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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 16 gennaio 2024


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 09 gennaio 2024

Nuova revisione del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo. Deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79. Deliberazione n. 118/CR del 7 novembre 2023.

Note per la trasparenza

Dando applicazione all’art. 35 della l.r. n. 12/2009 il presente provvedimento approva l’aggiornamento del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD), proposto con deliberazione n. 118/CR del 7 novembre 2023.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha attuato il riassetto dell’intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Con l’art. 2 della citata legge il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche l’accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della Legge regionale n. 3/1976. Successivamente la DGR 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i comprensori di cui sopra, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell’efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima Legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, dispone che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo art. 36.

Al riguardo, il comma 1 dell’art. 36 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, definisca le direttive per la redazione dei Piani di classifica.

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con DGR n. 79 del 27 gennaio 2011 ha approvato il documento, costituente Allegato A al provvedimento medesimo, contenente le “Direttive per la redazione dei Piani di classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2011”.

Deve essere evidenziato che il Piano di classifica costituisce lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l’attività della bonifica e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all’interno di tale perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica. Il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

Il Piano di classifica definisce e quantifica i parametri e gli indici per ciascun beneficio che, concluso l’iter di cui agli artt. 35 e 36, consente al Consorzio di avere gli elementi per determinare l’entità del contributo ricadente sugli immobili. In proposito, l’art. 36 della L.R. n. 12/2009 mette in evidenza che l’attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori tipologie di beneficio in relazione all’evoluzione e all’effettivo esercizio delle funzioni di bonifica.

Le disposizioni dell’art. 35 della L.R. n. 12/2009 stabiliscono le fasi del procedimento che si conclude con l’approvazione del Piano di classifica, approvato dal Consorzio con deliberazione dell’Assemblea. Il comma 3 dell'art. 35 dispone che tali deliberazioni consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, e che dell’avvenuto deposito ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta regionale; quest’ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell’art. 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.

In relazione a quanto sopra, si deve evidenziare che l’originario Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo è stato approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 9/2011 del 13 giugno 2011 e, successivamente dalla Giunta regionale con DGR n. 133 del 11 febbraio 2013, sulla base del parere istruttorio redatto dagli uffici regionali e del parere favorevole n. 261 del 26 settembre 2012 della Quarta Commissione consiliare, allora competente in materia di bonifica.

Successivamente, con deliberazione di Assemblea consortile n. 17/2014 del 5 novembre 2014, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha approvato una prima revisione al Piano di classifica degli immobili, relativa alla riduzione del beneficio della bonifica per specifiche aree poste in prevalenza nella porzione meridionale della provincia di Padova, che la Giunta regionale ha successivamente approvato con DGR n. 144 del 16 febbraio 2016.

Si deve ora evidenziare che il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha approvato, con deliberazione di Assemblea consorziale n. 8/2023 del 27 aprile 2023, una nuova Revisione del Piano di classifica degli immobili, trasmettendolo in data 9 maggio 2023, prot. n. 249019, alla Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 12/2009, art. 35, commi 3, 4 e 5. 

Dell’avvenuto deposito di tale aggiornamento ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 69 del 19 maggio 2023, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviso di deposito non sono stati presentati ricorsi e/o osservazioni alla Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

Ad avvenuta conclusione del periodo di deposito, la Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha sottoposto a istruttoria la nuova revisione del Piano di classifica in oggetto, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari confronti con quanto disposto con le citate Direttive regionali; gli esiti dell’esame della documentazione, completi anche di considerazioni sotto il profilo del merito, sono contenuti nel verbale istruttorio, che costituisce Allegato A al presente provvedimento.

Il verbale istruttorio del 17 ottobre 2023 riporta le valutazioni della Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione in merito alle modifiche proposte dal Consorzio di bonifica relative al Piano di classifica vigente, introdotte per tenere conto dei mutamenti al contesto di riferimento, nel frattempo intervenuti, ovvero inerenti ai seguenti fattori:

  • acquisizione proprietà e gestione impianti idrovori privati da parte del Consorzio di bonifica;
  • aggiornamento indice di comportamento idraulico dei suoli;
  • introduzione del supporto informativo “strade”;
  • precisazioni in merito alla gestione di casi particolari:
    • campi da golf;
    • fabbricati rurali;
    • indice di efficacia della bonifica;
    • erosione delle sponde;
  • introduzione distretti irrigui in pressione e valutazione del beneficio di disponibilità irrigua;
  • disciplina dell’irrigazione a domanda;
  • aggiornamento della mappatura degli scarichi nella rete consortile.

Il suddetto verbale propone di prescrivere che, nell’ambito delle “Disposizioni operative in materia irrigua” sul tema della "irrigazione a domanda" siano specificate tutte le situazioni particolari che possono rientrare nella fattispecie “irrigazione straordinaria”, quali, ad esempio, la richiesta da parte di aziende agricole che non sono frontiste di corsi d’acqua irrigui e che, pertanto, per irrigare devono passare su terreni di proprietà di terzi con le attrezzature irrigue.

Con deliberazione n. 118/CR del 7 novembre 2023, la Giunta regionale, facendo proprio il verbale istruttorio della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, ha approvato la proposta di aggiornamento del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD) ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 12/2009, e ha trasmesso il provvedimento alla competente Commissione Consiliare permanente.

In data 21 dicembre 2023 la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha espresso il parere favorevole a maggioranza n. 324.

Si ritengono, pertanto, soddisfatti i presupposti per poter procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD) ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 12/2009, facendo proprie le valutazioni esposte nel verbale istruttorio della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;

VISTA la Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”;

VISTA la Legge regionale 19 novembre 2010, n. 25 “Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1408 “Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79 “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili”;

VISTA la deliberazione n. 118/CR del 7 novembre 2023, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di aggiornamento del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD);

VISTO l’art. 35, comma 5, della Legge regionale n. 12/2009;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del verbale istruttorio del 17 ottobre 2023, relativo alla Revisione del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD), redatto a cura della Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione che costituisce Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;;
  3. di approvare - sulla base del verbale istruttorio di cui al punto 2. - la nuova Revisione del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD), già approvato con deliberazione assembleare consortile n. 8/2023 del 27 aprile 2023, con la prescrizione che nell’ambito delle “Disposizioni operative in materia irrigua” relativamente al tema della "irrigazione a domanda" siano specificate tutte le situazioni particolari che possono rientrare nella fattispecie “irrigazione straordinaria”;
  4. di dare atto che entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione del previsto avviso di deposito dell’aggiornamento del Piano di classifica di cui al punto 3. non sono stati presentati ricorsi e/o osservazioni alla Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
  5. di disporre che copia delle “Disposizioni operative in materia irrigua” di cui al punto 3., redatto su supporto magnetico, venga depositato agli atti della Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_8_24_AllegatoA_520564.pdf

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