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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 26 marzo 2024


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 21 marzo 2024

Indirizzi operativi per la nomina e il funzionamento del collegio consultivo tecnico (CCT) per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro. Artt. 215-219 e Allegato V.2 D.Lgs. 36/2023.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento intende fornire alle Strutture regionali indicazioni generali applicative per la nomina, la gestione e il funzionamento del collegio consultivo tecnico per i contratti di competenza regionale, nonché indicazioni specifiche per i contratti di servizi e forniture.

L'Assessore Manuela Lanzarin per il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto l'obbligo di istituire il collegio consultivo tecnico per la risoluzione delle dispute tecniche che possono insorgere nella fase di esecuzione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea. Tale disciplina è rimasta in vigore fino al 30 giugno 2023 a seguito della proroga disposta dall'art. 51 del D.L. 31  maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,  divenuto efficace il 1° luglio 2023, oltre ad aver consolidato l’istituto in questione negli artt. 215 e ss. del medesimo decreto legislativo e nell’Allegato V.2, ne ha esteso l’obbligatorietà anche ai contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro.

In ambito regionale, con D.G.R. n. 283 del 16 marzo 2021 erano stati approvati gli "Indirizzi applicativi per l'istituzione del collegio consultivo tecnico e per la designazione del presidente". Art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120", con la previsione dell’istituzione di un elenco di esperti da utilizzare per la nomina dei componenti di parte per i lavori di competenza dell’Amministrazione regionale.

Con Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15 aprile 2021, al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 283/2021, è stato approvato l'avviso per la raccolta delle candidature degli esperti finalizzata alla costituzione dell'Elenco in questione.

Successivamente all’adozione degli indirizzi regionali e alla istituzione dell’Elenco regionale, con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022, sono state adottate le "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

In considerazione della difformità degli indirizzi regionali dalle successive disposizioni ministeriali, anche per profili di merito, con D.G.R. n. 1370 dell’11 novembre 2022, si è preso atto del mutamento delle condizioni di fatto e di diritto sulla cui base è stata approvata la D.G.R. n. 283/2021, determinando il conseguente superamento delle disposizioni regionali.

In detta ultima deliberazione si è pertanto stabilito che la selezione degli esperti di parte debba essere effettuata con le modalità di volta in volta individuate dalle Strutture regionali competenti alla realizzazione dell'opera applicando direttamente le disposizioni contenute nelle Linee guida ministeriali di cui al D.M. 12/2022, senza ricorrere all'Elenco regionale abrogato con decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 58 del 27 dicembre 2022, in attuazione della D.G.R. n. 1370/2022.

Con la medesima D.G.R. n. 1370/2022, sono state confermate le modalità di individuazione del componente del collegio con funzioni di presidente in caso di mancato accordo tra le parti in relazione ai lavori di interesse regionale (art. 6, comma 2, D.L. 76/2020).

Ciò premesso, come sopra specificato, la vigente disciplina del collegio consultivo tecnico si rinviene negli articoli dal 215 al 219 del D.Lgs. 36/2023 e nell’Allegato V.2, il quale, per quanto riguarda i requisiti professionali, i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico e i criteri preferenziali per la loro scelta, rinvia alle succitate “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” approvate con decreto n. 12 del 17/01/2022 del MIMS, nelle more dell’aggiornamento delle stesse.

Siffatta disciplina risulta peraltro non esaustiva posto che le Linee guida ministeriali in argomento si occupano esclusivamente  del collegio consultivo tecnico istituito per contratti di lavori e non  per acquisizioni di servizi e forniture.

Per tale ragione, oltre all’esigenza di definire compiutamente i profili organizzativi conseguenti al consolidamento e all’estensione dell’ambito applicativo del collegio consultivo tecnico, si ritiene necessario orientare e uniformare il comportamento delle Strutture regionali fornendo  indirizzi generali  per la nomina, la gestione e il funzionamento del collegio consultivo tecnico per i contratti di competenza regionale, nonché indicazioni specifiche,  per i contratti di servizi e forniture, applicative dei principi desumibili dalle disposizioni statali riguardanti i contratti di lavori.

Risulta al contempo opportuno aggiornare, con i medesimi indirizzi generali, le modalità di individuazione del componente del collegio con funzioni di presidente, in caso di mancato accordo tra le parti, in relazione ai  contratti pubblici di interesse regionale, di cui alla D.G.R. n. 1370/2022, da intendersi pertanto superata e non più applicabile dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si propone pertanto di approvare gli “Indirizzi operativi per la nomina e il funzionamento del collegio consultivo tecnico (CCT) per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro. Artt. 215-219  e Allegato V.2 D.Lgs. 36/2023” di cui all’Allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli articoli da 215 a 219 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l’Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023;

VISTE le Linee guida ministeriali approvate con D.M. 12/2022;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. c), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare gli “Indirizzi operativi per la nomina e il funzionamento del collegio consultivo tecnico (CCT) per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro. Artt. 215-219 e Allegato V.2 D.Lgs. 36/2023” di cui all’Allegato A, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che con l’entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia gli indirizzi approvati con precedente D.G.R. n. 1370 dell’11 novembre 2023;
  4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_261_24_AllegatoA_526742.pdf

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