Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 24 gennaio 2023


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1688 del 30 dicembre 2022

Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Approvazione dei modelli di presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 31/2015, del D.M. 46/2019 e della L.R. 19/2013.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva gli schemi di modulistica unificata, semplificata e standardizzata, per la presentazione delle istanze relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale (la cui approvazione compete sia ai Comuni sia alla Regione del Veneto, secondo quanto stabilito dalla L.R. 3/2000 e dalla L.R. n. 17/1990 e ss.mm.ii.), nonché delle comunicazioni che il proponente trasmette all’Ente procedente, a norma di quanto disposto dal Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 31/2015 e dal D.M. 46/2019.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, recante le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" così come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 27/2001, stabilisce, all’articolo 8, comma 6, la competenza della Regione nell’approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel comune di Venezia e nell'area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV).

Con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, cosiddetto "Decreto Ronchi", viene regolamentata l’"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; in particolare, secondo quanto stabilito dagli articoli da 17 a 21, vengono recate le disposizioni in materia di bonifiche di siti contaminati.

Con il successivo D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999, viene approvato il “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.”

In tale contesto normativo, la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", all'Art. 7 "Competenze dei comuni", comma 1 lettera c), dispone, tra le altre cose, che le competenze dei comuni nel quadro dell’ordinamento statale, con particolare riferimento all’articolo 21 lettera c) del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo inoltre l’ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell’articolo 26, comma 9.

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico ambientale) viene abrogato (art. 264 comma 1 lett. i) il Decreto "Ronchi" e si stabiliscono le procedure tecnico - amministrative da seguire per la bonifica dei siti contaminati (Parte Quarta Titolo V, articoli da 239 a 253).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2166 del 11 luglio 2006 si approvano i primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la bonifica dei siti contaminati e le autorizzazioni all'emissione in atmosfera, ritenendo confermate, nelle more degli adempimenti previsti dall’articolo 177, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, le funzioni amministrative di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000 e di cui all'art. 5 della L.R. n. 33/1985". Resta pertanto ferma l'attribuzione della competenza ai Comuni nell'autorizzare i progetti di bonifica, ora normati dal Testo Unico Ambientale.

Si evidenzia che con la DGR n. 652 del 17/03/2009, si stabilisce invece la competenza della Regione nell’approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza - nonché di tutte le fasi prodromiche disciplinate dall'art. 242, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 - di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e area Veneziana (PALAV), così come individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre 1995, con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, così come identificato con la Legge n. 426/1998.

Con la successiva DGR n. 1269 del 5 maggio 2009, si approvano alcune integrazioni alla DGR n. 652/2009 in merito alla competenza nell'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell’ambito territoriale individuato dal PALAV, in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2001, recante “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2001.”

Con la Legge Regionale n. 19 del 23/07/2013, inoltre, viene modificato l’art. 6 bis della Legge Regionale 17/1990 e ss.mm.ii., sostituendo le parole “nel comune di Venezia e nell’area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70” con le seguenti: “nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”, definendo quindi l’ambito territoriale di competenza regionale per l’approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati secondo la perimetrazione del Bacino Scolante stabilita da ultimo con la DCR n. 23 del 07/05/2003.

Con il D. Lgs. n. 127 del 30/06/2016 sono introdotte modifiche alla L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, recepite a livello regionale dalla DGR n. 1503 del 25/09/2017, in materia di regolamentazione della Conferenza unificata e di individuazione del rappresentante unico abilitato ad esprimere la posizione univoca e vincolante dell’Amministrazione in sede di conferenza di servizi.

La successiva DGR n. 1064 del 31/07/2018 reca inoltre le linee guida di carattere operativo, che forniscono alle strutture regionali indicazioni in merito alle modalità organizzative e procedurali di gestione e partecipazione alle Conferenze di Servizi, anche per quanto riguarda specificatamente le conferenze di servizi indette dalle strutture regionali.

In tale contesto si svolge la complessa attività di programmazione e di gestione dei relativi iter procedimentali degli interventi di bonifica dei siti contaminati presenti nel territorio regionale, ricadenti sia nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, la cui approvazione è attualmente attribuita alla competenza della Regione del Veneto, sia nei territori esterni alla perimetrazione del Bacino Scolante, di competenza comunale.

Tali processi gestionali risultano di particolare complessità, in quanto, oltre ad inserirsi in un contesto territoriale che, per motivi storici e socio-economici, risulta fortemente antropizzato, sono relativi a criticità ambientali che spesso hanno avuto origine in passato e per le quali possono insorgere difficoltà oggettive sia di valutazione dello stato di effettiva contaminazione sia della sua evoluzione nel tempo, determinando conseguentemente modifiche allo scenario procedimentale inizialmente prescelto, con elevati costi della bonifica.

Il correlato procedimento amministrativo è inoltre spesso gravato dalle difficoltà connesse con l’identificazione di un soggetto “responsabile” della contaminazione, che abbia la volontà e la capacità di agire tempestivamente, con la conseguente necessità di intervento in via sostitutiva da parte delle Pubbliche Amministrazioni, spesso prive delle necessarie risorse tecniche ed economiche per intervenire con efficacia.

La complessità normativa, i numerosi soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento e le difficoltà dei proponenti nell’individuare univocamente l’Ente procedente, contribuiscono a rendere tali processi particolarmente complicati e gravosi.

A titolo esemplificativo, nel caso specifico dell’area compresa nel Bacino scolante nella Laguna di Venezia, si ricorda il passaggio di parte delle competenze dallo Stato alla Regione del Veneto nell’approvazione dei progetti di bonifica in aree precedentemente incluse nell’ambito del SIN di Venezia - Porto Marghera e ora escluse a seguito della riperimetrazione del SIN avvenuta con decreto del 24 aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In tale contesto si aggiungono spesso ulteriori criticità legate specificatamente alla gestione dell’iter amministrativo degli interventi, in particolare:

- cambi di procedimento, su richiesta del proponente o per sopravvenute modifiche normative;

- sospensioni per ricorsi in giudizio;

- richieste di proroga o di sospensione da parte del proponente (in genere per mancanza di finanziamenti);

- complessità nella gestione del procedimento, che può comportare differenti stralci;

- presentazione di varianti in itinere.

Si rende quindi necessario procedere alla standardizzazione dei modelli di istanza e in generale di comunicazione relativi ai procedimenti di bonifica, al fine di giungere ad una semplificazione delle procedure a cui deve attenersi il proponente, nonché ad una uniformità di gestione dei procedimenti di competenza della Pubblica Amministrazione.

Tale standardizzazione è inoltre in linea con le modalità operative dettate dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii., che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

La codificazione dei procedimenti mediante l’uso di modulistica standard è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di valutazione e approvazione della progettazione e della realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, in quanto consente l’individuazione tempestiva delle possibili problematiche che potrebbero ostacolare il corretto iter amministrativo.

Infatti l’acquisizione delle informazioni tecniche minime per garantire il corretto inquadramento degli interventi sin dalla fase di presentazione iniziale dell’istanza favorisce lo svolgimento dell’istruttoria tecnica, nonché la valutazione finale della documentazione progettuale, consentendo una più rapida chiusura del procedimento di approvazione.

La nuova modulistica è stata sviluppata d’intesa con gli Enti coinvolti nei procedimenti, in particolare ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Province (per il tramite di UPI), Comuni (per il tramite di ANCI), nonché di UNIONCAMERE e CONFINDUSTRIA Veneto, che hanno fornito i propri contributi tecnici volti ad ottimizzare e uniformare i procedimenti amministrativi di bonifica dei siti contaminati, anche sulla base dell’esperienza acquisita.

In sintesi, la modulistica è relativa alla presentazione, da parte dei soggetti proponenti (responsabili della contaminazione, proprietari delle aree, Pubbliche Amministrazioni che intervengono in via sostitutiva), delle seguenti istanze e documentazione:

- istanze di approvazione del Piano di Caratterizzazione, del Modello Concettuale Definitivo e dell’Analisi di Rischio, del Piano di Monitoraggio (eventualmente richiesto o proposto, successivo all’approvazione dell’Analisi di Rischio) o della progettazione degli interventi di bonifica (Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente), nell’ambito delle procedure ordinarie previste dal Titolo V Parte Quarta del Testo Unico Ambientale;

- istanze per la conclusione del procedimento o per l’approvazione della Valutazione di Rischio e Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ai sensi del D.M. n. 46 del 01/03/2019 (aree agricole);

- istanze per il rilascio degli atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio degli impianti necessari alle attività di bonifica o per l'approvazione del piano di caratterizzazione per la verifica del conseguimento delle CSC della matrice suolo in procedura semplificata;

- istanze per l’approvazione dei progetti di bonifica in procedura semplificata, anche con riferimento al D.M. n. 31 del 12/02/2015 per aree di ridotte dimensioni e punti vendita carburante;

- documentazione ai fini della verifica del rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 152/06 Art. 242-ter, commi 1 e 1-bis e per l’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano di preventiva valutazione ai sensi dei commi 2 e 3 per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, comprese quelle di cui al DPR 13 giugno 2017, n. 120 (“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”);

- comunicazioni di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, anche in caso di individuazione di contaminazioni storiche o nell’applicazione del D.M. 31/2015 o del D.M. 46/2019;

- comunicazioni di non superamento o di accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), con trasmissione degli esiti delle indagini preliminari svolte, sia in procedura ordinaria che semplificata, ovvero in applicazione di quanto previsto dal D.M. 46/2019;

- documentazione relativa alla caratterizzazione e al progetto di bonifica del suolo e comunicazione dell’avvio degli interventi di bonifica per i casi in procedura semplificata;

- comunicazione della conclusione e trasmissione degli esiti dei monitoraggi effettuati;

- esiti degli interventi effettuati in procedura semplificata o in applicazione del DM 31/2015, tali da certificare l’avvenuto ripristino della situazione con il rispetto delle soglie di concentrazione CSC;

- comunicazione preventiva delle attività di caratterizzazione da attuare in conformità all’allegato 1 del D.M. 46/2019 (Bonifiche aree agricole);

- eventuali istanze o comunicazioni a modifica/integrazione della documentazione elencata.

I tempi per la conclusione del procedimento amministrativo avviato con le suddette istanze decorrono dalla data di trasmissione a mezzo PEC della modulistica, correttamente compilata e corredata dei necessari allegati, secondo quanto disposto dagli articoli contenuti nel Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 31 del 12/02/2015 e del D.M. 46 del 01/03/2019.

Con il presente provvedimento si intende quindi approvare la modulistica regionale unificata per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento nonché delle comunicazioni previste dall’iter procedimentale nell’ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 242 ter, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti”) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (“Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”) per gli interventi ricadenti nell’intero territorio regionale, precisando che tale modulistica dovrà essere utilizzata dai soggetti proponentiper la presentazione delle pratiche a mezzo PEC, da trasmettere ai Comuni o alla Regione del Veneto, sulla base delle rispettive competenze riferite all’ambito territoriale in cui ricade il sito (afferente o meno al territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia).

Tale modulistica è riportata in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e nel dettaglio comprende:

  • Allegato A, recante lo “Schema per la presentazione delle istanze nell’ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)”;
  • Allegato B, recante lo “Schema per le comunicazioni e trasmissioni nell’ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)”;
  • Allegato C, recante lo “Schema di Procura Speciale” da presentare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a corredo della documentazione di cui agli Allegati A e B trasmessa da un soggetto incaricato dal proponente.

Si precisa che si provvederà ad inserire detta documentazione sul portale: www.regione.veneto.it, in formato editabile, corredata dalle istruzioni per la compilazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e il D.M. 471/1999;

VISTO il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico ambientale) ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta “Bonifica di siti contaminati”;

VISTO il D.M. 31 del 12/02/2015 (“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti”);

VISTO il D.Lgs. 127/2016 che modifica la L. 241/1990;

VISTO il D.M. 46 del 01/03/2019 (“Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”);

VISTA la Legge Regionale 17/1990 ("Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante") e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", ed in particolare l'art. 7 recante le competenze dei comuni nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 23/07/2013,

VISTA la DGR n. 2166 del 11/07/2006 recante i primi indirizzi per la corretta applicazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con cui vengono confermate, nelle more degli adempimenti del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, n. 152, articolo 177, comma 2, le funzioni amministrative di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;

VISTA la DGR n. 652 del 17/03/2009 ("Legge Regionale 27/2001. Competenza alla approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell’ambito territoriale individuato dal PALAV") che conferma la competenza della Regione nell’approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza - nonché di tutte le fasi prodromiche disciplinate dall'art. 242, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 - di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e area Veneziana, così come individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre 1995, con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera;

VISTA la DGR 05 maggio 2009, n. 1269, recante integrazioni alla DGR n. 652/2009 in merito alla competenza nell'approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nel Comune di Venezia e nell’ambito territoriale individuato dal PALAV in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 27/2001;

VISTA la DGR n. 1503 del 25/09/2017;

VISTA la DGR n. 1064 del 31/07/2018;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo “Schema per la presentazione delle istanze nell’ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare lo “Schema per le comunicazioni e trasmissioni nell’ambito della Parte Quarta Titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Bonifica di siti contaminati” (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)” di cui l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare lo “Schema di Procura Speciale” per la presentazione della documentazione di cui agli Allegati A e B da parte di un soggetto incaricato dal proponente dell’istanza o della comunicazione, di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la modulistica di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere utilizzata per la presentazione a mezzo PEC delle istanze e delle comunicazioni alla Regione del Veneto o ai Comuni sulla base delle rispettive competenze riferite all’ambito territoriale in cui ricade il sito contaminato (afferente o meno al territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia), a far data dalla pubblicazione della presente Deliberazione nel BUR; 
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia, di concerto con la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, di apportare modifiche non sostanziali alla modulistica di cui agli Allegati A, B e C, qualora ne emergesse la necessità;
  8. di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia, alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona, all’ARPAV e ai Comuni della Regione del Veneto;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1688_22_AllegatoA_493137.pdf
Dgr_1688_22_AllegatoB_493137.pdf
Dgr_1688_22_AllegatoC_493137.pdf

Torna indietro