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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 116 del 27 settembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1093 del 06 settembre 2022

Disposizioni attuative al Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Approvazione dello schema di convenzione con INPS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento,  nel prendere atto del decreto interministeriale 31 maggio 2022, la Giunta Regionale  autorizza INPS a corrispondere gli importi relativi al beneficio relativo alla sessioni di psicoterapia e, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, provvede, in conformità alle previsioni normative di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR), nonché in ossequio alle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 dell’8 maggio 2018, ad approvare lo schema di convenzione con INPS quale  Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 1-quater, comma 3 ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologici. Il contributo è rivolto alle persone in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Le risorse complessivamente destinate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ammontano ad euro 10 milioni: alla Regione del Veneto la quota spettante è di euro 819.625,00. In relazione a tale assegnazione, con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 62 del 01/07/2022 sono stati disposti gli adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sui rispettivi capitoli del Bilancio Regionale di Previsione 2022-2024 (ossia accertamento n. 2838/2022 sul capitolo di entrata 101682 e impegno n. 7533/2022 sul capitolo di spesa 104537).

Come previsto dal decreto legge sopra richiamato, in data 31 maggio 2022 è stato approvato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso ed i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.  Sul decreto interministeriale è stata acquisita, come previsto dal decreto-legge, l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR.

Il decreto interministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022 - e prevede che la richiesta del beneficio venga presentata in modalità telematica all’INPS, accedendo alla piattaforma INPS. La piattaforma INPS per la presentazione delle domande è attiva dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.

Al fine di sostenere spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, il contributo è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

  1. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

  2. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

  3. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Gli specialisti privati devono aver comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP).

L’assegnazione del beneficio è garantita in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili

INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, a scalare, del valore attribuito (sulla base del valore ISEE). Il beneficio deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari, con le medesime modalità già esplicitate.

I benefici sono erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili nella regione/provincia autonoma di residenza. Le graduatori restano valide fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il decreto interministeriale sopra richiamato prevede all’art. 10, comma 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in qualità di Titolari del trattamento dei dati, designano INPS quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.  Il comma 5 del medesimo articolo prevede che il Ministero della salute effettua la valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Treno e di Bolzano e dell’INPS. Il Ministero della salute, al fine di agevolare le regioni e le province autonome negli adempimenti previsti, ha predisposto uno schema di atto di designazione di INPS quale responsabile del trattamento per il “contributo sessioni psicoterapia”.

Il decreto interministeriale prevede, inoltre all’art. 8, che le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, con propria deliberazione autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al beneficio e trasferiscono all’Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall’adozione del citato provvedimento, le risorse attribuite con il decreto legge, che per la Regione del Veneto ammontano ad euro 819.625,00.

Con il presente provvedimento si prende atto di quanto disposto dal decreto interministeriale e si propone di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria al trasferimento delle citate risorse, avvalendosi di Azienda Zero per gli adempimenti contabili.

Infine, col presente provvedimento, nel richiamare le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 dell’8 maggio 2018, si propone di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria a sottoscrivere la convenzione con INPS quale Responsabile del trattamento dei dati personali, sul modello di atto di designazione predisposto dal Ministero della Salute, che costituisce l’Allegato A al presente provvedimento, disciplinato dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, assegnando all’INPS i compiti previsti dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2022 e informando, altresì, il Data Protection Officer di Regione del Veneto dell’avvenuta sottoscrizione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 1-quater, comma 3

VISTA l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 repertorio atti n. 75/CSR;

VISTO il decreto 31 maggio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 596/2018;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria al trasferimento delle risorse economiche ammontanti ad euro 819.625,00, di cui al decreto dirigenziale n. 62 del 01/07/2022 citato in premessa, all’INPS, avvalendosi di Azienda Zero per gli adempimenti contabili secondo quanto disposto con lo stesso decreto;
  3. di approvare l’Allegato A contenente lo schema di atto di convenzione con INPS quale Responsabile del Trattamento dei dati disciplinato dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, assegnando all’INPS i compiti previsti dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2022;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria a sottoscrivere la convenzione con INPS informando, altresì, il Data Protection Officer di Regione del Veneto dell’avvenuta sottoscrizione;
  5. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria della Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto:
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1093_22_AllegatoA_484738.pdf

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