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Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1436 del 18 novembre 2022
Ulteriore riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (Legge n. 97/1994) - annualità 2020-2021 - a favore delle Unioni montane, della Comunità montana della Lessinia e della Provincia di Vicenza. Decreto del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie del 07/09/2022 - Esercizio finanziario 2022. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 quater.
Con il presente atto si provvede, sulla base dei criteri stabiliti dell’articolo 6 quater della L.R. n. 40/2012, come modificata dalla 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, ad approvare l’ulteriore riparto del Fondo Nazionale per la Montagna, per un totale di € 70.320,00, a favore delle Unioni montane e della Comunità montana della Lessinia e della Provincia di Vicenza relativo all'esercizio finanziario 2022.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", impegna le Regioni e gli Enti locali nella salvaguardia e nella valorizzazione delle zone montane, obiettivi che, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale.
Allo scopo di favorire il perseguimento di tali obiettivi, l'art. 2 della stessa Legge 97/94, istituisce il "Fondo nazionale per la montagna", il quale è alimentato da trasferimenti comunitari, statali e pubblici in generale, ed è ripartito poi alle Regioni, rivestendo carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali.
Le regioni provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali per la montagna (L. 97/94 art. 2 comma 3).
Per interventi speciali per la montagna (L. 97/94 art. 1 comma 4) si intendono le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:
La legge regionale 28 settembre 2012 n. 40 art. 6 quater prevede l’erogazione di contributi per le spese di investimento, da ripartirsi annualmente con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie montane.
Al comma 2 dello stesso articolo viene stabilito che la dotazione del Fondo regionale per la montagna sia ripartita fra le Unioni montane costituite ai sensi della presente legge secondo i seguenti criteri:
Con DGR 1087/2022 avente ad oggetto "Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (Legge n. 97/1994) - annualità 2020-2021 - a favore delle Unioni montane e la Comunità montana della Lessinia. Esercizio finanziario 2022. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 quater. Delibera CIPE n. 53 del 27/07/2021", è stata ripartita la somma di € 989.637,00 assegnata alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 53 del 27/07/2021, approvati i criteri di riparto 2022 e approvate le direttive per l’esecuzione degli interventi di investimento da parte delle Unioni montane (L.R. 40/2012 art. 6 quater), sulla base dei criteri approvati anche dal Consiglio delle Autonomie Montane (art. 6 L.R. 40/2012) riunitosi in data 20/07/2022 secondo quanto previsto dalla L.R. 40/2012 art. 6 quater comma 3.
Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie del 07/09/2022 è stata assegnata alla Regione del Veneto una ulteriore quota del Fondo Nazionale della Montagna per un importo di € 70.320,00, accertati con Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi n. 279 del 29/09/2022.
Si ritiene pertanto di procedere a ripartire l’ulteriore importo di € 70.320,00, come riportato nell’Allegato A, a favore delle Unioni montane, Comunità montana della Lessinia e alla Provincia di Vicenza (ambito della ex CM dell’Agno Chiampo e della ex UM Marosticense), sulla base degli stessi criteri di riparto definiti con DGR 1087/2022, trattandosi di una quota aggiuntiva al trasferimento statale afferente alla Delibera CIPE 53/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”;
VISTA la legge reginale 15/12/2021, n. 34 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la legge regionale 17/12/2021, n. 35 Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la legge regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 marzo 2020;
VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Montane in data 20/07/2022;
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1087 del 06/09/2022 "Riparto del Fondo Nazionale per la Montagna (Legge n. 97/1994) - annualità 2020-2021 - a favore delle Unioni montane e la Comunità montana della Lessinia. Esercizio finanziario 2022. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 quater. Delibera CIPE n. 53 del 27/07/2021";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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