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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 25 luglio 2023


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 897 del 18 luglio 2023

Aggiornamento della disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e dell'articolo 3 della Legge n. 97/2013, nonché all'iscrizione nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 83 della Legge Regionale n. 33/2002. Revoca della DGR n. 77 del 26 gennaio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si aggiorna la disciplina relativa al procedimento di verifica delle conoscenze professionali, per consentire alla guida turistica, abilitata all’estero, di esercitare stabilmente in Italia la sua professione, nonché di iscriversi nell’elenco regionale delle guide turistiche e si revoca la DGR n. 77/2021 disciplinante la stessa materia.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo” agli articoli 82 e seguenti definisce e disciplina le professioni turistiche di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistico-ambientale.

L’art. 9, comma 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”, ha modificato l’art. 83 della L.R. n. 33/2002, attribuendo alla Giunta regionale e non più alle Province la funzione della tenuta degli elenchi delle professioni turistiche.

Ai sensi del numero 1 della lettera b) comma 1 dell’art. 83 della L.R. n. 33/2002 negli elenchi delle professioni turistiche sono iscritti d’ufficio i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione a seguito di superamento dell’esame.

Per quanto riguarda l’esercizio della professione di guida turistica nazionale da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, che intendono svolgere le attività di guida turistica, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”.

In particolare, l’articolo 1, comma 1 bis del suddetto D. Lgs. n. 206/2007, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, al fine di permettere, ai titolari di tali qualifiche, di esercitare in un altro Stato membro, la professione corrispondente, per l'accesso ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

Si ricorda, in particolare, che, relativamente alla professione di guida turistica, il comma 1 dell’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, così dispone:

“1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”.

Attualmente il Ministero per il Turismo, in attuazione del citato Decreto Legislativo, ai fini del riconoscimento del titolo di guida turistica conseguito in un altro Stato Membro dell’Unione Europea dai professionisti in libertà di stabilimento in Italia, dopo aver accertato la completezza della documentazione presentata dall’interessato, approva un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007.

Ai sensi del citato articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento della qualifica professionale può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, nel caso in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

In particolare, le misure compensative per le guide turistiche abilitate all’estero sono determinate con Decreto del citato Ministero per il Turismo che, alternativamente, individua l’esame orale o il tirocinio di adattamento, determinando altresì la Regione come ambito organizzativo di competenza.

Si ricorda che ciascuna delle suddette misure compensative intende verificare, nella guida turistica abilitata all’estero, la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale, nonché della legislazione nazionale in materia di turismo, al fine del rilascio dell’abilitazione a guida turistica nazionale, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 97/2013.

A seguito del ricevimento di richieste di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell’articolo 3 della Legge n. 97/2013, è stato quindi necessario disciplinare l’organizzazione nel Veneto delle suddette misure compensative, anche ai fini dell’iscrizione dei soggetti abilitati, a seguito di superamento con esito positivo dell’esame orale o del tirocinio, nell’elenco regionale delle guide turistiche di cui all’articolo 83 della L.R. n. 33/2002.

A tale proposito si ricorda la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 26 gennaio 2021, pubblicata nel Bur n. 19 del 9 febbraio 2021, con oggetto: "Disciplina dell’organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell’articolo 22 del D. lgs. n. 206/ 2007 e dell’articolo 3 della L. n. 97/2013, nonché all’iscrizione nell’elenco regionale delle guide turistiche di cui all’articolo 83 della L.R. n. 33/2002".

Inoltre, con lo stesso provvedimento sono stati approvati:

  • l'Allegato A riguardante la: “Disciplina della misura compensativa, consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97”;
  • l’Allegato B riguardante la: “Disciplina della misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm. e dell’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97".

Si ritiene opportuno che la preparazione dei candidati all'esame per l'esercizio della professione di guida turistica si concentri sulle località turistiche al di fuori del Veneto più significative e conosciute, quali le Grandi Città elencate dall’ISTAT, i Comuni capoluogo di Città metropolitana e di Provincia e quelli nominati come siti UNESCO, in modo da permettere ai candidati una conseguente effettiva utilizzazione di tali competenze nell'esercizio della professione di guida turistica sul territorio nazionale.

Allo stato attuale, si ritiene opportuno - in base all'esperienza già maturata nel corso dell'attuazione dei procedimenti di verifica delle conoscenze professionali per guida turistica nazionale - aggiornare il suddetto procedimento, al fine di una sua maggiore chiarezza, efficacia e semplificazione, revocando la citata DGR n. 77 del 2021, a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, sostituendola con le nuove disposizioni contenute negli Allegati A, B e C del presente provvedimento.

Si propone quindi di prevedere, alla lettera a), comma 2, dell’articolo 2 dell’Allegato B del presente provvedimento,  una domanda dell’esame orale sulle principali opere d’arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali localizzate in un Comune estratto a sorte tra i seguenti: Torino, Genova, Milano,  Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania situati  al di fuori del Veneto e presenti nella categoria A “Grandi Città” nella tabella allegata alla nota ISTAT, datata 17 settembre 2020, intitolata: “Classificazione dei Comuni in base alla densità turistica come indicato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 182”, pubblicata nel seguente link   https://www.istat.it/it/archivio/247191

Si propone, inoltre, di prevedere, alla lettera b), comma 2, dell’art. 2 dell’Allegato B al presente provvedimento, una domanda sulle principali opere d’arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali localizzate in uno dei Comuni italiani estratto a sorte dall’elenco di cui all’Allegato A del presente provvedimento.

Il suddetto elenco comprende dei Comuni, situati al di fuori del Veneto e diversi dalle citate Grandi Città, in cui sono inclusi sia i Comuni capoluoghi di Città metropolitana e di Provincia, sia gli altri Comuni italiani i cui nomi sono pubblicati, alla data del 9 febbraio 2023, al link del Ministero della Cultura intitolato SITI  ITALIANI DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.

Dal suddetto elenco sono esclusi dei piccoli Comuni considerati di interesse turistico dall’ISTAT ma con scarsi elementi di interesse storico artistico suscettibili di essere oggetto di quesiti per le guide turistiche   esaminate. 

In conformità al principio di rotazione nelle cariche delle Commissioni si propone di inserire, alla lettera a), comma 1, dell’articolo 3 dell’Allegato B del presente provvedimento, una nuova disposizione che consenta la funzione di Presidente della Commissione, ad un Dirigente della Direzione Turismo o, in alternativa, ad un dipendente della Direzione Turismo titolare di Elevata qualificazione ai sensi della DGR n. 325 del 29 marzo 2023.

Si propone, inoltre, al comma 1 dell’articolo 4 dell’Allegato B del presente provvedimento, una nuova disposizione organizzativa, che precisa le funzioni del Direttore della Direzione Turismo in materia di esame.

Si propone, inoltre, al comma 3 dell’art. 6 dell’Allegato B al presente provvedimento, una nuova disposizione  che preveda per il candidato, in caso di valutazione finale non favorevole, a seguito di apposita domanda, di ripetere l'esame orale non prima di dodici  mesi dall'esame sostenuto, anziché dopo sei mesi, al fine di una maggiore preparazione nelle materie oggetto d'esame.

Per gli stessi motivi di cui sopra, si propone, al comma 4 dell’art. 6 dell’Allegato C al presente provvedimento, una nuova disposizione che consente la facoltà di effettuare la prova dell'esame orale, dopo dodici mesi dalla conclusione del tirocinio con esito negativo, anzichè dopo sei mesi.

Pertanto si propone l'approvazione dei seguenti Allegati al presente provvedimento:

- Allegato A riguardante l’”Elenco dei Comuni italiani diversi dalle Grandi Città elencate dall’ISTAT e situati al di fuori del Veneto”;

- Allegato B riguardante la “Disciplina della misura compensativa, consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D.Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97”;

- Allegato C riguardante la “Disciplina della misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell’articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97".    

Infine, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Turismo, sia dell’esecuzione del presente provvedimento, quale organo tecnico, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, ampliando le competenze a lui assegnate dalla DGR n. 1997/2018, sia di apportare modifiche non sostanziali agli Allegati A, B e C del presente provvedimento, qualora si rendesse necessario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI la Direttiva n. 2005/36/UE del Parlamento Europeo; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013; la legge 6 agosto 2013, n. 97; l’articolo 22 del D.lgs. n. 206/2007; la l.r.  4 novembre 2002, n. 33; la l.r. 31 dicembre 2012, n. 54; la l. r. 29 dicembre 2017, n. 45; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 77/2021; la DGR n. 325/2023; il DDR del Direttore della Direzione Turismo n. 103/2021

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'aggiornamento della disciplina dell’organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e dell’articolo 3 della Legge n. 97/2013, nonché all’iscrizione nell’elenco regionale delle guide turistiche di cui all’articolo 83 della Legge Regionale n. 33/2002;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recanteElenco dei Comuni italiani diversi dalle Grandi Città elencate dall’ISTAT e situati al di fuori del Veneto”;
  4. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante la “Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.”;
  5. di approvare, per i motivi citati in premessa, l’Allegato C, parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento recante la “Disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.”;
  6. di revocare, per i motivi citati in premessa, dalla data di pubblicazione nel Bur del presente provvedimento, la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 26 gennaio 2021, avente per oggetto: "Disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e dell'articolo 3 della L. n. 97/2013, nonché all'iscrizione nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002” e di sostituirla con il presente provvedimento;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del presente provvedimento, come precisato in premessa e di apportare modifiche non sostanziali agli Allegati A, B e C del presente provvedimento, qualora si rendesse necessario;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito istituzionale della Regione Veneto e sul portale del turismo.

(seguono allegati)

Dgr_897_23_AllegatoA_508350.pdf
Dgr_897_23_AllegatoB_508350.pdf
Dgr_897_23_AllegatoC_508350.pdf

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