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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 11 novembre 2022


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 25 ottobre 2022

Legge 30/12/2021 n. 234 art. 1 commi 593 e 595. Decreto del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie del 30 maggio 2022. Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) - parte regionale, annualità 2022. Manifestazione di volontà al cofinanziamento regionale della quota parte a titolo di premialità assegnata alla Regione del Veneto ed adempimenti procedurali successivi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si manifesta la volontà dell'Amministrazione regionale di cofinanziare, con risorse proprie, la quota parte prevista, a titolo di premialità, dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) come ripartito dal Decreto del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie del 30 maggio 2022. Si autorizza, inoltre, l’avvio delle relative fasi attuative.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ed in particolare l’art. 1, comma 593, ha istituito il ‘Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane – FOSMIT’ al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

  1. interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
  2. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
  3. attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
  4. interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
  5. progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
  6. iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Con il successivo comma 595, del medesimo articolo 1 della legge 234/2021, si stabilisce che gli stanziamenti del FOSMIT – in cui sono confluiti il Fondo Nazionale per la Montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani di cui all’articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; quanto alla quota destinata agli interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2021, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, risulta che per l’anno finanziario 2022 la dotazione del FOSMIT è pari a euro 129.506.475,00.

Con Decreto del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie di ripartizione del FOSMIT, annualità 2022 del 30 maggio 2022 (di seguito, “Decreto FOSMIT-2022”) sono state ripartite le somme di competenza regionale e alla Regione del Veneto sono state destinate, per l’annualità 2022, risorse pari a € 3.080.198,40 (colonna b della tabella riportata nel Decreto FOSMIT-2022) di quota fissa ed € 770.049,60 (colonna c della tabella riportata nel Decreto FOSMIT-2022) di premialità, per un totale pari a euro 3.850.248,00.

La premialità è erogata alle sole Regioni che cofinanziano le azioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto FOSMIT-2022 con risorse finanziarie di diversa fonte, di importo pari alla premialità stessa (€ 770.049,60).

Le azioni che con il nuovo Fondo si intendono finanziare sono da considerarsi particolarmente strategiche per la tutela e valorizzazione della Montagna.

In Veneto una fotografia della situazione del territorio montano riguardato dai finanziamenti per la tutela della montagna vede la presenza di 118 comuni montani, di cui 86 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, organizzati per l’esercizio associato delle funzioni montane, ai sensi delle LR 18/2012 e 40/20121, in 18 Unioni Montane a cui l’Amministrazione regionale destina annualmente, mediante partecipazione a bandi di contributo, finanziamenti propri sia di spesa corrente che per spese di investimento.

La strategicità della funzione montana e dell’esercizio delle funzioni afferenti la tutela della montagna viene altresì riaffermata dall'Amministrazione regionale nella redazione del Nuovo Piano di Riordino territoriale che, ai sensi dell’art.8 della LR 18/2012, disciplina gli ambiti ottimali per l’esercizio associato di funzioni

La possibilità di poter accedere al contributo premiale che ora il FOSMIT prevede a favore delle Regioni che cofinanziano le azioni da quest’ultimo previste per importo pari alla premialità stessa, costituisce una importante leva finanziaria a cui le stesse Unioni Montane e il loro organismo rappresentativo UNCEM Veneto hanno fatto riferimento nelle interlocuzioni già avviate con l’Amministrazione regionale e la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, struttura competente per materia.

Si ritiene, quindi, in primo luogo ed aderendo a quanto richiesto nel succitato Decreto FOSMIT 2022, di esprimere la volontà della Regione del Veneto di cofinanziare tutte le azioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto stesso con risorse finanziarie proprie, di importo pari alla premialità stessa (€ 770.049,60), utilizzando le risorse devolute alle Unioni montane per le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna afferenti all’esercizio finanziario 2023, portando così l’importo totale della quota FOSMIT assegnata alla Amministrazione regionale a complessivi € 4.620.297,60 (quota fissa + premialità ministeriale + cofinanziamento regionale).

Si autorizza poi, ai fini dell’ottenimento del finanziamento, il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, struttura competente per materia, a trasmettere ai competenti Uffici del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri la specifica richiesta di cui al comma 5 art.2 del Decreto FOSMIT-2022, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero entro il 2 novembre c.a., allegando ad essa la documentazione richiesta dal successivo comma 6.

L’intero fondo che verrà così assegnato, verrà ripartito, alle Unioni montane (e alle Province competenti per territorio nelle aree montane in cui l’ente montano e stato liquidato) attraverso i criteri di riparto previsti dalla LR 40/2012 art. 6 quater e utilizzati per la ripartizione del previgente Fondo Nazionale per la Montagna e di altri finanziamenti regionali dedicati alle spese di investimento. L’utilizzo dei fondi da parte delle Unioni montane si uniformerà alle priorità operative concertate con l’Amministrazione regionale e comunicate ai competenti uffici ministeriali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” art. 1 commi 593 e 595;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie di ripartizione del FOSMIT, annualità 2022 del 30 maggio 2022;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. 27 aprile 2012 n.18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”

delibera

  1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
  2. di manifestare l'interesse della Regione del Veneto di cofinanziare tutte le azioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministro degli Affari regionali e le Autonomie 30 maggio 2022  di ripartizione del “Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane - FOSMIT”, annualità 2022 stesso con risorse finanziarie proprie, di importo pari alla premialità prevista per la Regione del Veneto e pari ad €  770.049,60, utilizzando le risorse devolute alle Unioni montane per le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna afferenti all’esercizio finanziario 2023, portando così l’importo totale della quota FOSMIT assegnata alla Regione del Veneto a complessivi € 4.620.297,60 (quota fissa + premialità ministeriale + cofinanziamento regionale);
  3. di incaricare, ai fini dell’ottenimento del finanziamento, il Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, struttura competente per materia, per l'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione ai competenti Uffici del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presente atto corredata della documentazione richiesta;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
  5. di stabilire, con successivo provvedimento, il riparto del FOSMIT alle Unioni montane (e alle Province competenti per territorio nelle aree montane in cui l’ente montano e stato liquidato) nonchè i termini per la conclusione degli interventi;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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