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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 153 del 28 novembre 2023


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1384 del 20 novembre 2023

Definizione di criteri e modalità per il riconoscimento di contributi alle Amministrazioni comunali per la ricomposizione ambientale di aree di cava degradate. Art. 29 della L.R. n. 13/2018. Deliberazione n. 109/CR del 17.10.2023.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si determinano i criteri e le modalità per il riconoscimento di contributi alle Amministrazioni comunali per la ricomposizione ambientale di aree di cava degradate ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 13/2018 (norme per la disciplina dell’attività di cava).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Legge regionale 16 marzo 2018 n. 13 recante “norme per la disciplina dell’attività di cava” promuove, fra l’altro, la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate mediante la concessione di contributi per opere e interventi di interesse pubblico.

In particolare l’art. 29 della legge stabilisce che la Giunta regionale determini, sentita la competente Commissione consiliare, i modi e i criteri per il riconoscimento dei contributi, procedendo poi all’assegnazione dei medesimi.

Con il presente provvedimento, quindi, si intende dare esecuzione a quanto disposto dalla norma citata stabilendo i criteri e le modalità per il riconoscimento di tali contributi, a valere sul capitolo 103736 “contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate – contributi agli investimenti (art. 29, L.R. 16.03.2018, n.13)”, al fine della successiva erogazione.

I contributi sono destinati esclusivamente agli interventi sui siti che sono stati oggetto di attività di cava, come definita all’art. 2 della L.R. n. 13/2018, finalizzata all’estrazione di materiale di II categoria ai sensi del RD 1443/1927. Pertanto sono esclusi dai contributi gli interventi che riguardano siti estrattivi di materiali di I categoria (miniere) nonché escavazioni per finalità diverse dall’attività di cava.

Le aree di cava degradate sono definite dall’art. 29 della L.R. n. 13/2018 come “i siti sui quali si sia svolta attività estrattiva senza che sia stata successivamente eseguita una adeguata ricomposizione ambientale ovvero i siti che, comunque, non sono più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale”.

Rientrano in tale fattispecie sia i siti in cui le attività estrattive sono avvenute antecedentemente al 1975, anno in cui è entrata in vigore la prima legge regionale sull’attività di cava, e pertanto prive dell’obbligo di ricomposizione e di versamento del deposito cauzionale, sia i siti di cave autorizzate che non sono state ricomposte e sulle quali non è stato possibile intervenire per mancanza o insufficienza del deposito cauzionale.

L’art. 29 della L.R. n. 13/2018 stabilisce inoltre che i contributi sono erogati per opere e interventi di interesse pubblico, fermi restando gli adempimenti già imposti a carico del responsabile dell’attività estrattiva.

Ciò premesso, si propongono i seguenti criteri e modalità per il riconoscimento dei contributi.

Possono essere beneficiari del contributo i soggetti pubblici o privati titolari del diritto reale di proprietà dei terreni nei quali ricadano i siti di cave degradate. Ai sensi del comma 4 dell’art. 29 della L.R. n. 13/2018, il contributo è assegnato al Comune interessato il quale provvede all’erogazione a favore dei beneficiari.

In ogni caso il beneficiario del contributo non deve avere partecipato alla titolarità dell’attività estrattiva svoltasi sul sito medesimo.

Gli interventi ammessi al contributo devono interessare aree di cava che rispondano ai seguenti requisiti:

  • i lavori di coltivazione risultano cessati senza che sia stata eseguita un’adeguata sistemazione ambientale del sito, ovvero non siano più correttamente inseriti nel contesto ambientale locale;
  • assenza di un deposito cauzionale a garanzia dei lavori di sistemazione ambientale ovvero, nel caso in cui presente, sia non utilizzabile o di importo insufficiente all’esecuzione degli interventi di ricomposizione autorizzati.

Le opere e gli interventi devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

  • essere di interesse pubblico;
  • essere finalizzati alla rimozione della situazione di degrado, alla messa in sicurezza dei luoghi, al miglioramento e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del sito;
  • non possono comprendere attività commerciali/economiche;
  • i materiali derivanti da eventuali lavori di sbancamento non possono essere utilizzati industrialmente o commercializzati.

Alle istanze da presentare in Comune per essere inoltrate alla struttura regionale competente devono essere allegati i principali elaborati progettuali, recanti i seguenti dati:

  • CUP;
  • titolo intervento;
  • descrizione dello stato di degrado del sito e inquadramento nel contesto ambientale e paesaggistico in cui si inserisce, accompagnato da apposita documentazione fotografica;
  • descrizione degli interventi, proposti anche per stralci funzionali, cronoprogramma, dando evidenza dell’interesse pubblico degli stessi;
  • quadro economico che contempli i costi dell’intervento, inclusi oneri per la sicurezza e IVA, suddivisi per voci di spesa e calcolati sulla base del prezzario regionale;
  • eventuale cofinanziamento;
  • entità dell’importo richiesto.

Non sono ammissibili a contributo interventi che già fruiscono di altri contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo intervento o suo stralcio funzionale.

Gli interventi potranno fruire dei depositi cauzionali escussi, qualora ne sussistano le condizioni di cui alla L.R. n. 13/2018.

Gli esiti dell’istruttoria, con indicazione degli interventi beneficiari del contributo, saranno approvati con provvedimento del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive.

Con Deliberazione n. 109/CR del 17.10.2023 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare le modalità e i criteri ai fini dell’accesso ai contributi per la ricomposizione di cave degradate di cui all’art. 29 della L.R. n. 13/2018.

La Seconda Commissione consiliare in data 3.11.2023 si è espressa sulla proposta di provvedimento con il parere favorevole a maggioranza n. 318.

Con riferimento ai criteri di priorità e alla graduatoria, la Seconda Commissione consiliare ha invitato però la Giunta regionale ad aggiungere il livello di avanzamento progettuale tra i criteri di priorità e a prevedere che la graduatoria abbia durata biennale.

Così, al fine di definire le priorità degli interventi da ammettere a contributo, la struttura competente applicherà i seguenti criteri, in ordine decrescente di priorità e compatibilmente con le somme stanziate:

  • situazioni di degrado che comportano problemi di sicurezza per persone e cose;
  • livello di interesse pubblico dell’intervento;
  • livello di miglioramento delle condizioni ambientali iniziali;
  • livello di avanzamento progettuale.

A seguito della nota di accettazione del contributo da parte del Comune interessato, il Direttore della struttura sopra citata, con proprio provvedimento, dispone la conferma del contributo, effettua le operazioni connesse con l’impegno della somma necessaria e impartisce le ulteriori disposizioni necessarie per l’erogazione dei contributi. Nel caso in cui un intervento sia realizzato con una spesa inferiore a quella indicata nell’istanza di contributo, il finanziamento sarà rideterminato in ragione delle spese effettivamente sostenute.

Sarà onere di ogni soggetto proponente acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati al fine di garantire la legittimità della realizzazione dell’intervento proposto e realizzare l’intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 29 L.R. n. 13/2018, commi 5 e 6, il Comune è tenuto alla vigilanza sull’attività di ricomposizione e a fornire alla Giunta regionale, ovvero alla Struttura regionale competente in materia di attività estrattive, le informazioni sull’andamento dei lavori; in caso di mancata o difforme attuazione dell’intervento, il contributo può essere revocato, valutata la gravità della fattispecie.

A seguito della pubblicazione sul BUR della deliberazione che approva in via definitiva i presenti criteri e modalità, per il riconoscimento ed erogazione dei contributi, i Comuni potranno presentare le richieste di finanziamento degli interventi previsti dall’art. 29 della L.R. n. 13/2018.

Per l’anno 2023 la dotazione finanziaria è pari a 90.000,00 euro e la richiesta di contributo da parte dei Comuni interessati deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della suddetta deliberazione.

Fermo restando i criteri e modi stabiliti dal presente provvedimento, per gli anni successivi a partire dall’anno 2024 le domande dovranno pervenire alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro il 31 marzo di ogni biennio, qualora disponibili le necessarie risorse.

Qualora le relative graduatorie dovessero esaurirsi prima della scadenza biennale, sarà possibile emettere in anticipo un nuovo avviso. Le istanze in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi potranno essere ripresentate per il successivo biennio.

La Struttura regionale competente provvederà altresì a pubblicare opportuno avviso sul BUR e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi entro il 31 gennaio 2024, nonché entro la medesima scadenza per i successivi bienni, al fine di raccogliere le richieste di finanziamento da parte delle Amministrazioni comunali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 109 del 17.10.2023;

VISTO il parere alla Giunta regionale n. 318 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 03.11.2023;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 17 aprile 2012;

VISTA l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTO l’art. 29, comma 3 della Legge regionale n. 13 del 16 marzo 2018 – norme per la disciplina dell’attività di cava.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le modalità e i criteri ai fini dell'accesso ai contributi per la ricomposizione di cave degradate di cui all’art. 29 della L.R. n. 13/2018, come descritti nelle premesse;
  3. di determinare in euro 90.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il 2023 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103736 “contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate – contributi agli investimenti (art. 29, L.R. 16.03.2018, n.13)”;
  4. di dare atto che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa a cui è assegnato il capitolo indicato al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di stabilire che per le obbligazioni successive provvederà con propri decreti il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di cui al punto 3;
  6. di disporre che, per l’anno 2023, i Comuni potranno presentare le richieste di finanziamento degli interventi previsti dall’art. 29 della L.R. n. 13/2018 nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione;
  7. di disporre che, a partire dall’anno 2024, i Comuni potranno presentare le richieste di finanziamento degli interventi previsti dall’art. 29 della L.R. n. 13/2018 entro il 31 marzo di ogni biennio, da finanziare qualora presenti le risorse necessarie;
  8. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di approvare con proprio decreto gli esiti dell’istruttoria sulle richieste presentate dai Comuni, disporre la conferma del contributo, effettuare le operazioni connesse con l’impegno della somma necessaria ed impartire le ulteriori disposizioni per l’erogazione del contributo;
  9. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione consiliare;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

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