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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 23 febbraio 2024


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 12 febbraio 2024

Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Belluno al reinvestimento di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 disponibili al 31 dicembre 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Belluno al reinvestimento di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili al 31 dicembre 2022 per destinarli al recupero di n. 43 alloggi sfitti di proprietà aziendale siti in vari Comuni della Provincia di Belluno.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 prevede, al paragrafo 6.2.3 lettere A) e B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite ordinarie (Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 65) e straordinarie (Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 6) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione della Giunta Regionale, la quale provvede a valutarne la congruenza ed il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.

Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.

Per uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico e, contestualmente, agevolare l'attività di rendicontazione e proposta da parte delle Aziende, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 23 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento, la check list per il rilascio dell'autorizzazione, il facsimile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi.

Si evidenziano di seguito le caratteristiche dei reinvestimenti stabiliti dal Piano strategico, esplicitamente richiamate dalla citata DGR n. 2567/2014, il rispetto delle quali costituisce il presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui trattasi:

  • le proposte di reinvestimento devono riguardare interventi per i quali l'individuazione delle fonti di finanziamento è completa ed approvata definitivamente dall'organo aziendale preposto, poiché non saranno ammesse successive variazioni dei piani finanziari;
  • gli interventi devono essere suddivisi in programmi minimi funzionali allo scopo di consentirne, in ogni caso, la realizzazione anche se parziale;
  • gli interventi possono prevedere l'utilizzo, anche congiunto, dei proventi dalle alienazioni ordinarie/straordinarie e dei finanziamenti previsti nell'ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto;
  • qualora l'entità dei proventi non sia tale da consentire la predisposizione di una proposta appropriata, anche a causa del consistente numero di vendite dilazionate, le ATER possono accantonare temporaneamente le risorse resesi disponibili al fine di raggiungere importi che consentano di elaborare una proposta significativa in termini di programma minimo funzionale;
  • non sono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di interventi già avviati, cioè approvati dall'Azienda e completi di piano finanziario.

Secondo quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017, di modifica del Piano strategico, i proventi reinvestibili sono prioritariamente destinati ad interventi di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non classificabili quale manutenzione ordinaria, sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione che non può essere assegnato a breve a causa dei rilevanti costi di ripristino non compatibili con i bilanci delle ATER.

In tale contesto, l'ATER di Belluno, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 31 ottobre 2023, ha approvato il reinvestimento di quota parte degli introiti delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi ERP introitati al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 e dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011 non ancora reinvestiti, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.2.3 del Piano strategico, come modificato con DCR n. 50/2017, unitamente all’accantonamento di proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi e di unità immobiliari ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 disponibili al 31 dicembre 2022.

Con istanza trasmessa con nota prot. n. 6087 del 17 novembre 2023, acquisita al prot. regionale in pari data al n. 619750, successivamente modificata a seguito di apposita richiesta da parte della Struttura regionale competente con nota prot. n. 6725 del 15 dicembre 2023, acquisita in data 18 dicembre 2023 al prot. regionale al n. 668862, l'ATER di Belluno ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della prescritta autorizzazione al reinvestimento, dichiarando che:

  • dal 1994 al 2022 sono stati venduti n. 635 alloggi, di cui n. 575 ai sensi della L. n. 560/1993, n. 23 ai sensi dell’art. 65 della L.R. n. 11/2001 e n. 37 ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011;
  • l'importo complessivo degli introiti derivanti dalle vendite di cui sopra (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.), ancora disponibili al reinvestimento al 31 dicembre 2022, è pari ad euro 4.261.597,75, di cui euro 665.379,67 derivanti da alienazioni ai sensi della L. n. 560/1993, euro 1.411.732,05 da vendite ordinarie ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001 ed euro 2.184.486,03 da vendite straordinarie ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011.

Sulla base di quanto dichiarato, a fronte di un importo complessivo disponibile al 31 dicembre 2022 di euro 4.261.597,75, l'ATER di Belluno propone il reinvestimento della somma di euro 825.314,53, costituita per euro 450.000,00 da introiti di vendite ordinarie ai sensi della L.R. n. 11/2001 e per euro 375.314,53 da introiti di vendite straordinarie ai sensi della L.R. n. 7/2011, da destinare al recupero di n. 43 alloggi sfitti di proprietà ubicati nei Comuni di Agordo, Belluno, Cencenighe Agordino, Feltre, Limana, Longarone e Sedico, come indicato nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L’Azienda propone inoltre di accantonare la somma residua di euro 3.436.283,22, nelle seguenti modalità:

- euro 3.103.593,38, di cui euro 332.689,83 derivanti da vendite ex L. n. 560/1993, euro 961.732,05 da vendite ex L.R. n. 11/2001 ed euro 1.809.171,50 da vendite ex L.R. n. 7/2011, da destinare ad un apposito fondo del proprio bilancio al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sulle risorse rese disponibili dal Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), da svincolare a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti;

- euro 332.689,84 derivanti da vendite ex L. n. 560/1993 da destinare alla realizzazione di interventi nelle future annualità.

L’intera somma accantonata potrà essere destinata alla realizzazione di interventi nelle future annualità solo previa approvazione di un successivo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione regionale.

Il costo totale degli interventi, previsto in euro 1.575.000,00, è cofinanziato per euro 749.685,47 con fondi PR Veneto FESR 2021-2027 nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) – Area Urbana di Belluno.

La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall’ATER di Belluno.

Le condizioni richieste per l’autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dal punto 6.2.3, lettere A) e B) del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato con DCR n. 55/2013, come modificato con DCR n. 50/2017.

La proposta dell’ATER di Belluno, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere accolta in quanto i reinvestimenti proposti dall’Azienda risultano coerenti con la programmazione regionale in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", art. 65;

VISTA la Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 23 dicembre 2014 avente ad oggetto “Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Criteri per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER e per l’autorizzazione al reinvestimento dei relativi proventi. PCR n. 55 del 10 luglio 2013”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017 “Modifiche al "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto"”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Belluno n. 56 del 31 ottobre 2023;

VISTA l'istanza prot. n. 6087 del 17 novembre 2023, acquisita in pari data al prot. regionale al n. 619750, come integrata con successiva nota prot. n. 6725 del 15 dicembre 2023, acquisita in data 18 dicembre 2023 al prot. regionale al n. 668862;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di autorizzare l’ATER di Belluno al reinvestimento della somma di euro 825.314,53, di cui euro 450.000,00 derivanti dalle vendite ordinarie ai sensi della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ed euro 375.314,53 derivanti dalle vendite straordinarie ai sensi della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, per destinarla al recupero di n. 43 alloggi sfitti di proprietà ubicati nei Comuni di Agordo, Belluno, Cencenighe Agordino, Feltre, Limana, Longarone e Sedico, come indicato nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base a quanto previsto al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013, come modificato con successiva Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017;
  1. di prendere atto dell’accantonamento da parte dell’ATER di Belluno della somma di euro 3.436.283,22, non reinvestita nell’ambito del presente provvedimento, di cui l’importo di euro 3.103.593,38, derivante da vendite di alloggi ex L. n. 560/1993, L.R. n. 11/2001 e L.R. n. 7/2011 come specificato in premessa, potrà essere destinato alla realizzazione di interventi nelle future annualità solo a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti dall’Azienda con il Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), mentre la somma residua di euro 332.689,84 derivante da vendite ex L. n. 560/1993 potrà essere reinvestita senza tener conto del citato vincolo;
  1. di dare atto che il reinvestimento dell’intero importo accantonato di cui al precedente punto 3 potrà avvenire solo previa approvazione di un successivo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione regionale;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_128_24_AllegatoA_523557.pdf

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