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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 115 del 25 agosto 2023


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1034 del 22 agosto 2023

Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di nuovi impianti di innevamento e/o l'ammodernamento di quelli esistenti, l'acquisto di mezzi battipista, l'attrezzaggio per il trasporto di biciclette negli impianti di risalita. Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, art. 16.

Note per la trasparenza

Con legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, all’articolo 16 si prevede la concessione di contributi a favore dei soggetti gestori delle aree sciabili. Tenuto conto degli stanziamenti dei capitoli di spesa afferenti al settore dell’impiantistica funiviaria e della messa in sicurezza delle aree sciabili si intende procedere con l’approvazione di un bando per il finanziamento di sistemi di innevamento programmato, acquisto di mezzi battipista, ed attrezzaggio per il trasporto di biciclette negli impianti di risalita.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, all’articolo 16 si prevede la concessione di contributi a favore dei soggetti gestori delle aree sciabili per la realizzazione e l’ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.

È risaputo che la fruibilità delle aree sciabili e la sicurezza richiesta nella gestione delle medesime aree dipendono anche dalle condizioni di innevamento ed apprestamento del sedime delle piste.

È altresì auspicabile incentivare l’uso estivo degli impianti di risalita al fine di supportare lo sviluppo turistico sempre più attento e sensibile a pratiche e discipline sportive che impiegano le medesime infrastrutture presenti nei territori montani. Ciò in coerenza con gli obiettivi e le azioni riportati nella relazione generale del vigente Piano Regionale Neve, nonché con le azioni di cui al paragrafo A.5.5 del Piano Regionale Trasporti - Veneto 2030 con riguardo all’adeguamento e all’ammodernamento degli impianti per un utilizzo esteso all’intero arco dell’anno.

Conseguentemente, con il presente provvedimento si intende procedere all'assegnazione di contributi per il 2023, mediante specifico bando, per  il perseguimento delle finalità sopradescritte.

Per la disponibilità finanziaria, si propone di utilizzare le risorse vincolate nel risultato di amministrazione per il settore dell’impiantistica funiviaria e della messa in sicurezza delle aree sciabili a valere sui capitoli di seguito indicati:

  • cap. 100680 "interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili - DM 363/2004" per un importo pari ad € 213.932,40;
  • cap. 45615 "interventi per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (L. 140/1999) per un importo pari ad € 1.397.710,03;
  • cap. 104123 "Interventi regionali per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci e sistemi di innevamento programmato- risorse vincolate- contributi agli investimenti (art. 16, L.R 21/2008) per un importo pari ad € 1.681.096,00.

Tale disponibilità finanziaria, che ammonta ad euro 3.292.738,43, in conformità a quanto previsto dall’art.16 della LR 21/2008, viene destinata a favore degli operatori pubblici e privati titolari di una concessione di linea ai sensi dell’art. 18 e/o essere soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio ai sensi dell’art. 30 o dell’art. 41 della medesima legge, da individuarsi mediante un bando pubblico, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, per il finanziamento, attraverso l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto, di interventi di:

  • realizzazione di nuovi impianti di innevamento e/o l’ammodernamento di quelli esistenti;
  • acquisto di mezzi battipista;
  • attrezzaggio per il trasporto di biciclette negli impianti di risalita.

Ciascun operatore potrà presentare domanda di contributo entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del Bando in approvazione nel BUR del Veneto, per un solo progetto, indicando anche la linea di finanziamento relativa all’applicabilità delle norme UE in materia di aiuti di Stato, di cui intende avvalersi.

In proposito, di seguito vengono riportate le opzioni disponibili in base ai diversi regimi di aiuto:

  1. Linea di finanziamento di rilevanza locale, con cui si considerano “non aiuto di Stato” i contributi rilasciati a soggetti che operano a livello locale per impianti ubicati in stazioni di sport invernali con bacino d’utenza di prossimità (local) tali da non alterare la concorrenza o gli scambi intracomunitari, come già stabilito da pregresse Decisioni della Commissione europea quali, ad esempio, la n. 476/2004.
  2. Linea di finanziamento “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di stato “de minimis”.
  3. Linea di finanziamento di esenzione “Regolamento generale di esenzione per categoria c.d. Regolamento GBER”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive.

Gli interventi presentati saranno valutati rispetto ai parametri riportati nell’Allegato A8 "Criteri per l'assegnazione dei punteggi" del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, aventi riguardo la tipologia di intervento, l’entità della spesa ammissibile, l’acquisto di materiale nuovo o usato (con specifico riguardo ai mezzi battipista) l’ammodernamento o la nuova realizzazione di impianto (in relazione invece ai sistemi di innevamento programmato e l’attrezzaggio per il trasporto bici), nonché la rapidità di esecuzione dell’intervento o l’altitudine ove lo stesso avrà luogo (quest’ultimo solo per i sistemi di innevamento programmato).

L’importo massimo della spesa ammissibile a contributo è fissato in € 500.000,00 e l’intensità del contributo per tutte le categorie di intervento sarà pari al 50% della stessa.

Ciò detto, con le risorse sopra indicate e con quelle che si potranno ulteriormente rendere disponibili, si propone di approvare il nuovo Bando (Allegato A) per l’assegnazione di contributi a favore di interventi che, in conformità alla pianificazione regionale, perseguano l’obiettivo di ammodernare i sistemi di innevamento programmato e di acquistare i mezzi battipista per migliorare le condizioni di messa in sicurezza delle aree sciabili, nonché di valorizzare l’uso estivo degli impianti di risalita mediante l’attrezzaggio per il trasporto delle biciclette.

Si provvede altresì all’approvazione dei relativi Allegati A1, A2, A3, A4, A5 , A6, A7, A8, A9, A10 al Bando, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto e di tutti gli atti conseguenti, inclusa l’approvazione della graduatoria di merito per l’assegnazione dei contributi nonché di apportare nel Documento “Disciplinare” (Allegato A2), nell’interesse dell’Amministrazione Regionale, le eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie al fine di definire compiutamente le specificazioni del finanziamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;

VISTA la legge regionale 21 novembre 2008, n 21;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023 – 2025” e successive variazioni;

VISTA la D.G.R. n. 976 dell'11 agosto 2023 "Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025 per l'utilizzo della quota vincolata e accontanata del risultato di amministrazione";

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il bando in Allegato A con i relativi Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, con contributi in conto capitale a fondo perduto per il 2023, diretti:
    • alla realizzazione di nuovi impianti di innevamento e/o l’ammodernamento di quelli esistenti;
    • all’acquisto di mezzi battipista;
    • all’attrezzaggio per il trasporto di biciclette negli impianti di risalita;
  3. di stabilire che i destinatari del bando di cui al punto precedente sono gli operatori pubblici e privati titolari di una concessione di linea ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 21/2008 e/o soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio ai sensi dell’art. 30 o dell’art. 41 della medesima legge;
  4. di dare atto che la disponibilità finanziaria è stabilita in € 3.292.738,43 derivante dalla somma dei fondi disponibili nei capitoli n. 100680 "interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili - DM 363/2004" per un importo pari ad € 213.932,40, n. 45615 "interventi per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune (L. 140/1999) per un importo pari ad € 1.397.710,03, n. 104123 "Interventi regionali per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci e sistemi di innevamento programmato- risorse vincolate- contributi agli investimenti (art. 16, L.R 21/2008) per un importo pari ad € 1.681.096,00;
  5. di determinare in € 3.292.738,43 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti entro il corrente esercizio finanziario;
  6. di dare atto che le risorse di cui al punto precedente verranno erogate in conformità alla disciplina sugli Aiuti di Stato in base al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 (GBER) e al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 (de minimis) nonché in base alle Decisioni della Commissione Europea sulle cosiddette “Stazioni Local”, a seconda del regime opzionato dai beneficiari come previsto dall’allegato bando in approvazione (Allegato A);
  7. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto e di tutti gli atti conseguenti, inclusa l’approvazione della graduatoria di merito per l’assegnazione dei contributi;
  8.  di demandare al Direttore della Direzione infrastrutture e Trasporti di apportare nel Documento “Disciplinare” (Allegato A2), nell’interesse dell’Amministrazione Regionale, le eventuali modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie al fine di definire compiutamente le specificazioni del finanziamento;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1034_23_AllegatoA00_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA01_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA02_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA03_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA04_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA05_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA06_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA07_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA08_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA09_510486.pdf
Dgr_1034_23_AllegatoA10_510486.pdf

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