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Bur n. 46 del 12 aprile 2024


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 04 aprile 2024

Definizione delle procedure per l'attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a seguito dell'approvazione della declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie Granchio blu "Callinectes sapidus" nel territorio della Regione del Veneto di cui al Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 19 marzo 2024, n. 126916.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale, preso atto del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 19 marzo 2024, n. 126916, con il quale è stata approvata la declaratoria del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu “Callinectes sapidus” verificatosi a partire dal mese di giugno dell’anno 2023 ed ancora attualmente in corso nelle aree del territorio della Regione Veneto indicate nello stesso Decreto, definisce le procedure di competenza della Regione per l’attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilendo che le domande di intervento da presentare entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siano indirizzate direttamente ad AVEPA in base alla modulistica e alle procedure predisposte dalla stessa Agenzia.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38", all’art. 1, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede che il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha anche l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Con Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 9 febbraio 2024, n. 65185, sono state disciplinate le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell’acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all’indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese causati da eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive di cui al D.Lgs. n. 102/2004.

Relativamente al D.M. MASAF n. 65185/2024 è stato attribuito il numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2473 del 14 dicembre 2022, rubricato al n. SA.112747.

La Giunta regionale con DGR n. 165 del 20 febbraio 2024 ha approvato il documento avente ad oggetto “Relazione tecnica a supporto della proposta di declaratoria di calamità naturale a causa dell’evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu “Callinectes sapidus” per l'annualità 2023 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione del Veneto. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii.” e ha formulato richiesta al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, art. 6, della declaratoria dell’esistenza del carattere di calamità naturale a causa dell’evento di diffusione eccezionale della specie aliena invasiva denominata Granchio blu “Callinectes sapidus” nell'anno 2023, nei territori della Regione del Veneto elencati nello stesso documento. Contestualmente, con la sopra citata DGR, sono stati individuati gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 102/2004.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con Decreto 19 marzo 2024, n. 126916, ha approvato la declaratoria del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu “Callinectes sapidus” verificatosi a partire dal mese di giugno dell’anno 2023 ed ancora attualmente in corso nelle aree del territorio della Regione Veneto indicate nello stesso Decreto per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste dal D.Lgs. n. 102/2004.

La Giunta regionale con DGR n. 3549 del 30 dicembre 2010 ha affidato all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) la gestione delle funzioni amministrative, già svolte dai Servizi Ispettorati Regionali dell'Agricoltura, tra le quali, in relazione alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi eccezionali:

  • l’individuazione dei territori colpiti, l’accertamento dei danni da calamità naturali e da eventi eccezionali, l’istruttoria delle domande e la concessione benefici creditizi, l’istruttoria delle domande, l’adozione dei decreti di impegno e liquidazione benefici di cui al D.Lgs. n. 102/2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2004, n. 38”, e alla Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40;
  • l’individuazione dei territori colpiti, l’accertamento dei danni da calamità naturali e da eventi eccezionali e la redazione dei pareri all’INPS per gli sgravi previdenziali e la cassa integrazione operai (art. 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e art. 1, comma 1079, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Legge finanziaria per il 2007), all’Amministrazione finanziaria per gli sgravi fiscali (artt. 28 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91);
  • l’individuazione delle opere di bonifica danneggiate da calamità naturali o da eventi atmosferici di carattere eccezionale di cui al D.Lgs. n. 102/2004 e quantificazione dei danni.

L’affidamento ad AVEPA della gestione delle funzioni già svolte dai Servizi Ispettorati Regionali dell’Agricoltura, previste dal Piano industriale per l’inserimento del personale e la definizione dei servizi territoriali, ai sensi dell’art. 6, comma 1 ter, della Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 e della DGR n. 3549/2010, ha trovato concreta attuazione con la stipula della Convenzione approvata con DGR n. 301 del 15 marzo 2011.

La Giunta regionale con DGR n. 1118 del 12 giugno 2012 ha approvato le direttive per la gestione degli indennizzi per danni alle produzioni agricole causate da eccezionali avversità atmosferiche nell'ambito del D.Lgs. n. 102/2004 ed ha stabilito che compete ad AVEPA la predisposizione della specifica modulistica per la presentazione delle domande e del manuale delle procedure.

Infine, la Giunta regionale con DGR n. 900 del 9 luglio 2020 ha stabilito, per le imprese di pesca e di acquacoltura che intendono rivolgersi all’Amministrazione regionale per l’ottenimento di provvedimenti amministrativi o per l’ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, o che comunque intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o periferica inerenti il settore primario, l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con DGR n. 3758/2004 e con DGR n. 4098/2005, a partire dal 1 novembre 2020.

In relazione a quanto sopra e in considerazione della pluriennale esperienza di AVEPA, cui risulta affidata l’attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria per la concessione e la liquidazione degli aiuti di cui al D.Lgs. n. 102/2004, a parziale modifica di quanto stabilito al punto 5 della DGR n. 165/2024, risulta opportuno che le domande di intervento da presentare entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 102/2004, siano indirizzate direttamente ad AVEPA in base alla modulistica e alle procedure predisposte dalla stessa Agenzia.

Pertanto, entro 45 giorni dalla pubblicazione del D.M. MASAF n. 126916/2024 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le imprese e i consorzi dell’acquacoltura e della pesca interessati potranno presentare, presso l’AVEPA, domanda di aiuto per gli interventi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004, per i danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture conseguenti dell’evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu “Callinectes sapidus”, nell’anno 2023.

La concessione degli aiuti è subordinata all’assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per gli aiuti compensativi e di indennizzo, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 9 febbraio 2024, n. 65185, con il quale sono state disciplinate le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell’acquacoltura e della pesca di cui al D.Lgs. n. 102/2004;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 19 marzo 2024, n. 126916, con il quale è stata approvata la declaratoria del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu “Callinectes sapidus” verificatosi a partire dal mese di giugno dell’anno 2023 ed ancora attualmente in corso nelle aree del territorio della Regione Veneto indicate nello stesso Decreto, in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del D.Lgs. n. 102/2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3549 del 30 dicembre 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 15 marzo 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 900 del 9 luglio 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 20 febbraio 2024;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste 19 marzo 2024, n. 126916 con il quale è stata approvata la declaratoria del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione della specie Granchio blu “Callinectes sapidus” verificatosi a partire dal mese di giugno dell’anno 2023 ed ancora attualmente in corso nelle aree del territorio della Regione Veneto indicate nello stesso Decreto, in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  3. di dare atto che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 20 febbraio 2024 sono già stati individuati gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 102/2004;
  4. di stabilire a parziale modifica di quanto indicato al punto 5 della DGR n. 165/2024, che le domande di intervento di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 102/2004 devono essere presentate ad AVEPA, Sportelli Unici Agricoli delle province competenti, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. MASAF n. 126916/2024, in base alla modulistica e alle procedure predisposte dalla stessa Agenzia;
  5. di subordinare la concessione degli aiuti all’assegnazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli aiuti compensativi di indennizzo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale dell’INPS di Venezia ai fini delle agevolazioni previdenziali di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 102/2004 e del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell’art. 21, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’art. 1, comma 1079, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  7. di dare atto che la presente delibarazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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