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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 559 del 09 maggio 2023
Criteri generali e definizione delle modalità di erogazione di contributi alle province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all'art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Deliberazione n. 38/CR del 29 marzo 2023.
A seguito dell’espressione del prescritto parere della Seconda Commissione consiliare, con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce i criteri generali e le modalità di erogazione di contributi alle province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all’art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Tra le modalità di tutela dei beni paesaggistici si inserisce l’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, quale “… atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o di altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”.
Tale autorizzazione compete alla Regione, ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, che può tuttavia: “…. delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.
Con la legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio’ in materia di paesaggio”, è stato aggiunto alla L.R. n. 11/2004 il nuovo Titolo V bis – Paesaggio.
Riguardo alle competenze in materia di paesaggio l’art. 45 bis, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 così recita:
2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a:
a) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice;
b) l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
c) l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.
Con i successivi artt. 45 ter, quater, quinquies e sexies sono state disciplinate le competenze in materia paesaggistica della Regione (art. 45 ter), dei comuni (art. 45 quater), degli enti parco (art. 45 quinquies) e delle province (art. 45 sexies).
È da evidenziare, in particolare, come le competenze delle province non comprendano soltanto le funzioni proprie su materie assegnate (es. linee elettriche e impianti di risalita), ma anche “in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco degli enti idonei”.
La tenuta di detto elenco, il suo aggiornamento e la pubblicazione sono compiti assegnati dalla L.R. 11/2004 (art. 45 ter – Competenze della Regione, comma 4) al dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio.
Nel corso del tempo l’elenco è stato aggiornato diverse volte ogni anno, a seguito delle variazioni nell’organizzazione degli enti delegati. Con la pubblicazione dei decreti di revoca o di attribuzione delle deleghe, è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione anche l’elenco aggiornato degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Nel corso degli anni si è assistito ad un costante e progressivo aumento del numero di restituzioni delle deleghe paesaggistiche da parte di comuni, soprattutto di piccole e medie dimensioni, non più in grado di garantire la separazione tra attività edilizia e paesaggistica come richiesto dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Invero, le province (TV, PD, RO, VR, VI) e la Città Metropolitana di Venezia hanno visto accrescere il numero di comuni in sostituzione dei quali sono chiamate ad esercitare le funzioni in materia paesaggistica e, quindi, il numero di istanze ricevute con tutte le conseguenze in materia di organizzazione, costi e personale.
A tal proposito, avendo la Regione Veneto assegnato un contributo straordinario alle province per l’anno 2022 per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica proprio a fronte dell’aumentato numero di autorizzazioni paesaggistiche anche in virtù delle notevoli agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale in materia di attività edilizia (Bonus 110%, Sismabonus, ristrutturazione, ecc..), in sede di rendicontazione di tale contributo tutte le province hanno quantificato il numero di istanze e di rilasci dal 2019 al 2022.
La rendicontazione ha fatto emergere non solo il numero esponenzialmente aumentato di pratiche negli ultimi tre anni, ma anche le difficoltà gestionali da parte delle strutture provinciali: alcune province, infatti, hanno dovuto ricorrere a personale interno affidandolo temporaneamente agli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, altre invece sono ricorse a servizi esterni temporanei al fine di non creare conseguenti ritardi nell’emissione dei provvedimenti.
Al fine di offrire una risposta concreta alle difficoltà gestionali ed alle problematiche rappresentate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, il legislatore regionale, con l’art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2022 n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”, ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare un contributo alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e alla Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica.
Tale contributo, definito nella misura di euro 250.000,00 per ognuno degli anni 2023 – 2024 – 2025, è stato stimato per almeno l’acquisizione di personale di categoria C (1 unità) da parte delle province (TV, PD, RO, VR, VI) e della Città Metropolitana di Venezia o comunque per organizzare in modo ordinario e continuativo l’attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nella fattispecie prevista all’articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. 11/2004, con esclusione della Provincia di BL (come indicato nella Scheda di analisi economico finanziaria allegata alla L.R. 31/2022).
Con il presente atto pertanto si provvede:
Si dà atto che, sul presente provvedimento, l'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014 si è espresso con parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2023 e che le prescrizioni dettate nello stesso sono state recepite nel presente provvedimento.
Si dà atto che, sul presente provvedimento, il CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 febbraio 2023.
Posto che l’articolo 11, comma 2, della legge n. 31 del 23 dicembre 2022, prevede che i criteri e le modalità dei contributi vengano determinati "sentita la Seconda Commissione consiliare", la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 38/CR del 29 marzo 2022. La Commissione nella seduta del 20 aprile 2023, ha espresso parere favorevole all'unanimità senza prescrizioni (parere n. 266) a quanto espresso dalla Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 15;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 23, comma 1, lett. d);
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023”
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2022, n. 1665 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2023, n. 60 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;
VISTO il decreto del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali 30 dicembre 2022, n. 71 “Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
DATO ATTO della posizione espressa da parte dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014 con nota del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi del 1 marzo 2023 n. prot. 117462 e del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali con nota del 3 marzo 2023 n. prot. 121447, che hanno ritenuto di esprimere il parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 16 febbraio 2023 e del 27 febbraio 2023;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’ ”;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 38 del 29 marzo 2023;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 266 rilasciato nella seduta del 20 aprile 2023;
delibera
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