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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 17 marzo 2023


Materia: Mostre, manifestazioni e convegni

Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 15 marzo 2023

Approvazione modalità di presentazione delle proposte progettuali e criteri di valutazione. Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva le modalità di presentazione delle proposte progettuali e i criteri di valutazione per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale, a valere sulla L.R. n. 49/1978, che sostituiscono quelli attualmente vigenti e approvati con DGR n. 292/2022 e con DGR n. 293/2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978 n. 49, che rifinanzia con modifiche la L.R. 9 giugno 1975, n. 70, autorizza la Giunta regionale a organizzare direttamente o a contribuire all’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernenti gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell’Ente Regione.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l’intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle attività umane. 

Le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la cui istruttoria viene effettuata dagli uffici della competente Direzione regionale Beni Attività Culturali e Sport, attualmente vigenti sono quelli disciplinati con DGR n. 292/2022 e con DGR n. 293/2022.

L’art. 12 della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Allo scopo di dare piena attuazione a quanto stabilito dalla normativa citata e per una più efficace azione regionale, anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, si ritiene necessario procedere con alcune modifiche che si propongono con il presente atto.

La rivisitazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. n. 49/1978, che si propone con il presente atto, disciplina con un unico provvedimento due ambiti di intervento regionale: 1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale e 2. Contributi a Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private e Associazioni.

Le proposte progettuali per le quali si richiede un contributo regionale, che fanno riferimento all’ambito 2., devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione per la quale si chiede il contributo, e comunque entro il termine ultimo che è fissato al 31 agosto dell’anno di realizzazione dell’iniziativa.

Le proposte progettuali risultate ammissibili saranno valutate, sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento, da un apposito Nucleo di valutazione nominato con proprio atto dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport. Al termine delle procedure di valutazione, verrà definita una graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio dei progetti. La Giunta regionale, di norma con due provvedimenti nel corso dell’anno, sulla base dell’istruttoria e della proposta di graduatoria formulata dalla Direzione regionale competente, provvederà a deliberare il riparto dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale per tale finalità.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte progettuali per la realizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono i criteri e le modalità di presentazione vigenti, approvati con DGR n. 292/2022 e con DGR n. 293/2022.

I criteri approvati dal presente provvedimento saranno utilizzati per la valutazione di tutte le domande che potranno essere oggetto di finanziamento nell’anno 2023 e seguenti. Le richieste già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento, formulate secondo le modalità precedentemente previste, saranno oggetto di integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, qualora necessario, mediante apposite comunicazioni ai soggetti interessati, al fine di poter disporre di tutti gli elementi necessari per la valutazione ai fini del contributo. Le domande già pervenute e che perverranno entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, che non abbiano rispettato il termine previsto per la presentazione della domanda, che è fissato in almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione per la quale si chiede il contributo, in fase di prima applicazione saranno accolte ugualmente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 08/09/1978 n. 49;

VISTA la Legge n. 241/1990, in particolare l’art. 12;

VISTA la DGR n. 292 del 22/03/2022 e la DGR n. 293 del 22/03/2022;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 1665 del 30 dicembre 2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il Decreto del direttore di Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali n. 71 del 30/12/2022 “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 60 del 26 gennaio 2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le “Modalità di presentazione delle proposte progettuali e criteri di valutazione - Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le disposizioni di cui alla DGR n. 292 del 22/03/2022 e alla DGR n. 293 del 22/03/2022;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_267_23_AllegatoA_498918.pdf

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