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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 14 luglio 2023


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 11 luglio 2023

Approvazione dei criteri di assegnazione ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda per contributi agli investimenti per la messa in sicurezza ed a sostegno della navigazione interna lacuale, con l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, commi 134-138 della Legge 30.12.2018, n. 145. Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto e ogni Comune beneficiario. Integrazioni alla D.G.R. n. 3012/2008.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda. Si tratta di contributi agli investimenti assegnati ai Comuni rivieraschi, in attuazione del combinato disposto di cui all’art. 2 della Legge regionale 28.01.1982, n. 8, all’art. 2, comma 1, della Legge regionale 20.01.1988, n. 1 e dell’art. 1, commi 134-138, della Legge 30.12.2018 n. 145. Nello specifico i contributi vengono assegnati per interventi di ripristino e messa in sicurezza nell’ambito delle zone portuali interessate da concessioni demaniali in essere. Per la disciplina dei rapporti tra le Parti si approva lo schema di Accordo tra Regione del Veneto e ogni Comune rivierasco beneficiario del finanziamento.
Inoltre anche ai fini di dare maggiore chiarezza in merito alle procedure di approvazione dei medesimi interventi in ambito delle zone portuali del Lago di Garda, viene integrata la D.G.R. n. 3012/2008.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto della Legge regionale 28.01.1982, n. 8 e della Legge regionale n. 1 del 20.01.1988, la Regione del Veneto attua provvedimenti per interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda e per tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad Enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per l’attuazione di detti interventi.

In attuazione degli artt. 7 e 8 della Legge regionale n. 52 del 01.12.1989 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda”, ed a seguito delle DD.GG.RR. n. 4221 del 28.12.2006 e n. 1780 del 01.07.2008, gli otto Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda hanno ricevuto dalla Regione del Veneto la delega per la gestione, la vigilanza ed il rilascio delle concessioni demaniali delle zone portuali.

Di seguito si riporta il dettaglio delle 26 zone portuali interessate da concessioni demaniali in essere, ripartite tra gli otto Comuni:
 

Id

COMUNE

Id_ZP

ZONA PORTUALE DI

1

CASTELNUOVO DEL GARDA

1

CAMPANELLO

2

PESCHIERA DEL GARDA

1

CANALE MERCANTILE

2

CANALE DI MEZZO

3

PESCHIERA PORTO

4

CAPPUCCINI

5

BERGAMINI

6

FORNACI

3

LAZISE

1

PACENGO

2

LAZISE VECCHIO      

3

LAZISE NUOVO

4

BARDOLINO

1

CISANO

2

BARDOLINO CENTRO

5

GARDA

1

GARDA VECCHIO

2

GARDA NUOVO

3

SAN VIGILIO

6

BRENZONE SUL GARDA

1

CASTELLETTO

2

MAGUGNANO

3

PORTO

4

ASSENZA

7

MALCESINE

1

CASSONE

2

MADONNINA

3

MALCESINE CENTRO

4

RETELINO

5

NAVENE

8

TORRI DEL BENACO

1

TORRI DEL BENACO CENTRO

2

PAI

Totale zone portuali      26

 

Gli otto Comuni sopra elencati sono anche interessati, attraverso le suddette zone portuali, dal trasporto pubblico su acqua.

Nel corso dell’anno 2022, con nota protocollo regionale n. 129258, la Regione del Veneto ha invitato i Comuni rivieraschi ad effettuare una ricognizione del fabbisogno degli interventi manutentivi straordinari all’interno delle sopra elencate zone portuali.

Sono state così individuate le necessità di interventi, i più ricorrenti dei quali sono risultati essere:

  • dragaggi per accessibilità nautica ai porti;
  • segnaletica delle vie navigabili (a mero titolo esemplificativo: boe, gavitelli e pannelli);
  • manutenzione straordinaria come gli adeguamenti ed il ripristino dei moli, delle banchine, dei piazzali, delle catenarie e delle pavimentazioni;
  • impianti per la sicurezza e l’accessibilità nautica.

La Legge 30.12.2018, n. 145, “Bilancio di previsione per lo Stato dell’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” assegna alle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La Legge statate n. 145/2018 ha assegnato alla Regione del Veneto per l'annualità 2024 la somma complessiva di Euro 22.697.750,00,  per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

Conseguentemente sono stati stanziati con L.R. n. 32 del 23/12/2022 sul Bilancio di previsione 2023 - 2025, per l’esercizio finanziario 2024, Euro 3.715.477,70 per gli interventi in argomento sulle sponde venete del Lago di Garda.

Con tali risorse si propone alla Giunta regionale di cofinanziare, gli interventi che ogni Comune presenterà sulle zone portuali in argomento, ripartendo i contributi proporzionalmente al numero di zone portuali (26 complessive) interessate da concessioni demaniali in essere e con obbligo di cofinanziamento da parte dei Comuni stessi in non meno del 30% del contributo assegnato, portando così l’importo complessivo del finanziamento a disposizione per gli interventi di messa in sicurezza ed a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda ad Euro 4.830.121,01.

Per la ripartizione dei contributi verrà tenuto conto che con D.G.R. n.1652 del 19.12.2022 è stato assegnato al Comune di Peschiera del Garda l’importo di Euro 122.000,00 per “interventi straordinari di dragaggi volti a ristabilire la navigabilità in alcuni porti pubblici in gestione al Comune, allo stato attuale inagibili poichè insabbiati” e con D.G.R. n. 514 del 09.05.2023 è stata approvata la “Programmazione di un contributo in conto capitale al Comune di Brenzone sul Garda per lavori di riqualificazione del pontile di Magugnano scalo della navigazione pubblica di linea. L.R. 28.01.1982 n. 8” per l’importo di Euro 260.000,00 ricadenti nelle stesse tipologie di fabbisogni manutentivi della presente deliberazione.

Solo successivamente alla presentazione da parte di ogni singolo Comune dell’elenco degli interventi ed alla verifica della loro ammissibilità al finanziamento sarà possibile conoscere il quadro complessivo dei fabbisogni economici per procedere al conseguente loro riparto che verrà effettuato dalla competente Direzione Infrastrutture e Trasporti tenuto conto degli importi sopra richiamati già assegnati ai Comuni.

Eventuali economie derivanti dall’assegnazione dei contributi sopra descritti saranno ripartite, a cura della Direzione Infrastrutture e Trasporti, tra gli altri Comuni rivieraschi proporzionalmente al numero di zone portuali interessate da concessioni demaniali in essere.

Si propone altresì che, in via prioritaria, gli interventi ammessi al finanziamento siano rivolti a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accessibilità nautica nelle zone portuali, mentre si ritiene non siano ammessi al finanziamento interventi di potenziamento o ampliamento delle infrastrutture esistenti.

Al fine di poter verificare preliminarmente all’avvio delle progettazioni le citate caratteristiche di ammissibilità al contributo, si propone di richiedere ai Comuni, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione e prima della firma dell’accordo di programma, la trasmissione di un elenco di interventi proposti con relativa documentazione contenente:

  • il titolo dell’intervento;
  • una breve descrizione tecnica;
  • una planimetria di inquadramento territoriale;
  • un quadro economico;
  • dichiarazione della quota di cofinanziamento coperta dal Comune (almeno 30% per quanto sopra esposto);

per la conseguente approvazione da parte della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Per la disciplina degli interventi che saranno ammessi a contributo, e per il rispetto degli adempimenti che la Legge 145/2018 prevede in tema di codice unico di progetto (C.U.P.), di classificazione degli interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (B.D.A.P.), di monitoraggio e di tempistiche di affidamento ed esecuzione lavori, sarà necessario concludere uno specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della Legge regionale n. 35/2001, il cui schema è riportato nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

La sottoscrizione dell’Accordo sarà subordinata alla conferma del contributo mediante il relativo atto d’impegno contabile alla cui assunzione provvederà con propri atti, entro il 30 ottobre 2023 come previsto dalla Legge 145/2018, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Inoltre, l’Accordo prevede una serie di norme relative a:

  • modalità di presentazione dei progetti;
  • criteri e condizioni per l’ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti coerentemente alle finalità della presente delibera;
  • criteri di erogazione del contributo.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa, è stabilito altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono-programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.

Si ritiene inoltre in sede di approvazione del presente provvedimento di modificare le procedure di approvazione per interventi rientranti nell’ambito delle zone portuali del Lago di Garda, di cui alla D.G.R. n. 3012/2008 che ha completato il processo di delega in materia di porti lacuali e ha dettagliato il tema della pianificazione delle zone portuali (c.d. “Piano Porti”).

Giova ricordare che le zone portuali del Lago di Garda sono state oggetto nel 1981 di consegna da parte dello Stato alla Regione, sulla base della Legge n. 281/1970, mediante appositi verbali di trasferimento unitamente a planimetrie allegate e successivamente, come in precedenza richiamato, le medesime sono state oggetto di delega da parte della Regione del Veneto agli otto Comuni interessati.   

I Comuni, in sede di prima applicazione, hanno adottato i “Piani Porto” relativi alle singole zone portuali, successivamente trasmessi ed emendati dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 880/2009 e quindi definitivamente approvati dalle rispettive Amministrazioni  comunali.

In particolare, la D.G.R. n. 3012/2008, per quanto riguarda le successive modifiche dei “Piani Porto”, stabilisce che “Eventuali modifiche adottate dal singolo Comune alla parte di Piano porti di propria competenza sono approvate dalla Giunta regionale previa verifica della loro compatibilità e coerenza con la rimanente pianificazione [intendendosi per “rimanente pianificazione” le pianificazioni urbanistiche e territoriali (P.T.R.C., P.T.C.P., P.A.T., P.R.G.)]. Le modifiche non sostanziali al piano sono approvate dal dirigente del Servizio Ispettorati di porto della Direzione Mobilità” (oggi Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione).

Al fine di dare maggiore chiarezza in merito alle procedure di approvazione dei medesimi interventi in ambito delle zone portuali del Lago di Garda e di precisare quindi quali siano le “modifiche non sostanziali” richiamate nella D.G.R. n. 3012/2008, si determina che le modifiche sostanziali al Piano Porti, la cui competenza di approvazione è della Giunta regionale, consistono in ogni intervento interno al perimetro di delimitazione della zona portuale stessa come da planimetrie delle aree allegate ai verbali di trasferimento sottoscritti nel 1981 tra lo Stato e la Regione del Veneto, che non rientri nella destinazione portuale o che non abbia finalità riferite alla portualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione per lo Stato dell’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 28.01.1982 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti”;

VISTA la Legge regionale n. 1 del 20.01.1988 “Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna del lago di Garda”;

VISTA la Legge regionale n. 52 del 01.12.1989 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”;

VISTA la Legge regionale n. 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la Legge regionale n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;

VISTE le DD.GG.RR. n. 4221 del 28.12.2006 e n. 3012 del 21.10.2008;

VISTO l’art. 2, co. 2, lettera f  della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che il contributo agli investimenti a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda per l’anno 2024 ammonta complessivamente ad Euro 3.715.477,70 con l’utilizzo delle risorse previste dall’articolo 1, commi 134-138 della Legge 30.12.2019, n. 145;
  3. di stabilire che il contributo di cui al precedente punto 2 sarà ripartito tra i Comuni rivieraschi proporzionalmente al numero di zone portuali interessate da concessioni demaniali in essere;
  4. di approvare, ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al precedente punto 2, lo schema di Accordo di Programma, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con le singole Amministrazioni comunali ammesse a beneficiare del contributo, da concludere secondo le procedure di cui all’art. 32 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 35;
  5. di incaricare l’Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, di apportare eventuali modifiche non sostanziali dello schema di Accordo di cui all'Allegato A nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
  6. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dei previsti Accordi di Programma di cui al precedente punto 4;  
  7. di stabilire che preliminarmente alla firma dell’Accordo di programma, ai fini delle verifiche di ammissibilità degli interventi alle finalità poste per l’erogazione del contributo, i Comuni, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.V. della presente deliberazione, dovranno trasmettere un elenco di interventi proposti con relativa documentazione contenente:
  • il titolo dell’intervento;
  • una breve descrizione tecnica;
  • una planimetria di inquadramento territoriale;
  • un quadro economico;
  • dichiarazione della quota di cofinanziamento coperta dal Comune (almeno 30% per quanto sopra esposto)

per la conseguente approvazione da parte della Direzione Infrastrutture e Trasporti del riparto dei relativi contributi;

  1. di stabilire che eventuali economie derivanti dall’assegnazione dei contributi saranno ripartite secondo criteri di proporzionalità a cura della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
  2. di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti con le risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 104629 ad oggetto “Interventi a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda - contributi agli investimenti (L.R. 20.01.1988, n. 1, art. 1 commi 134-138 L. 30.12.2018, n. 145)”, nei limiti delle risorse in esso destinate, pari ad Euro 3.715.477,70 per l’annualità 2024;
  3. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  4. di dare atto che l’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari avverrà secondo le modalità previste dall’art. 54 della Legge regionale n. 27/2003;
  5. di determinare che le modifiche sostanziali al Piano Porti riguardano ogni intervento interno al perimetro di delimitazione della zona portuale stessa come da planimetrie delle aree allegate ai verbali di trasferimento sottoscritti nel 1981 tra lo Stato e la Regione del Veneto che non rientri nella destinazione portuale o che non abbia finalità riferite alla portualità;
  6. di incaricare l’Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_839_23_AllegatoA_507743.pdf

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