proporre la realizzazione di studi e progetti in ambito protezione civile e, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, può esprimere pareri in merito ad argomenti di protezione civile.
Al fine di garantire la massima rappresentatività delle strutture regionali si ritiene necessario individuare quali componenti della Commissione, tutti gli assessori regionali, il Segretario di Giunta, il Segretario generale della Programmazione, il Direttore della Direzione del Presidente, i Direttori di Area della Giunta regionale, il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale e il Direttore della Direzione Affari legislativi, mentre, in rappresentanza di agenzie, società, associazioni e volontariato di protezione civile, si ritiene di individuare un rappresentante di: ARPAV, AVISP Veneto Agricoltura, ANBI Veneto, Veneto Strade, ANCI Veneto, UPI Veneto e un rappresentante della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Si propone inoltre una composizione in forma allargata della Commissione, alla quale possono partecipare, oltre ai componenti sopra citati, anche qualificati rappresentanti delle strutture operative e/o dei soggetti concorrenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 della L.R. n. 13/2022 ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
La medesima Legge regionale, all’art. 3, comma 4 affida poi alla Giunta regionale il compito di definire funzioni, costituzione, competenze ed organizzazione della Commissione, di cui all’allegata Disciplina di funzionamento, Allegato A alla presente deliberazione, nel quale vengono specificamente definiti l’istituzione della Commissione, le funzioni e le competenze, la composizione, la durata in carica e il funzionamento.
Si precisa che la Commissione si riunisce di norma una volta l’anno, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della Giunta regionale, operando comunque fino alla nomina della nuova Commissione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
VISTO l’art. 3 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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