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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 23 settembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1096 del 06 settembre 2022

Nuove linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale. Articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n.118.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le linee di indirizzo per il conferimento da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale  degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria in sostituzione di quelle approvate con D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013, per consentire l’adeguamento delle stesse alle modifiche in materia introdotte dell’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118. 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 15, comma 7 bis, del D.Lgs. 502/1992, nel testo introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, disponeva che le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale, disciplinassero, sulla base di una serie di principi enunciati dallo stesso articolo 15 comma 7-bis, i criteri e le procedure per il conferimento alla dirigenza sanitaria degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui le aziende ed enti del SSN (di seguito denominati aziende) erano tenuti a dare adeguata pubblicità.

Con D.G.R n. 343 del 19 marzo 2013, in applicazione del citato articolo 4, comma 1, del D.L. 158/2018, sono state approvate le linee di indirizzo che hanno definito le procedure e i criteri  ai quali dovevano attenersi le predette aziende per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario.

L’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha sostituito il testo della norma sopra richiamata e, pur confermando la competenza delle regioni nella definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, ha apportato numerose modifiche ai principi ai quali le stesse regioni, oltre che le aziende, devono attenersi.

Il predetto articolo di legge, in particolare, ha modificato le procedure di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice, le attività di quest’ultima in relazione alla valutazione dei candidati e le competenze dei Direttori generali delle aziende.

Nello specifico è stabilito che la commissione di sorteggio, che estrae i nominativi da un elenco nazionale dei direttori di struttura complessa, debba individuare all’interno della commissione esaminatrice due componenti, e non più solo uno come precedentemente previsto, provenienti da altre regioni rispetto a quella ove ha sede l’azienda che ha emesso l’avviso, con conseguente obbligo, qualora sia sorteggiato più di un direttore di struttura complessa di quest’ultima regione, di proseguire nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse.

E’ altresì esplicitata la garanzia di parità di genere, prevedendo che se all'esito dei predetti sorteggi la metà dei direttori di struttura complessa non dovesse essere di genere diverso, si debba proseguire nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui sopra.

Inoltre si dispone che le funzioni di presidente della commissione siano assunte dal componente con maggiore anzianità di servizio fra i tre componenti sorteggiati, mentre in base alla previgente disciplina il presidente della commissione veniva eletto dalla commissione stessa fra i tre componenti sorteggiati e solo in caso di parità di voti era eletto il componente più anziano.

Per quanto riguarda i compiti della commissione esaminatrice è stabilito che la stessa formi la graduatoria dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio complessivo per ciascuno di essi, mentre la normativa previgente prevedeva che presentasse al Direttore generale una terna di candidati idonei.

Il Direttore generale, poi, è obbligato a nominare il candidato risultato primo in graduatoria (in caso di parità di punteggio è disposto che debba essere nominato il candidato più giovane di età) senza più la possibilità, precedentemente prevista, di nominare altro candidato. Analogamente, qualora in via preventiva l’azienda decidesse, per il caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l’incarico, di procedere alla sostituzione nei due anni successivi al suo conferimento, tale sostituzione dovrà avvenire mediante scorrimento della graduatoria.

Si rende pertanto necessario sostituire le linee di indirizzo adottate con la citata D.G.R. 343/2013 per renderle coerenti con le modifiche legislative sopra riportate.

Sono state pertanto predisposte le linee di indirizzo allegate alla presente deliberazione (ALLEGATO A), di cui si propone l’approvazione, con le quali vengono ridisciplinate le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza sanitaria da parte delle aziende.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, in attuazione dell’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n.118, le linee di indirizzo allegate alla presente deliberazione (Allegato A), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, contenenti la disciplina per il conferimento degli incarichi di struttura complessa alla dirigenza sanitaria da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
  3. di stabilire che le predette linee di indirizzo sostituiscono quelle approvate con D.G.R. n. 343 del 19 marzo 2013;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione della presente deliberazione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1096_22_AllegatoA_484860.pdf

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