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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 04 ottobre 2022


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 20 settembre 2022

Azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2022.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si determina il riparto ai fini del trasferimento alle Unioni e Comunità montane della disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2022 per le azioni dirette a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI,  ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

Con l’articolo 48 bis “Turismo di montagna”, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, articoli 5, 110, 115 e 116.

La norma regionale persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell’articolo 48 bis definisce quindi la “rete infrastrutturale” della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall’articolo 27 – “Strutture ricettive complementari” – della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L’articolo  48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell’articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 “Riordinamento del Club alpino italiano” e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini; le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai comuni.

Con i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

  • garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue;
  • garantire la manutenzione, l’adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;
  • realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100%  della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Ciascuna Unione e/o Comunità montana (nel caso la trasformazione ai sensi della legge regionale n. 40/2012 non sia ancora avvenuta), nell’esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall’articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013, sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

La Giunta regionale ha provveduto, inoltre, con specifiche deliberazioni, a censire e formalizzare – attraverso i relativi elenchi – gli elementi principali costituenti la “rete infrastrutturale” della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate e dai bivacchi fissi alpini, che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il programma di richieste di contributo da parte delle Unioni montane.

Attualmente risultano ufficialmente operativi

  • Elenco regionale dei 38 bivacchi fissi alpini;
  • Elenco regionale delle 50 vie ferrate;
  • Elenco regionale dei 27 sentieri alpini con significativi tratti attrezzati;
  • Elenco regionale dei 883 sentieri alpini.

L’individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette di poter prevedere, in via prioritaria per i sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il trasferimento di quota parte dei fondi disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell’escursionismo e del turismo alpino.

La quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, in proporzione alle spese ammesse sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni e Comunità montane, di programmi di spesa per la prevista manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale escursionistica.

Con deliberazione n.1341 del 29/08/2016 la Giunta Regionale ha individuato i criteri di ripartizione tra le Unioni e Comunità montane dei fondi disponibili, criteri che vengono così confermati anche per il corrente anno:

a) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione, in via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione dei sentieri con significativi tratti attrezzati, delle vie ferrate e dei bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a euro 100,00 per verifica ed eventuale semplice ed immediata manutenzione dei sentieri alpini con brevi tratti attrezzati;

b) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:

1) - ammissibilità per richieste inferiori a 2.000,00 euro, del 100% dell’importo richiesto ammissibile;

2) - ammissibilità per richieste superiori a 2.000,00 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell’importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto 1);

c) manutenzioni di tipo straordinario potranno essere oggetto di copertura finanziaria con eventuali altre risorse economiche. 

Nel corrente anno sono pervenuti alla Direzione Enti locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, struttura competente per materia, da 17 Unioni montane e da una Comunità montana i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica da svolgersi nel corso del 2022 riferiti alla sola rete sentieristica gestita dalle locali sezioni del CAI, nonché per i sopralluoghi annuali su vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini.

Il contributo per la parte variabile richiesto ed ammesso all’esito della fase istruttoria, viene quindi rideterminato in maniera proporzionale rispetto alla somma disponibile iscritta a bilancio.

Con assestamento al bilancio 2022-2024 di cui alla L.R. n. 20 del 02.08.2022 è stato istituito un nuovo capitolo di spesa avente natura corrente  denominato “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – trasferimenti correnti  (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11) “ con uno stanziamento di competenza e cassa di Euro 150.000,00 attingendo le risorse allocate al capitolo n. 102393 denominato “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – contributi agli investimenti  (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11)” che presenta uno stanziamento di pari importo.

Con il presente provvedimento si provvede quindi, ad approvare il conseguente riparto, come riportato nel prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle disponibilità recate al nuovo capitolo di spesa 104510, a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane, con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. 40/2012.

Si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l’impegno contabile e la liquidazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 14.06.2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, articolo 48 bis, “Turismo di montagna”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”;

VISTE le D.G.R. n. 2747 del 24.12.2012 e n.952 del 22.06.2016 e relativi elenchi approvati dei bivacchi fissi d’alta montagna, vie ferrate, sentieri attrezzati e sentieri alpini, comprese le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29.08.2016 “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2016”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n.39;

VISTA la L.R. 20.12.2021 n. 36 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

VISTA la D.G.R. n.1821 del 23.12.2021, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n.19 del 28.12.2021, che ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2022 – 2024;

VISTA la D.G.R. n.42 del 25.01.2022 “Approvazione delle Direttive Bilancio 2022 – 2024”;

VISTA la L.R. 02.08.2022 n. 20 “Assestamento al Bilancio di previsione”2022 – 2024”.

ACQUISITI agli atti i programmi delle Unioni e Comunità montane con le richieste per interventi finalizzate a garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, ai sensi dalla L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di procedere alla ripartizione dei fondi per l'attuazione delle funzioni attribuite alle Unioni montane dalla L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, a seguito dei programmi di spesa per l’anno 2022  presentati dalle Unioni e Comunità montane, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione n.1341 del 29/08/2016, come meglio specificati in premessa e nell’Allegato A  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e  per gli importi ivi indicati, a favore delle  Unioni e Comunità montane del Veneto;
  1. di determinare in € 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.104510 “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – trasferimenti correnti ” del Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;
  1. di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1147_22_AllegatoA_485716.pdf

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