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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 26 maggio 2023


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 585 del 19 maggio 2023

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato", per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede ad approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione del contributo statale “regionalizzato” per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2023.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con l’approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” la Regione del Veneto promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali con l’obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, definendo, attraverso l’adozione del Piano di riordino territoriale, i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.

L’associazionismo intercomunale rappresenta lo strumento per recuperare competitività nella gestione delle funzioni e dei servizi a livello locale. Attraverso le forme di cooperazione tra Enti locali è possibile conseguire una dimensione economicamente conveniente nell’erogazione dei servizi e adempiere alle competenze secondo principi di efficienza ed economicità.

In base all’art. 10 c. 2 della L.R. n. 18/2012 la Giunta Regionale determina i criteri per l’assegnazione dei contributi statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese per l’organizzazione e la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali.

In base all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa.

Con nota del 18 gennaio 2023 prot. n. 32747 a firma dell’Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2023. Con deliberazione n.35 dell’8 marzo 2023 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le Regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali. Nel rispetto dei criteri stabiliti nella predetta Intesa, il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale - con nota del 4 aprile 2023 ha comunicato l’importo assegnato alla Regione del Veneto, pari a € 1.495.806,44.

Tali fondi statali saranno contabilmente accertati al cap. 100307 dell’Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, con apposito successivo provvedimento.

Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 e della conclusione dell’attività di revisione organica della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni, la legge di conversione n. 15 del 25.02.2022 del D.L. n. 228 del 30.12.2021 c.d. “Milleproroghe” ha differito al 31.12.2023, il termine entro il quale i Comuni di ridotte dimensioni demografiche sono tenuti ad esercitare in forma obbligatoriamente associata le restanti funzioni fondamentali.

Con deliberazione n. 39/CR del 07.04.2023 la Giunta Regionale ha approvato la proposta per l’aggiornamento del Piano di riordino territoriale ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione alla I Commissione consiliare per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 8 c. 8 della L.R. n. 18/2012. Il percorso razionalizzazione istituzionale delineato nel nuovo Piano di riordino territoriale conferma la volontà della Giunta regionale di consolidare le reti associative definite dalle Unioni di Comuni e dalle Unioni montane, considerate strategiche per lo sviluppo dell’area di riferimento e in grado di garantire il governo del territorio, con dimensioni e risorse adeguati ai bisogni locali.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi fondamentali il cui rispetto è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:

  1. la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14, c. 29, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che “i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;
  2. il principio di integralità della funzione, che risponde alla ratio di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:
    • oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;
    • soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi e dei principi sopra esposti, con il presente provvedimento si propone quindi:

  1. la destinazione vincolata dei fondi statali ai sensi dell’art. 53, c. 10, della L. n. 388 del 23/12/2000 e art. 9, c. 1, lett. a) dell’Intesa n. 936/CU alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;
  2. di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni montane, in continuità con il 2022 e in ragione delle spese correnti sostenute dalle Unioni montane nell’ultimo biennio per l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali per conto dei comuni di appartenenza, nella misura dell’80% a favore delle Unioni di Comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;
  3. di rinviare ad altro provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, in esito alle attività istruttorie, l’assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

La competente Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, in osservanza del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 241199 del 05 maggio 2023, ha chiesto agli organismi di rappresentanza degli enti locali (Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto) di esprimere un parere in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative, rispetto alla quale i suddetti organismi hanno espresso parere favorevole.

L’Ufficio di presidenza del CAL ha ritenuto di esprimere parere favorevole in relazione al presente provvedimento nella seduta dell’11 maggio 2023.

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 2, della L.R. 18/2012, vengono pertanto stabiliti per l’anno 2023, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il modello di richiesta dei contributi, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del D. Lgs.18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

VISTO il D.L. 31.12.2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”;

VISTA la Legge 25.02.2022, n. 15 di conversione del D.L. n. 228 del 30.12.2022;

VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in Conferenza Unificata;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”, come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012”;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 23 Dicembre 2022, n.31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la L.R. 23 Dicembre 2022, n.32 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 60 del 26.01.2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la DGR. n.1665 del 30.12.2022 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il Decreto n.71 del 30.12.22 del direttore dell’Area risorse finanziarie strumentali ICT e enti locali di Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2023-2025;

VISTO il parere favorevole espresso da Anci Veneto con nota prot n.1683 del 05.05.2023;

VISTO il parere favorevole espresso da Uncem – Delegazione Regionale Veneto con nota prot. n. 42 del 09.05.2023;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. n. 7219 del 12 maggio 2023.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento al rispetto dei principi fondamentali in esse enunciati;
  2. di approvare i criteri e le modalità, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione e l’erogazione del contributo statale “regionalizzato” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2023, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata, pari a € 1.495.806,44 e trasferite dal Ministero dell’Interno;
  3. di dare atto che la domanda per l’assegnazione del contributo statale “regionalizzato” deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all’Allegato B per le Unioni di Comuni o all’Allegato C per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati”, non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di determinare in € 1.495.806,44 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100892 denominato “Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per il sostegno dell’associazionismo comunale” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023;
  6. di dare atto che la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
  7. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  9. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l’impegno con gli appositi atti di cui al punto 5, rientra nel documento di programmazione DEFR 2023-2025;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 c. 1 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
  11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_585_23_AllegatoA_503793.pdf
Dgr_585_23_AllegatoB_503793.pdf
Dgr_585_23_AllegatoC_503793.pdf

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