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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 295 del 21 marzo 2024
Individuazione dei criteri ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2024 (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi Carnivori selvatici per l’anno 2024, secondo le indicazioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamenti UE n. 1407/2013 e ss.mm.ii., n. 1408/2013 e ss.mm.ii. e n. 316/2019).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria" il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio (art. 3 della L.R. 6/2013) che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.
Con Legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2008/122/ce, della comunicazione 2014/c 204/01 nonché modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2017).", l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero territorio regionale.
Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi Carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR n. 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri successivamente riapprovati di anno in anno con modifiche non sostanziali, concernenti in particolare l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti. A tale proposito si richiama, da ultimo, la DGR n. 344 del 23.03.2021, con la quale è stato altresì aggiornato l’iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici (Allegato B a detto provvedimento). Nella premessa di detta deliberazione, sono descritti i passaggi normativi in base ai quali, a tutt’oggi, viene confermata anche per i contributi erogati a titolo di indennizzo per danni causati da fauna protetta, quali appunto i grandi carnivori, la natura di contributi de minimis ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 (quest’ultimo modificato e aggiornato con Regolamento UE 316/2019).
Si dà atto dell’interlocuzione con l’Associazione regionale Allevatori del Veneto (ARAV), la quale, con nota prot. 105349 del 29/02/2024, ha inviato le proprie proposte ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti, aggiornando i valori tabellari di riferimento delle categorie zootecniche più frequentemente oggetto di predazione, che quest’anno riguardano tutte le categorie interessate, in particolare evidenziando i seguenti aggiornamenti:
Inoltre, ARAV evidenzia, come comunicato nel 2022 e nel 2023, l’estrema oggettiva complessità che stanno registrando nel provare a definire criteri omogenei per costruire attendibili tabelle di quotazione di Camelidi oggetto di predazioni, conseguenza della estrema variabilità di presenza di razze di Alpaca sul territorio Veneto.
Con la DGR n. 77 del 29.01.2024 avente ad oggetto “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2024 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all’esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013 (art. 3); DGR n. 1030/2022.”, in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 1030 del 16.08.2022, il riparto delle risorse recate per l'anno 2024 dal fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013 è stato deliberato in via previsionale in euro 260.000,00 per danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell’intero territorio regionale.
Tutto ciò premesso e ritenuto opportuno tenere in considerazione la richiamata proposta dell’Associazione regionale Allevatori del Veneto (ARAV), con il presente provvedimento si procede a:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;
VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;
VISTA la DGR n. 77 del 29.01.2024;
VISTA la DGR n. 1030 del 16.08.2022;
RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019, n. 321 del 17.03.2020, n. 344 del 23.03.2021, n. 289 del 22.03.2022 e n. 561 del 09.05.2023;
VISTA la Legge regionale n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTO l’art. 2, c. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,
delibera
(seguono allegati)
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