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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 11 novembre 2022


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 11 novembre 2022

Concessione contributo alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per l'individuazione delle aree agricole di pregio ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. Art. 6, comma 8 della L.R. 19 luglio 2022, n. 17.

Note per la trasparenza

L’art. 3, comma 1, lett. c), n. 4, della L.R. 19 luglio 2022, n. 17, recante “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, individua, tra gli indicatori di presunta non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, le aree agricole di pregio, che sono individuate dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia. L’art. 6, comma 8, della medesima legge prevede che la Giunta regionale, al fine di agevolare l’adozione del provvedimento, conceda un contributo a tali enti in misura direttamente proporzionale alla incidenza della superfice agricola utilizzata (SAU), secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’Unione europea ha stabilito per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con la DIR 2001/77/CE, recepita dall’Italia con il d.lgs. 9 dicembre 2003, n. 387, che ha ulteriormente innalzato l’obbligo di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata in nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime.

Al d.lgs. n. 387/2003, ha fatto seguito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” e la Regione del Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 31 gennaio 2013, ha individuato secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei principi e criteri enunciati nell’allegato 3 delle linee guida, le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, in ragione della loro particolare sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche.

La successiva DIR 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) ha definito ulteriori standard in materia di rinnovabili introducendo altresì l’obiettivo di raggiungere almeno il 32% per l’Unione Europea e il 30% per l’Italia di consumi finali lordi con la produzione di energia da fonti rinnovabili. A ciò si aggiungano gli obiettivi del Green Deal e del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che impongono ulteriori e importanti riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (Fit for 55). In attesa del concretizzarsi delle politiche conseguenti al pacchetto Fit for 55, il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) ha definito un obiettivo di quota dei consumi totali coperti da fonti rinnovabili pari al 30% al 2030 che comporterà il potenziamento del parco installato ed un incremento di eolico e fotovoltaico, con un installato medio annuo dal 2019 al 2030 pari, rispettivamente, a circa 3.200 MW e circa 3.800 MW.

Con la legge 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, la Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al d.lgs. n. 387/2003 e al DM 10 settembre 2010, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, ha individuato le aree con indicatori di idoneità e le aree con indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’individuazione di dette aree è il risultato di un processo di contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui trattasi, in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel PNIEC, con i valori di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

L’art. 5, comma 1, della legge regionale in parola attribuisce alle province e alla Città Metropolitana di Venezia alcune competenze in materia di inidoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Nello specifico, è demandata a detti Enti l’individuazione delle aree agricole di pregio definite all’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale quali aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall’estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica, che, in quanto in virtù di tali caratteristiche, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione degli impianti di cui trattasi.

L’art. 5 sopra citato disciplina altresì:

  • il procedimento di individuazione delle aree agricole di pregio ed il termine di conclusione del medesimo in 120 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • gli eventuali poteri sostitutivi della Giunta regionale in caso d’inerzia.

Il successivo art. 6 attribuisce anche alla Giunta regionale specifiche competenze in materia, tra le quali agevolare l’adozione del provvedimento di individuazione delle aree agricole di pregio concedendo un contributo alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, suddiviso in misura direttamente proporzionale alla incidenza della superfice agricola utilizzata (SAU), secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.

Al fine di consentire alle province e alla Città Metropolitana di Venezia di individuare le aree agricole di pregiosono quindi state allocate le risorse pari euro 350.000,00 alla missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, finalizzate al riconoscimento del contributo di cui al citato art. 6.

Con DGR n. 1061 del 30 agosto 2022 è stata disposta l’integrazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2022 – 2024 sul capitolo di spesa 104636 “Azioni regionali a sostegno delle province e della Città Metropolitana di Venezia per l’individuazione delle aree agricole di pregio (previsto dall’art. 6, comma 8, della L.R. n. 17/2022).

Con il presente atto pertanto si provvede:

  • ad individuare per l’anno 2022, le province del Veneto e la Citta Metropolitana di Venezia quali destinatarie di un contributo per complessivi euro 350.000,00 (art. 12 della L.R. n. 17/2022), al fine di agevolare l’adozione del provvedimento, previsto dall’art. 5, comma 1, di individuazione delle aree agricole di pregio così come definite all’art. 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale medesima, corredato da una relazione tecnica e dalla cartografia comprendente la banca dati alfanumerica;
  • ad assegnare il contributo alle suddette province e Città Metropolitana di Venezia secondo i criteri individuati dal citato art. 6, comma 8 e definito nell’Allegato A al presente provvedimento;
  • a determinare che l’assunzione dell’atto di impegno e le relative liquidazioni saranno disposti con specifici provvedimenti del direttore della Direzione Pianificazione territoriale sul capitolo di spesa 104636 “Azioni regionali a sostegno delle province e della Città Metropolitana di Venezia per l’individuazione delle aree agricole di pregio (previsto dall’art. 6, comma 8, della L.R. n. 17/2022) dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Le province e la Città Metropolitana di Venezia, beneficiarie del contributo, dovranno:

  • rendicontare entro l’esercizio 2023 le spese sostenute;
  • rimborsare alla Regione del Veneto l’importo derivante dalla differenza tra il contributo erogato e le spese effettivamente sostenute, qualora la rendicontazione trasmessa risulti inferiore al contributo regionale erogato.

Infine si dà atto che:

  • in data 4 novembre 2022, con nota prot. n. 512293 è stato reso il parere favorevole dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge n. 56/2014, parere n. 6/2022 del 3 novembre 2022;
  • in data 7 novembre 2022 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), convocato in modalità videoconferenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla seguente proposta di provvedimento di cui alla nota prot. n. 501211 del 27 novembre 2022, pervenuto in data 8 novembre 2022 con nota prot. n. 16709, prot. reg.le n. 515516 del 8 novembre 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DM 10 settembre 2010;

VISTO il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC);

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

VISTA la legge regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1821 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 “Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024”;

VISTO il parere favorevole espresso in data 3 novembre 2022 n. 6/2022 dall’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge n. 56/2014;

VISTO il parere favorevole espresso in data 7 novembre 2022 dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) pervenuto in data 8 novembre 2022 con nota prot. n. 16709, prot. reg.le n. 515516 del 8 novembre 2022;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 ‘Statuto del Veneto’”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare, per l’anno 2022, le province del Veneto e la Citta Metropolitana di Venezia quali destinatarie di un contributo per complessivi euro 350.000,00 al fine di agevolare l’adozione del provvedimento di individuazione delle aree agricole di pregio così come definite all’art. 2, comma 1 lettera b) della Legge regionale19 luglio 2022, n. 17;
  1. di assegnare il contributo di cui al punto 2, in attuazione dei criteri individuati dall’art. 6, comma 8 della L.R. n. 17/2022, nella misura definita nell’Allegato A al presente provvedimento;
  1. di dare atto che gli enti beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro l’esercizio 2023 le spese sostenute e rimborsare alla Regione l’importo derivante dalla differenza tra il contributo erogato e le spese effettivamente sostenute, qualora la rendicontazione trasmessa, risulti inferiore al contributo regionale erogato;
  1. di determinare in euro 350.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro l’ esercizio in corso disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati  sul capitolo capitolo di spesa 104636 “Azioni regionali a sostegno delle province e della Città Metropolitana di Venezia per l’individuazione delle aree agricole di pregio (previsto dall’art. 6, comma 8, della L.R. n. 17/2022) dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024;
  1. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo 104636 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto e di assumere i successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1423_22_AllegatoA_489165.pdf

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